lunedì 23 settembre 2024


13/11/2022 09:30:43 - Salento - Attualità

Il contraddittorio va attuato anche in sede di liquidazione delle cartelle e va rispettato il principio di cassa per cui non sono imponibili somme non incassate

Con l’interessante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Lecce, la n. 1574-2022, depositata l’11 novembre, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, sono state totalmente annullate due cartelle esattoriali di circa 70.000 euro notificate ad un avvocato.

Con la decisione in questione è stato stabilito il principio che il contraddittorio deve essere sempre attuato anche in sede di liquidazione delle cartelle esattoriali nonchè quello secondo cui nella liquidazione di un professionista si deve sempre rispettare il principio di cassa, per cui non sono imponibili le somme non incassate.

Alla luce di tali criteri, stante l’evidente incertezza su aspetti rilevanti del ricorso presentato dal ricorrente, per il principio di cassa, regime contabile dei professionisti autonomi, è senza dubbio errato il reddito imponibile sottoposto a tassazione, (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'Interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.











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