mercoledì 25 settembre 2024


25/03/2010 07:00:57 - Salento - Attualità

La società ricorrente Vision 2000 ne ha chiesto l’annullamento per violazione dei principi di tutela della concorrenza

 
È illegittimo l’avviso pubblico n. 4/2008 approvato dalla Regione Puglia nel novembre 2008, nell’ambito dell’iniziativa “Ritorno al futuro”, per la concessione di borse di studio post-lauream finalizzate al finanziamento di attività di specializzazione in Italia e all’estero per giovani disoccupati ed inoccupati pugliesi.
È quanto ha disposto il TAR di Bari con la sentenza n. 1105 del 22 marzo scorso (Pres. Urbano, Est. Serlenga), in accoglimento del ricorso proposto dalla Società Vision 2000 Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Ernesto, Prof. Saverio Sticchi Damiani e Romeo Russo, contro la Regione Puglia, patrocinata in giudizio dall’Avv. Sabina Ornella Di Lecce.
La società ricorrente aveva impugnato l’avviso pubblico regionale sul finire del 2008, chiedendone l’annullamento per violazione dei principi di tutela della concorrenza, massima apertura al mercato e proporzionalità, nella parte in cui richiedeva agli organismi di formazione, a pena di esclusione dalla procedura, un’esperienza pregressa almeno decennale e senza soluzione di continuità nel settore della formazione post-lauream, con l’ulteriore divieto di cumulare tale esperienza attraverso il ricorso allo strumento dell’associazione tra più operatori di mercato.
Già in sede cautelare il TAR Bari aveva sospeso gli effetti dell’Avviso pubblico regionale, con ordinanza poi annullata nel successivo giudizio cautelare celebratosi dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel frattempo, peraltro, la Regione Puglia aveva approvato una legge con cui imponeva il requisito dei dieci anni di esperienza continuativa.
Ora il TAR di Bari, chiamato a pronunciarsi non più in sede cautelare, bensì nel merito della vicenda, ha dato nuovamente ragione alla tesi difensive prospettate dai legali della società ricorrente, con la motivazione che la legge regionale, siccome successiva, non era applicabile al caso di specie, e che la capacità tecnica richiesta dall’Avviso pubblico agli organismi di formazione, in termini di esperienza pregressa, risultando ben dieci volte superiore alla durata della prestazione formativa, “limita in modo intollerabile la concorrenza tra i vari operatori, precludendo l’accesso a quelli di più recente costituzione e consentendo di contro ai soggetti già massicciamente presenti sul mercato di continuare a consolidarsi in modo esponenziale, in virtù di un meccanismo ingiustificato e contra legem”.
La nuova pronuncia del TAR di Bari sembra assumere una rilevanza decisiva con riferimento ad eventuali azioni risarcitorie nei confronti della Regione Puglia da parte delle società illegittimamente estromesse dalla procedura, mentre potrebbe non incidere sulle posizioni dei giovani laureati pugliesi già vincitori della borsa di studio regionale, la maggior parte dei quali hanno già frequentato (o stanno frequentando) i corsi post-lauream e incassato il relativo finanziamento in seguito alla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato intervenuta nell’aprile del 2009.










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