domenica 22 settembre 2024


18/05/2010 17:02:13 - Salento - Politica

Saranno rappresentanti, dinnanzi al Tar di Bari, dagli avvocati Sticchi Damiani

 
Sarà il TAR BARI a risolvere quella che, oramai, è stata da più parti definita una vera e propria “guerra dei numeri” in ordine alla composizione del rinnovato Consiglio regionale della Puglia.
Ed infatti, il dott. Enzo Russo (candidato del PD nella circoscrizione di Lecce) e l’avv. Bartolomeo Cozzoli (candidato del PD nella circoscrizione BAT), nella qualità di candidati Consiglieri assegnatari dei seggi cc.dd. di “governabilità”, hanno proposto il già annunciato ricorso avverso il verdetto dell’Ufficio Centrale Regionale (che, com’è noto, li ha esclusi dalla composizione del Consiglio, limitandone il numero dei membri a quota 70), entrambi rappresentati e difesi dal prof. avv. Ernesto STICCHI DAMIANI e dal prof. avv. Saverio STICCHI DAMIANI.
Muovendo dalla chiarezza del tenore letterale e logico della normativa elettorale regionale e da una analitica ricostruzione delle interrelazioni intercorrenti tra la suddetta normativa e la disciplina legislativa statale vigente in subiecta materia,le prospettazioni difensive dei legali sono, in particolare, rivolte a dimostrare la immediata e doverosa applicabilità al caso in esame della norma statale disciplinante il “premio di governabilità” -art. 15, comma 13, nn. 6), 7), 8), L. n. 108/1968-, con la conseguente illegittimità della decisione resa in proposito dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari.
Segnatamente, i difensori dei ricorrenti, oltre a chiarire che nel (discusso) rapporto tra previsioni statutarie e legge regionale elettorale, l’Ufficio Centrale Regionale avrebbe dovuto, in realtà, fare corretta applicazione del criterio della successione di leggi nel tempo e, quindi, applicare la legge elettorale regionale n. 2/2005, in quanto successiva, oltre che speciale, rispetto alla disciplina statutaria di cui alla L.R. n. 7/2004.  Inoltre, gli stessi hanno analiticamente rappresentato le molteplici ragioni giuridiche a sostegno di un vero e proprio recepimento (dinamico e consapevole) della citata disciplina statale sul premio di governabilità all’interno della L.R. n. 2/2005, con ciò esplicitando il chiaro intendimento del legislatore regionale del 2005 di garantire, anche in Puglia, l’osservanza delle percentuali di governabilità previste dalla legge statale (60% per la coalizione vincente, 40% per l’opposizione) ai fini dell’attribuzione dei seggi del Consiglio.
 Ad ulteriore inequivoca conferma di un recepimento consapevole anche della specifica disciplina statale afferente ai seggi di governabilità, i legali hanno, altresì, prospettato un ulteriore argomento di carattere sistematico, fondato sul raffronto tra il verbale dell’Ufficio Centrale Regionale oggetto degli odierni mezzi di gravame e quello redatto dal medesimo Ufficio in seguito alla precedente consultazione elettorale del 2005.
Ed invero, ponendo a confronto entrambi i verbali, i difensori dei ricorrenti hanno osservato come, pur rimanendo invariata la disciplina normativa di riferimento, il medesimo Ufficio Centrale che oggi non ha ritenuto applicabile il “premio di governabilità” all’esito, invece, della precedente consultazione elettorale non ha in alcun modo posto in dubbio l’applicabilità in astratto del suddetto premio, negandola, poi, in concreto, esclusivamente sulla base della constatazione del pacifico raggiungimento, da parte della coalizione vincente, del quorum del 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale dalla Legge statale n. 108/1968.
I legali hanno infine depositato in giudizio i verbali delle sedute pubbliche del Consiglio Regionale Pugliese che hanno preceduto la definitiva approvazione della L.R. 2/2005 da cui si evince in maniera inequivocabile la volontà di conservare il “premio di governabilità” previsto dal Tatarellum.
Il problema dell’incremento della spesa pubblica che l’aumento dei Consiglieri regionali (da 70 a 78) determinerebbe, pur essendo estremamente rilevante, non può assumere rilievo nell’ambito della valutazione prettamente giuridica della vicenda, ma potrà essere successivamente risolto in sede politica.










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