domenica 22 settembre 2024


20/03/2024 15:30:52 - Provincia di Taranto - Calcio

L’arbitro ha ammesso un errore tecnico

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 3/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/ 3/2024 GROTTAGLIE CALCIO - RINASCITA REFUGEES
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso tempestivamente preannunciato a mezzo PEC e ritualmente notificato alla controparte, la società ASD RINASCITA REFUGEES ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, invocando l'errore tecnico dell'arbitro, consistente nel mancato rispetto della regola 12 del Giuoco del Calcio.

A detta dell'istante l'arbitro, al 38º minuto del secondo tempo, avrebbe espulso il proprio portiere, SANNEH SHERIFFO, reo di aver toccato il pallone con le mani a seguito di un passaggio volontario diun proprio compagno di squadra, e decretato un calcio di punizione indiretto.

Tale decisione arbitrale, a detta dell'istante, avrebbe condizionato l'andamento della gara a proprio danno.

L'istante ha concluso chiedendo l'annullamento della gara, dell'espulsione comminata al suddetto tesserato e la ripetizione dell'incontro.

In via istruttoria ha chiesto l'audizione e di poter produrre documentazione video a corredo dei fatti esposti.

La resistente ha fatto pervenire proprie deduzioni con cui ha eccepitol'inammissibilità della prova televisiva; l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 65 del CGS, trattandosi nella fattispecie non di errore tecnico ma di decisione tecnica del direttore di gara, quindi, insindacabile da parte del Giudice Sportivo; in ultima analisi, l'ininfluenza dell'eventuale errore tecnico ai fini del risultato della gara.

La resistente ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso con la conferma del risultato della gara come conseguito sul campo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va parzialmente accolto per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente, la fattispecie verte sulla corretta applicazione della Regola 12 del Giuoco del Calcio da parte dell'Arbitro che, nellaversione vigente dal 01.07.2023, prevede la seguente ipotesi: "Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: . tocca il pallone con le mani dopo: - che è stato deliberatamente calciato verso di lui da un compagno di squadra".

Dal referto di gara risulta che al 38º minuto del secondo tempo l'Arbitro ha espulso il portiere della ricorrente, SANNEH SHERIFFO, con la seguente motivazione: "riceve il pallone da un suo compagno di squadra in area di rigore e nel tentativo di giocare il pallone, scivola e prima che il pallone entri in porta, lo blocca con la mano" L'Arbitro, con supplemento di rapporto reso in data 12.03.2024, ha confermato quanto riportato nel referto e, soprattutto, ha riconosciuto di aver commesso l'errore tecnico evidenziato dalla ricorrente nella circostanza dell'espulsione del predetto calciatore.

Orbene, acclarata la sussistenza dell'errore tecnico, questo Giudice deve valutarlo alla stregua del principio di effettività, quindi, è chiamato a verificare se tale errore abbia inficiato in maniera determinate il regolare svolgimento della gara e/o il risultato della stessa.

Ad avviso di questo Giudice, la decisione arbitrale è stata determinante per il risultato finale della gara, poiché non è revocabile in dubbio che l'errore tecnico abbia ingiustamente privato di un calciatore la ricorrente, pregiudicandone la possibilità di riequilibrare il risultato nei restanti minuti dell'incontro.

Invero, dal referto arbitrale emerge che la ricorrente ha dovuto sostituire un attaccante, il n. 7 THIAM MOMAR, con il portiere di riserva, n. 22 STRAFELLA GIANMARCO subendo nei minuti di recupero altre due reti.

Seguendo l'insegnamento della Giurisprudenza Sportiva, dal quale questo Giudice non ritiene di doversi discostare, "il merito sportivo rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima" (cfr. Corte Sportiva Nazionale di Appello n. 085/CSA/20202021 del 12.02.2021).

Nella specie non sembra potersi dubitare che le possibilità per la ricorrente di recuperare lo svantaggio con un giocatore in meno sono state definitivamente compromesse dall'errore tecnico commesso dall'Arbitro.

In proposito, le affermazioni contenute nella memoria difensiva, trasmessa dalla resistente in data 13.03.2024, non colgono nel segno relativamente all'assenza di prova dell'errore tecnico e di incidenza sull'esito della gara.

Pervero, la citata Giurisprudenza Sportiva, in ipotesi di mancata espulsione per doppia ammonizione, ha considerato la indebita presenzain campo di un calciatore "per circa quattro minuti" "non irrilevante ai fini della regolarità della gara"; per converso, ha ritenuto invece ininfluente un lasso di tempo di "ventisette secondi" (cfr. Corte Sportiva Nazionale di Appello n. 085/CSA/20202021 del 12.2.21).

