lunedì 23 settembre 2024


27/10/2021 17:20:25 - Sava - Calcio

Irregolare la posizione di Manisi (Gallipoli), che avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica

COPPA ITALIA

GARE DEL 21/10/2021

 

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 21/10/2021 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - SAVA
 

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.S.D.SAVA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 21/10/2021 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - SAVA
 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con tempestivo reclamo, ritualmente inviato alla controparte, la società SAVA adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo l'applicazione dell'art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver la società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD schierato in campo il calciatore MANISI Diego, nato il 5/12/1997, il quale non avrebbe scontato la squalifica di una giornata comminata con C.U. n. 37 pag. 34, pubblicato il 17/10/2019 dal Comitato Regionale Puglia.

Osserva questo Giudice che il reclamo è fondato e va accolto.

Effettivamente, dalle verifiche effettuate, emerge che il calciatore MANISI Diego non ha mai scontato la squalifica di cui al Comunicato anzidetto.

Si precisa che a far data dalla stagione 2020/2021, il Sig. MANISI Diego è stato sempre impiegato in tutte le gare di Coppa Italia Eccellenza della Società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD eccetto che in quella del 16/9/2021 contro il Manduria, alla quale non ha preso parte, benché presente in distinta.

Ciò posto, per le norme Federali di riferimento la squalifica non si considera scontata.

Tanto premesso, visti ed applicati l'art. 9 del Regolamento della Coppa Italia Eccellenza, pubblicato sul C.U. n. 22 del 24/8/2021, nonché l'Art. 10 comma 1 del C.G.S.

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dalla società SAVA e, per l'effetto, di comminare alla società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società SAVA;

2) non addebitarsi la tassa reclamo, stante l'accoglimento dello stesso.

Manda al C.R.P. per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

SOCIETA'

 

PERDITA DELLA GARA:

GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
Vedi delibera.

 

DIRIGENTI

 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAVONE LORIS

(A. TOMA MAGLIE)

 

 

 

 

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SALVADORE ANDREA

(UGENTO)

 

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCATELLI DOMENICO

(ATLETICO VIESTE)

 

 

 

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

NEGRO GIUSEPPE

(A. TOMA MAGLIE)

 

KONE MORIFERE

(CANOSA)

FIORENTINO DANIELE

(CITTA DI MOLA)

 

MORETTI FABIO

(CITTA DI MOLA)

ALBA MIGUEL ANGEL

(DI BENEDETTO TRINITAPOLI)

 

CAMPANELLA FABIO GIUSEPPE

(DI BENEDETTO TRINITAPOLI)

STELE CRISTIAN EZEQUI

(DI BENEDETTO TRINITAPOLI)

 

GUBELLO LUCA

(UGENTO)

 











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