lunedì 23 settembre 2024


17/11/2021 13:26:51 - Avetrana - Calcio

Irregolare la posizione del calciatore Fasiello: avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica

COPPA ITALIA PROMOZIONE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

GARA DEL 11/11/2021 NOVOLI - AVETRANA CALCIO
 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con tempestivo reclamo, ritualmente inviato alla controparte, la società AVETRANA CALCIO adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo l'applicazione dell'art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver la società NOVOLI schierato in campo il calciatore FASIELLO Giordano, nato il 2/4/1996, il quale non avrebbe scontato la squalifica di una giornata comminata con C.U. n. 48 pag. 32, pubblicato il 28/11/2019 dal Comitato Regionale Puglia.

Osserva questo Giudice che il reclamo è fondato e va accolto.

Effettivamente, dalle verifiche effettuate, emerge che il calciatore FASIELLO Giordano non ha mai scontato la squalifica di cui al Comunicato anzidetto.

Si precisa che il Sig. FASIELLO Giordano è stato sempre impiegato in tutte le gare di Coppa Italia Promozione disputate sia dalla Società SALENTO FOOTBALL, sia successivamente dalla Società GOLEADOR MELENDUGNO (stagione sportiva 2020/2021), sia ancora dalla Società NOVOLI (stagione sportiva 2021/2022), tutte Società nelle quali risultava tesserato.

Ciò posto, per le norme Federali di riferimento la squalifica non si considera scontata.

Tanto premesso, visti ed applicati l'art. 9 del Regolamento della Coppa Italia Promozione, pubblicato sul C.U. n. 22 del 24/8/2021, nonché l'Art. 10 comma 1 del C.G.S.

D E L I B E R A

1) di accogliere il reclamo proposto dalla società AVETRANA CALCIO e, per l'effetto, di comminare alla società NOVOLI la sanzione sportivadella perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società AVETRANA CALCIO;

2) non addebitarsi la tassa reclamo, stante l'accoglimento dello stesso.

Manda al C.R.P. per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza

 

GARA DEL 11/11/2021 VIRTUS LOCOROTONDO 1948 - POLIMNIA CALCIO
 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con tempestivo reclamo, ritualmente inviato alla controparte, la società POLIMNIA CALCIO adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo l'applicazione dell'art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver la società VIRTUS LOCOROTONDO 1948 utilizzato il calciatore LACIRIGNOLA Simone, nato il 7/11/2002, il quale non avrebbescontato la squalifica di una giornata comminata con C.U. n. 46 pag.

38, pubblicato il 21/10/2021 dal Comitato Regionale Puglia.

Osserva questo Giudice che il reclamo è fondato e va accolto.

Effettivamente, dalle verifiche effettuate, emerge che il calciatore LACIRIGNOLA Simone non ha scontato la squalifica di cui al Comunicato anzidetto.

Tanto premesso, visti ed applicati l'art. 9 del Regolamento della Coppa Italia Promozione, pubblicato sul C.U. n. 22 del 24/8/2021,nonché l'Art. 10 comma 1 del C.G.S.

D E L I B E R A

1) di accogliere il reclamo proposto dalla società POLIMNIA CALCIO e, per l'effetto, di comminare alla società VIRTUS LOCOROTONDO 1948 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società POLIMNIA CALCIO;

2) non addebitarsi la tassa reclamo, stante l'accoglimento dello stesso.

Manda al C.R.P. per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

NOVOLI
Vedi delibera.


VIRTUS LOCOROTONDO 1948
Vedi delibera.

MEDICI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BELLO COSIMO

(ATLETICO TRICASE)

 

 

 

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MUSERRA MIRKO

(POLIMNIA CALCIO)

 

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VENERE COSIMO

(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CITTO GIOVANNI CARLO

(ATLETICO TRICASE)

 

CONTE FEDERICO

(NOVOLI)

 

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PASTORE DAVIDE

(ATLETICO ACQUAVIVA)

 

ATIF IMAD

(CITTA DI GALLIPOLI)

CALEFATO GABRIELE

(NUOVA SPINAZZOLA)

 

CAMPANALE CHRISTIAN

(NUOVA SPINAZZOLA)

ANGELINI ALDO

(POLIMNIA CALCIO)

 

FIORE MARIO

(SPORT LUCERA)

 

 











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