GROTTAGLIE - Il Consiglio di Stato conferma l'annullamento dell'esito della gara per la realizzazione del collegamento della SS7 con l'Aeroporto di Grottaglie

GROTTAGLIE - Il Consiglio di Stato conferma l'annullamento dell'esito della gara per la realizzazione del collegamento della SS7 con l'Aeroporto di Grottaglie

15/10/2021 13:56:48 - Provincia di Taranto - Attualità

Accolte le tesi della società Pype Lyne di Pisticci. L’appalto (12 milioni di euro) era stato aggiudicato dalla Provincia di Taranto

Con ordinanza pubblicata questa mattina (presidente Luciano Barra Caracciolo, estensore Giorgio Manca) la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto di 12 milioni di euro indetto dalla Provincia di Taranto per l’esecuzione dei lavori di collegamento della SS7 con l’aeroporto di Grottaglie, finanziati interamente dalla Regione Puglia nell’ambito del Patto per lo Sviluppo 2014/2020. Lavori strategici nell’ambito del progetto del distretto aerospaziale di Grottaglie.

Il Giudice d’appello ha condiviso le tesi della società Pype Lyne di Pisticci, difesa dall’avv. Luigi Quinto, che aveva impugnato al TAR l’esito della gara, aggiudicata ad un raggruppamento di imprese con capogruppo la società Eurocogen di Potenza.

La società Pype Lyne aveva presentato la migliore offerta, sia in termini economici sia in termini qualitativi, ma era stata esclusa, una prima volta, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta per aver formulato una soluzione progettuale giudicata non congrua dall’Amministrazione.

Da qui la proposizione di un primo ricorso.

Con sentenza dello scorso gennaio il TAR aveva giudicato illegittima l’esclusione, rilevando la violazione del principio del contraddittorio. Questo perché nella valutazione finale di incongruità erano stati introdotti elementi nuovi, non riconducibili a quelli evidenziati nella precedente richiesta di chiarimenti.

Il TAR aveva rilevato un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento di esclusione perché l’indagine sui singoli elementi dell’offerta era stata svolta senza operare il necessario giudizio globale sull’incidenza e sulla rilevanza di quegli elementi sulla tenuta complessiva dell’offerta.

All’esito della decisione del TAR, la Provincia aveva riattivato il procedimento di verifica dell’offerta Pype Lyne, pervenendo nuovamente ad un giudizio di esclusione per incongruità.

Quest’ultima si è però nuovamente rivolta al TAR per contestare la violazione dei principi affermati nella sentenza.

Il Giudice Amministrativo ha nuovamente dato ragione alla società, censurando per la seconda volta l’operato della stazione appaltante.

Dopo la seconda bocciatura la Provincia aveva prestato acquiescenza alla sentenza, rinunciando a proporre appello, ed avviando un nuovo procedimento di verifica di congruità dell’offerta.

Non così la società Eurocogen, che aveva invece proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione della sentenza di primo grado.

Il Massimo organo della giustizia amministrativa, con la decisione odierna, ha rigettato l’appello cautelare, condividendo le difese svolte nell’interesse della società Pype Line dall’avv. Quinto.

L’auspicio è che i lavori possano essere finalmente avviati, anche in considerazione del prossimo termine di scadenza del finanziamento, fissato al 31 dicembre 2021.





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