lunedì 23 settembre 2024


29/11/2023 13:22:30 - Manduria - Calcio

Secondo il giudice sportivo, la posizione del calciatore Rantucho Joaquin non era irregolare

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 12/11/2023 A. TOMA MAGLIE - MANDURIA SPORT
 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società UG MANDURIA SPORT, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD TOMA MAGLIE, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo l’utilizzo da parte della resistente del calciatore RANTUCHO JOAQUIN (5.10.2000) sebbene non in regola con il tesseramento.

La ricorrente ha affermato di aver verificato sul portale LND che il predetto tesserato alla data della gara e del giorno successivo alla stessa risultava essere “svincolato”; che una eventuale richiesta di tesseramento prima della gara non sarebbe stata perfezionata entro la data dell’incontro; che il tesseramento doveva ritenersi perfezionato solo con la convalida dell’Ufficio Tesseramento competente e che solo a seguito di tale convalida il tesserato sarebbe stato utilizzabile.

La ricorrente ha concluso chiedendo l’accertamento dell’irregolare posizione del tesserato e la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente ha trasmesso proprie deduzioni, nelle quali ha affermato di aver depositato telematicamente la pratica di tesseramento del citato calciatore, corredata dalla documentazione precompilata generata dal portale, in data 10.11.23 e che l’Ufficio Tesseramento l’ha presa in carico e validata in data 14.11.23 senza rilevare errori.

La resistente ha prodotto a sostegno della propria tesi la stampa delle operazioni eseguite nel portale, inserita nel corpo della memoria, nonché le guide operative al tesseramento pubblicate dal C.R. PIEMONTE VALLE D’AOSTA e dal C.R. LOMBARDIA, chiedendo l’“inammissibilità del reclamo perché infondato in fatto ed in diritto” e di “confermare il risultato acquisito sul campo”.

In data 24.11.23 la ricorrente ha prodotto una memoria di replica richiamando il disposto dell’art. 39 delle N.O.I.F. e la circostanza che, trattandosi di verifica della regolarità del rapporto di lavoro, oggetto di visto di esecutività della “Lega o della Divisione Competente”, il tesserato avrebbe potuto giocare solo a far data dal 15.11.23, ossia dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività a dell’Ufficio Tesseramenti; contestava la documentazione prodotta ex adverso, non costituendo la stessa “fonte primaria”, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT sia infondato e vada rigettato per le seguenti motivazioni.

Ai fini del corretto inquadramento normativo della vicenda, il comma 2 dell’art. 39 delle N.O.I.F. prevede che “La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite…dei Comitati” e che “Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica”.

Il successivo terzo comma della citata disposizione dispone che “La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”.

La norma prosegue prevedendo in via generale che ”L’utilizzo del calciatore/calciatrice titolare del contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente”; tuttavia, l’ultimo periodo del terzo comma detta la normativa specifica per l’ambito dilettantistico, che va considerata lexspecialis, ossia “L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento”.

Ciò posto, dall’esame degli atti ufficiali e dagli accertamenti compiuti da questo GST presso l’ufficio tesseramenti del CR Puglia, è emerso che nella fattispecie la società ASD TOMA MAGLIE ha depositato la richiesta di tesseramento telematico in data 10.11.23 alle ore 18,30, corredata della documentazione prodotta dal portale e sottoscritta digitalmente, sicché la cd “dematerializzazione della pratica risale a due giorni prima della gara; per altro verso, risulta che l’Ufficio tesseramenti del C.R. PUGLIA ha preso in carico e validato la pratica il 14.11.23 alle ore 11,02 e nell’arco di poco meno di un minuto alle ore 11,03 l’ha approvata senza rilevare mancanze e/o irregolarità di sorta nella documentazione trasmessa.

In conclusione, questo Giudice Sportivo ritiene di dover richiamare la Giurisprudenza Sportiva, che in subiecta materia ha precisato “che la data di tesseramento coincide con quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale a patto che queste non presentino errori di alcun tipo. (C.F.A. IV Sezione decisione 73/2022-2023)”.

Quanto alla documentazione prodotta dalla resistente, contestata dalla ricorrente, ad avviso di questo Giudice è evidente che, nell’attuale contesto applicativo delle nuove norme in materia di lavoro sportivo, la prassi richiamata dalla resistente abbia implicato un legittimo affidamento circa la decorrenza e la utilizzabilità del tesserato, avvalorata dalla successiva approvazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramenti.

Diversamente, qualora la resistente non avesse provveduto a depositare e sottoscrivere tutta la documentazione generata dal portale, ivi inclusa la cd autocertificazione, la pratica sarebbe stata considerata incompleta con inevitabili conseguenze sulla decorrenza del tesseramento e sull’utilizzabilità del medesimo.

Pertanto, ad avviso di questo Giudice la normativa di cui all’art. 39 delle N.O.I.F., limitatamente all’utilizzo dei calciatori in ambito dilettantistico regionale, va interpretata nel senso che l’utilizzo del tesserato sia possibile dal giorno successivo al deposito della domanda di tesseramento sottoscritta digitalmente, qualora la pratica sia stata correttamente approvata dall’Ufficio Tesseramenti senza che lo stesso abbia rilevato errori e/o mancanze di sorta.

Nella fattispecie deve concludersi che il tesserato RANTUCHO JOAQUIN (5.10.2000), alla data della gara, era in posizione regolare.

Per tali motivi, il GST

D E L I B E R A

- di rigettare il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT;

- di confermare il risultato della gara di 2-2 come conseguito sul campo;

- di addebitare la tassa ricorso stante il rigetto del gravame.

 











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