E’ stata lanciata da Franco Arpa e il suo movimento: ecco il testo
«I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione previsti nello Statuto del Comune di Oria e, segnatamente, nell'art. 70,
VISTI i decreti sindacali nn. 30, 31, 32 e 33 del 28/09/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28/07/2011;
VISTI gli artt. n. 16 e n. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Oria;
VISTO l'art. 90 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);
VISTA la normativa speciale vigente in materia di pubblico impiego e di regolamentazione dell'attività degli enti locali;
VISTA la più autorevole giurisprudenza amministrativa e contabile nonché qualificata prassi in materia;
CONSIDERATO
quanto in seguito riportato sotto le lettere A) e B), rivolgono la presente petizione al Sindaco di Oria affinché:
1) provveda con la massima urgenza ad annullare in autotutela i decreti sindacali nn. 30, 31, 32 e 33 del 28/09/2011, di nomina dei componenti dell'Ufficio di Staff del Sindaco, in quanto trattasi di atti illegittimi e potenzialmente pregiudizievoli degli interessi dell'Ente e dei cittadini di Oria;
2) si attivi affinché l'organo esecutivo, parimenti, annulli con analoga solerzia la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28/07/2011, in quanto trattasi di atto illegittimo e potenzialmente pregiudizievole degli interessi dell'Ente e dei cittadini di Oria;
3) garantisca, nella eventuale legittima costituzione ex-novo dell'Ufficio di staff ove questa risulti possibile, almeno il 50% di presenze femminili.
A) I decreti sindacali nn. 30, 31, 32 e 33 del 28/09/2011 e la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28/07/2011 sono illegittimi per i seguenti motivi:
1. L'art. 90 del TUEL e l'art. 16 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Oria prevedono che possono far parte degli uffici di Staff collaboratori esterni purché "assunti con contratto a tempo determinato" pertanto appare incompatibile con detta previsione quanto riportato nei decreti, ove si legge che i componenti l'ufficio di staff del Sindaco "presteranno la propria collaborazione a titolo esclusivamente gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione e senza che ciò comporti l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro alle dipendenze di questo Ente". Del resto lo stesso richiamo, nel corpo delle ordinanze, alla disciplina dell'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, che con riferimento alle assunzioni impone il rispetto del limite del 20% della spesa corrispondente all’anno precedente (e non all'anno 2009 come erroneamente riportato) con decorrenza 1° gennaio 2011, testimonia che deve necessariamente essere instaurato un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato. La giurisprudenza contabile è unanime in proposito: si veda in particolare la sentenza n. 241/2007 della Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale regionale della Puglia;
2. in conseguenza di quanto riportato al precedente punto 1, al rapporto che si instaura tra l'Ente ed il componente l'ufficio di staff si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali compreso il relativo trattamento economico, pertanto deve ritenersi inconciliabile con la normativa vigente la previsione, nelle
ordinanze oggetto di attenzione, del rapporto di lavoro gratuito, in assenza peraltro di contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria. L'obbligo di retribuzione dei componenti lo staff trova chiaro ed inequivocabile conforto nei pareri di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti (tra tutte cfr. delibera n. 395/2010 Corte dei Conti Sez. Reg. Calabria, delibera n. 1118/2009 Corte dei Conti Sez. Reg. Lombardia, sentenza n. n. 241/07 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Puglia);
3. l'art. 19 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Oria, al comma 1, per ciò che riguarda le modalità di selezione dei componenti l'Ufficio di staff rimanda al precedente art. 16 rubricato "assunzione a tempo determinato di Funzionari di Area Direttiva" che, tuttavia, non risulta aggiornato rispetto alle previsioni del D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta) che, come è noto, per il reclutamento dei profili direttivi, prevede, in ossequio al principio di "buona amministrazione", la previa pubblicazione di un avviso di selezione che invece non è stata mai fatta;
4. i decreti risultano eccessivamente generici, non distinguendosi tra loro per l’indicazione delle reali e specifiche necessità del Sindaco in modo da poterle rapportare ai curricula dei candidati, o meglio dei designati; nei predetti atti emanati dal Sindaco di Oria appare un generico riferimento ad una non meglio definita "attività di ricerca, informazione ed elaborazione dati ed, in generale, di sostegno all’attività degli organi di governo" uguale per tutti i componenti lo Staff.
5. la Corte dei Conti (sentenza n.622 del 21.09.2004 - Sezione Giurisdizionale Toscana) ha affermato che la presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione. Come poc'anzi accennato, "la funzione di preposto all’ufficio di staff del sindaco, alla cui istituzione gli enti locali sono autorizzati dall’ art. 90 del T.U.E.L., non rientra nell’ambito degli incarichi extradotazionali previsti dall’ art. 110, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ma costituisce un normale posto di pianta organica che, ai sensi dell’ art. 90 TUEL è disposizione in rapporto di specie a genere con l’ art. 110, comma 1, TUEL, e che può essere coperto sia con personale interno che con personale assunto con contratto a tempo determinato, ma la cui previsione dovrebbe, al pari di qualunque previsione organica, recare la specificazione della categoria e del profilo professionale" (Corte dei Conti, sentenza n.622 del 21.09.2004 – Sezione Giurisdizionale Toscana). A ciò consegue la necessità, per i componenti l'Ufficio di Staff del possesso di Laurea specialistica, requisito questo che non sussisterebbe per alcuni dei nominati. La appena citata sentenza della magistratura contabile in proposito così si esprime: "l'inserimento nell’ufficio di staff del Sindaco, al di fuori di qualunque attività selettiva ed in assenza del requisito della laurea, costituisce elemento soggettivo che configura, quantomeno, la colpa grave, in quanto adottato in violazione dei minimi criteri di diligenza che devono caratterizzare l’attività di chi assume un mandato di pubblico amministratore (Sindaco) o di chi fa parte del corpo dell’ apparato burocratico (Segretario Generale), in aperta violazione delle comuni regole di prudenza";
B) le illegittimità sopra evidenziate sono potenzialmente foriere di ingenti danni di natura economica all'Ente in relazione alla eventuale e legittima (questa si) futura richiesta da parte dei componenti l'Ufficio di Staff del riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti (giuridici ed economici). Inoltre, non sussistendo ad oggi la legittimazione dei componenti lo Staff ad operare negli Uffici Comunali, per le sopra esposte irregolarità della nomina, il procrastinarsi della attuale condizione potrebbe causare gravi irregolarità anche sotto il profilo del trattamento dei dati riservati e sensibili dei cittadini di Oria con conseguente violazione della disciplina della Privacy.
Franco Arpa