mercoledì 27 novembre 2024


20/03/2013 18:11:29 - Manduria - Calcio

Due turni al campo del Molfetta. La gara dell’ultima giornata contro il Manduria si disputerà a porte chiuse e a campo neutro

 
CAMPIONATO ECCELLENZA
 
GARE DEL 3/ 3/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 3/ 3/2013 SAN SEVERO - ATLETICO TRICASE

IL GIUDICE SPORTIVO
Rilevato che L'ASD Atletico Tricase ha fatto pervenire preannuncio di reclamo in relazione della gara de quo;
che nei termini previsti dal codice non è pervenuto alcun reclamo;
tanto premesso
D E L I B E R A
1) di dichiarare improcedibile il reclamo preannunciato dall'A.S.D. AT LETICO TRICASE e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa su l conto dell'istante;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore dell'U.S.D. SAN SEVERO.
 
 
 
GARA DEL 3/ 3/2013 LIBERTAS – MANFREDONIA CALCIO

IL GIUDICE SPORTIVO                               
Letti gli atti ufficiali;                                             
rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo
- l'ASD MANFREDONIA CALCIO adiva a questo Giudice Sportivo chiedendo di infliggere alla LIBERTAS MOLFETTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la squalifica di campo ex art. 18 comma 1 lettera f C.G.S.;                                    
- assume la reclamante che prima, durante e dopo la gara tesserati del la LIBERTAS MOLFETTA e personale addetto alla sicurezza si siano resi autori di atti intimidatori e violenti che avrebbero condizionato il regolare svolgimento della gara;                                      
- per attestare quanto denunciato allegava al ricorso n. 3 dvd contenenti riprese video relative alla gara in questione;             
- assume altresì la reclamante che propri tesserati siano stati oggetto di atti di violenza durante l'intervallo e dopo il termine della gara ed a supporto della tesi allega n. 7 certificazioni mediche e n. 2 dichiarazioni prive di sottoscrizioni.                                 
Osserva questo Giudice Sportivo che l'utilizzo di riprese televisive limitatamente ai fatti di condotta violenta è regolato dall'art. 35 comma 1.4 C.G.S. che, espressamente, richiama il precedente comma 1.3: è chiaramente previsto che la società ha facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice Sportivo una richiesta per l'esame dei filmati entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.  
L'inosservanza del termine o delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della richiesta come nel caso di specie,poiché i dvd sono stati allegati al reclamo inviato cinque giorni dopo la disputa della gara.
Con riferimento agli episodi descritti dalla reclamante l'arbitro, nell'ambito del rapporto di gara e del supplemento reso in data 14/03/2013,nonché gli assistenti hanno descritto quanto segue:
1) al termine del primo tempo n. 3 addetti alla sicurezza posizionati all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi si avvicinavano ai giocatori del MANFREDONIA CALCIO spintonando n. 4 di essi e facendoli indietreggiare di qualche passo;                                       
2) un addetto alla security tentava di colpire con un calcio alla testa un giocatore del MANFREDONIA CALCIO che stava scendendo le scale senza colpirlo perché il giocatore spostava la testa;                    
3) l'arbitro convocava i capitani delle squadre per comunicazioni inerenti alla partita e che nulla avevano a vedere con gli episodi descritti nei punti 1 e 2;                                                    
4) l'arbitro richiedeva un colloquio coi carabinieri presenti ai quali chiedeva di posizionarsi nel tunnel al momento del ritorno in campo delle squadre ed anche durante lo svolgimento del secondo tempo al fine di evitare la ripetizione degli eventi su descritti;          
5) le Forze dell'Ordine fornivano tale collaborazione e le squadre rientravano regolarmente in campo;                                       
6) durante l'intervallo nessun tesserato della società MANFREDONIA CALCIO comunicava all'arbitro di non voler continuare la gara per motivi di sicurezza o sanitari;      
7) a fine primo tempo un assistente ha segnalato che un tifoso della LIBERTAS MOLFETTA ha scavalcato la recinzione e, dopo aver raggiunto un tesserato della società MANFREDONIA CALCIO, lo aveva spintonato senza conseguenze: tale soggetto estraneo è stato prontamente allontanato dai dirigenti della società e dagli steward;                           
8) l'altro assistente ha segnalato che al minuto 25 del Secondo Tempo altro tifoso della LIBERTAS MOLFETTA ha tentato di scavalcare la recinzione e di invadere il campo ma è stato prontamente bloccato dai dirigenti della società;                                                   
9) a fine gara, un dirigente del MANFREDONIA CALCIO ha riferito all'arbitro che vi sarebbe stata una colluttazione davanti al loro spogliatoio durante la quale sarebbero stati aggrediti propri tesserati da parte di tesserati della società ospitante e degli steward: l'arbitro ha precisato che tale evento non è stato osservato nè da lui nè dai suoi assistenti poiché in quei frangenti erano all'interno del loro spogliatoio con la porta chiusa;                                               
10) l'arbitro ed un assistente hanno riferito che dopo il termine della gara, mentre la terna era nello spogliatoio con porta chiusa, tesserati riferibili al MANFREDONIA CALCIO colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio pronunciando all'indirizzo della terna espressioni ingiuriose e minacciose;                                          
 11) il direttore di gara ha precisato che la propria direzione non è stata alterata in alcun modo dai comportamenti assunti dagli addetti alla sicurezza e dai tesserati della LIBERTAS MOLFETTA e di aver adottato decisioni serenamente durante tutta la partita senza alcuna influenza esterna.                                                   
Tanto premesso                                                       
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD MANFREDONIA CALCIO e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante;  
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1-0 in favore della LIBERTAS MOLFETTA;         
3) di comminare alla società ASD MANFREDONIA CALCIO l'ammenda di Euro 300,00;                                                               
4) di comminare alla società ASD LIBERTAS MOLFETTA la sanzione della squalifica di campo per n. 2 giornate con effetto immediato ed obbligo di giocare tali gare a porte chiuse ed in campo neutro;               
5) di comminare alla società ASD LIBERTAS MOLFETTA l'ammenda di euro 1000,00.                                                                                                                                                
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
 
GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:
LIBERTAS          N GARE 2
(SANZIONE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE E CON EFFETTO IMMEDIATO).
Vedi delibera.
 
AMMENDA
 
Euro 1000,00 LIBERTAS
Vedi delibera.
 
Euro 300,00 MANFREDONIA CALCIO
Vedi delibera.
 
GARE DEL 16/ 3/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
 
Euro 800,00 AUDACE CERIGNOLA
Alla fine del primo tempo un soggetto estraneo presente nella zona antistante agli spogliatoi proferiva espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro. Analogo comportamento il medesimo soggetto teneva a fine gara. Dopo che la terna arbitrale entrava nel proprio spogliatoio citato individuo sbatteva violentemente la porta alle loro spalle. (2º RECIDIVA)
 
 
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/ 3/2013

PIZZULLI MASSIMO
(AUDACE CERIGNOLA)
 
 
 

 
 
GARE DEL 17/ 3/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 400,00 ATLETICO MOLA
Propri tifosi accendevano un fumogeno in tribuna senza conseguenza. (1º RECIDIVA)

Euro 400,00 SAN SEVERO
Propri tifosi accendevano due fumogene e due petardi. ( 1º RECIDIVA)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 4/2013

DELLI NOCI VITO DONATO
(TERLIZZI CALCIO)
 
 
 

 
 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

COSTANTINO BENEDETTO
(TERLIZZI CALCIO)
 
 
 

 
 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

POLLIDORI MASSIMO RAFFAELE
(MANFREDONIA CALCIO)
 
 
 

 
 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

DE BRACO MARCO
(ATLETICO TRICASE)
 
CASSANO MICHELE
(POLIMNIA CALCIO)
DENTAMARO VITO
(QUARTIERI UNITI BARI)
 
 
 

 
 
 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MILLAN GESTO DAMIAN OMAR
(ATLETICO MOLA)
 
TURITTO ONOFRIO
(POLIMNIA CALCIO)

 

 

 











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