Vanno invece rigettate sia la richiesta di annullamento della espulsione e sia le richieste istruttorie prospettate dall'istante.

La richiesta di annullamento dell'espulsione del portiere SANNEH SHERIFFO è inammissibile, poiché l'art. 65 del C.G.S. dispone che i Giudici Sportivi giudicano in ordine alla regolarità dello svolgimentodelle gare, ma "con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco".

Analogo esito avranno le richieste di audizione e di produzione delle riprese televisive atteso che, quanto all'audizione, l'art. 65 del C.G.S. prevede che il Giudice Sportivo giudichi "senza udienza"; quanto alle immagini televisive, queste non possono trovare in alcun modo ingresso nel caso in oggetto, non vertendosi in ipotesi di condotta violenta o concernente l'uso di espressione blasfema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 comma 6 del C.G.S.

Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale, visto ed applicato l'art. 10 comma 5 lett. C del C.G.S.

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD RINASCITA REFUGEES;

2) di dichiarare irregolare la gara in oggetto e, per l'effetto, di disporne la ripetizione;

3) di non addebitare la relativa tassa ricorso in considerazione del parziale accoglimento del gravame.

Manda al C.R. Puglia per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara.

 

GARA DEL 3/ 3/2024 POLISPORTIVA GALATONE - VIRTUS LOCOROTONDO 1948

 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la società SSDARL POLISPORTIVA GALATONE non ha dato seguito al ricorso preannunciato avverso la gara in oggetto

DELIBERA

- di non doversi pronunciare in ordine al ricorso in oggetto;

- di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 in favore dell'ASD VIRTUS LOCOROTONDO 1948; - di addebitare la tassa ricorso sul conto dell'istante.


 

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 FOOTBALL CLUB CAPURSO
Propri sostenitori, a fine gara, entravano sul terreno di gioco dalla porta lasciata aperta dall'addetto al servizio d'Ordine Sostitutivo e accedevano altresì alla zona antistante gli spogliatoi venendo a contatto con sostenitori avversari. Inoltre lo spogliatoio arbitrale era sprovvisto di acqua calda.


Euro 200,00 VEGLIE
Propri sostenitori durante il secondo tempo intonavano cori irriguardosi nei confronti del Presidente del Comitato Regionale (vedi referto Commissario di campo).


Euro 200,00 VIRTUS PALESE CALCIO
Propri sostenitori al termine della gara presenziavano nella zona antistante gli spogliatoi venendo a contatto con i sostenitori avversari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2024

MARIELLA ANTONINO

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

 

 

 

AMMONIZIONE (III INFR)

BAVONE LORIS

(TAURISANO 1939)

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

CARELLA MICHELE

(BITRITTO NORBA)

 

 

 

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CANALETTI CARMINE

(VIGOR TRANI CALCIO)

 

 

 

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NIANG BAYE HASSANE

(RINASCITA REFUGEES)

 

 

 

AMMONIZIONE (III INFR)

LANNUNZIATA MARIO

(CANUSIUM CALCIO)

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

PICONE FRANCESCO

(CITTA DI TRANI 2019)

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KASSAMA ABDOULIE

(RINASCITA REFUGEES)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CURCI MARTINO

(CANUSIUM CALCIO)

 

   

COULIBALY SOKOUMAROU

(RINASCITA REFUGEES)

 

   

MACALUSO DAMIANO

(TALSANO)

 

   

DI GENNARO GIUSEPPE

(TROIA A.S.D.)

 

   

LANAVE NICOLA

(VIRTUS PALESE CALCIO)

 

 

 

IAGULLI DOMENICO

(TROIA A.S.D.)

 

VILLA GABRIELE

(TALSANO)

 

CESAREO ANDREA

(SPORTING APRICENA)

 

SCHIRONE MICHELE

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DIWOUTA EWANE EVARISTE

(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VATAVU COSMIN

(ATLETICO TRICASE)

 

   

CAMPANALE CHRISTIAN

(CANUSIUM CALCIO)

 

   

MUROLO NICOLO BRUNO

(DON UVA CALCIO 1971)

 

   

JARJUE AHMED LAMIN

(RINASCITA REFUGEES)

 

   

PENTASSUGLIA MAURIZIO

(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

 

   

PATRUNO MATTIA

(VIRTUS SAN FERDINANDO)

 

PRECCHIAZZI MATTEO

(VIGOR TRANI CALCIO)

 

CANNALIRE ANTONIO

(REAL CAROVIGNO)

 

PENSA MICHELE

(CANUSIUM CALCIO)

 

AMORESE DOMENICO

(CANUSIUM CALCIO)

 











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