Partita persa al Don Bosco (la trasferta di Talsano) e vinta alla Virtus Maruggio (la gara interna con il San Pietro Vernotico)
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 3/11/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 3/11/2013 REAL BICCARI - SAMMARCO
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società Pol. Sammarco adiva a questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo l'aggiudicazione della stessa in proprio favore, a causa di una presunta sostituzione di un assistente di parte con un minore non autorizzato;
Tanto premesso, sentito il direttore di gara (addì 19/11/2013), il quale precisava che l'episodio in contestazione nel surrichiamato reclamo si verificava solo successivamente rispetto alla sospensione della gara;
considerato, pertanto, che la sospensione veniva determinata esclusivamente dal forte vento, così come riferito con referto di gara;
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. Sammarco, addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante; - di demandare al CRP per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara.
GARE DEL 10/11/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 10/11/2013 TALSANO - DON BOSCO MANDURIA
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio comunicato a mezzo telegramma seguito da tempestivo reclamo, la società ASD Don Bosco Manduria adiva questo Giudice Sportivo per richiedere la ripetizione della gara, adducendo presunto errore tecnico dell'arbitro.
Tanto premesso, sentito il direttore di gara (addì 19/11/2013) il quale confermava che la sospensione della gara scaturiva per tutelare la propria incolumità;
precisando, altresì, che comunque a seguito delle espulsioni comminate il numero dei calciatori della società Don Bosco risultava inferiore al minimo previsto dal CGS;
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Don Bosco Manduria, addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante; di comminare alla ASD Don Bosco Manduria la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della soc. Talsano.
GARA DEL 10/11/2013 VIRTUS MARUGGIO - SAN PIETRO VERNOTICO
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio comunicato a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo, la società SSD San Pietro Vernotico adiva a questo Giudice Sportivo per richiedere la ripetizione della gara, ovvero la prosecuzione della stessa sospesa al 16º del 2º tempo.
Tanto premesso, sentito il direttore di gara (addì 19/11/2013) in merito agli episodi contestati con il reclamo in esame, tenuto conto che lo stesso ha confermato quanto già espresso nel referto arbitrale, precisando di aver percepito concreto pericolo per la propria incolumità e dei calciatori, a causa del comportamento antisportivo dei tesserati della Soc. San Pietro Vernotico e, per tali motivi,al 16º del 2º tempo si vedeva costretto a sospendere la gara;
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proprosto dalla soc. SSD San Pietro Vernotico, addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante;
- di comminare alla SSD San Pietro Vernotico la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Virtus Maruggio.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
SAN PIETRO VERNOTICO
Vedi delibera.
Vedi delibera.
GARE DEL 17/11/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 17/11/2013 ATLETICO AZZURRI S.RITA - TALSANO
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la soc. ASD Talsano non ha dato seguito al reclamo preannunciato verso la gara in oggetto, senza neanche precisare le posizioni irregolari di tesserati che intendeva contestare;
DELIBERA
di dichiarare improcedibile il reclamo preannunciato dall'ASD Talsano;di confermare il risultato conseguito sul campo di 1-1; di addebitare la tassa reclamo sul conto della ASD Talsano.
GARE DEL 1/12/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 1/12/2013 ATLETICO PEZZE 2011 - VIRTUS MONTALBANO
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro nel proprio rapporto ha rappresentato che al 39º del 2º tempo l'impianto di illuminazione del campo si spegneva per mancanza di energia elettrica dovuta al maltempo.
Che il custode dell'impianto pur avendo più volte tentato di ripristinare l'illuminazione non riusciva nel proprio intento. Per tali motivi il direttore di gara, preso atto dell'impossibilità del ripristino dell'illuminazione sospendeva la partita;
tutto ciò rilevato
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
GARA DEL 1/12/2013 CIVILIS ATLETICO - REAL BICCARI
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che l'inizio della partita era reso impossibile dalla presenza della pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
GARA DEL 1/12/2013 FOOTBALL CLUB CAPURSO - VIRTUS MOLFETTA
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che l'inizio della partita era reso impossibile dalla presenza della pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
GARA DEL 1/12/2013 GIOVENTU CALCIO CUTRO - SANARICA
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro al 21º minuto del 2º tempo, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era reso impraticabile in quanto la pioggia battente aveva creato delle ampie pozzanghere che coprivano le linee di tracciatura e che, pertanto, sospendeva definitivamente la gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.
GARA DEL 1/12/2013 GIOVENTU PARABITA - LIONS DON BOSCO UGENTO
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro al 37º minuto del 2º tempo, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era reso impraticabile in quanto la pioggia battente aveva creato delle ampie pozzanghere che coprivano le linee di tracciatura e che, pertanto, sospendeva definitivamente la gara .
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.
GARA DEL 1/12/2013 MATINO - PRESICCE
Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro al 36º minuto del 1º tempo, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era reso impraticabile in quanto la pioggia battente aveva creato delle ampie pozzanghere che coprivano le linee di tracciatura e che, pertanto, sospendeva definitivamente la gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.
GARA DEL 1/12/2013 NEW TEAM CELLAMARE - NUOVA SPINAZZOLA
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che l'inizio della partita era reso impossibile dalla presenza della pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 ATLETICO MARTINA 2012
Mancata predisposizione Servizio d’Ordine Sostitutivo.
Mancata predisposizione Servizio d’Ordine Sostitutivo.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 1/2014
CARDONE GIOVANNI
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(ATLETICO PEZZE 2011)
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INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/12/2013
PETRUZZI GIUSEPPE
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(GIOVENTU PARABITA)
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A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/ 1/2014
GENTILE ANGELO
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(SAURI)
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MANCINI FRANCESCO
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(HERDONIA CALCIO)
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PACE ROBERTO
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(TALSANO)
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SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
LO RE RAFFAELE
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(ATLETICO AZZURRI S.RITA)
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D AVOLIO ROCCO
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(ATLETICO PESCHICI)
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CANARILE GIUSEPPE
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(ATLETICO PEZZE 2011)
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SAPONARO GIOVANNI
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(ATLETICO PEZZE 2011)
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BERGAMO DANIELE
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(CALCIO INSIEME CARMIANO)
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MIGALI SASHA SALVATORE
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(GIOVENTU CALCIO CUTRO)
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LO VASTO GIUSEPPE
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(HERDONIA CALCIO)
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STAMERRA CLAUDIO
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(QUARTIERE LA ROSA CALCIO)
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ROMANO FABIO
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(SAURI)
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ROLLO FRANCESCO
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(VEGLIE)
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MASSARO COSIMO
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(VIRTUS MARUGGIO)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
BUONGIORNO ALESSIO
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(CALCIO INSIEME CARMIANO)
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CHIRCO ANTONIO
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(DON BOSCO A.S.D.)
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CORVAGLIA ADRIANO
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(LUDO)
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SCARLINO MATTEO
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(LUDO)
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FISCHETTI LUIGI
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(MATINUM)
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LA TORRE GIAMPIERO
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(MATINUM)
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COMITOGIANNI ROBERTO
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(ORTA NOVA CALCIO)
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MARZANO OMAR
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(PRO PATRIA)
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RIZZATO ANTHONY
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(QUARTIERE LA ROSA CALCIO)
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NESCA SALVATORE
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(TALSANO)
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CAVALIERE VITTORIO
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(TROIA A.S.D.)
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MUSCARA DAVIDE
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(ZOLLINO A.S.D.)
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