Incidenti fra le opposte tifoserie: gara persa sia all’Ugento che al Lorenzo Mariano Scorrano
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 18/ 1/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 18/ 1/2015 UGENTO - LORENZO MARIANO
Esaminati gli atti ufficiali, rilevato
-che con reclamo tempestivamente preannunciato la soc. ASD UGENTO chiedeva sanzionarsi la soc. US LORENZO MARIANO con la perdita della gara, attesa la dedotta responsabilità oggettiva per i comportamenti violenti ascrivibili, a detta della reclamante, ai sostenitori della squadra avversaria;
- che dalla lettura del referto di gara e dal supplemento reso dall’arbitro in data 10/02/2015, è emerso che:
- al 23º minuto del 2º tempo, a seguito di un'interruzione di giuoco e successivamente alla espulsione del calciatore num. 8 PRESICCE MARIO (LORENZO MARIANO), un individuo estraneo e non identificabile da alcun segno riconducibile alle due società entrava sul terreno di giuoco dirigendosi con fare minaccioso verso un calciatore della soc. LORENZOMARIANO, brandendo uno svita bulloni di ferro (di circa 30 cm di lunghezza e diametro 3cm);
- lo stesso veniva fermato dai calciatori di entrambe le squadre e in seguito ritornava sugli spalti;
- successivamente un altro gruppo di tifosi estranei e non identificabili da alcun segno riconducibile alle due società scavalcava la recinzione del terreno di giuoco;
- un altro gruppo di tifosi estranei e non identificabili, dopo aver lanciato oggetti in campo, scavalcava la recinzione dirigendosi verso i tifosi già presenti sul campo, venendo a contatto con gli stessi;
- l’arbitro, dopo aver sollecitato il capitano della soc. ASD UGENTO (MACAGNINO MARCO) a ripristinare le condizioni sufficienti di sicurezza, e verificato che nessuno dei soggetti preposti (forza pubblica e addetti alla sicurezza) riusciva a riportare alla normalità una situazione ormai degenerata, interrompeva definitivamente la gara.
Tanto premesso
DELIBERA
1) rigettarsi il reclamo proposto dalla società ASD UGENTO, addebitando la relativa tassa sul conto della istante;
2) di comminare a carico di entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 e 3 - 0 ai sensi dell'art. 17 comma 2 CGS;
3) di comminare a carico di entrambe le società l'ammenda di 500.00 euro.
GARA DEL 18/ 1/2015 MATINO - GIOVENTU CAMPI
Il G.S. esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che la soc. A.S.D. MATINO non ha dato seguito al reclamo preannunciato verso la gara in oggetto con tempestivo fax
DELIBERA
di confermare il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 1 - 2 in favore della GIOVENTU' CAMPI; di addebitare la tassa sul conto della reclamante.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
LORENZO MARIANO
Vedi delibera.
Vedi delibera.
UGENTO
Vedi delibera.
AMMENDA
Euro 500,00 LORENZO MARIANO
Vedi delibera.
Vedi delibera.
Euro 500,00 UGENTO
Vedi delibera.
GARE DEL 8/ 2/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
GARA DEL 8/ 2/2015 SANARICA - CAPO DI LEUCA
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. CAPO DI LEUCA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 12/ 3/2015
PORTALUPI COSIMO
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(UGGIANO CALCIO)
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SAPONARO ZENO
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(UGGIANO CALCIO)
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SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
PELLA PIERO
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(LORENZO MARIANO)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PANICO MATTEO
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(SPORTINSIEME)
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VANTAGGIATO DAVIDE
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(SPORTINSIEME)
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CATALANO ALESSANDRO
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(TREPUZZI)
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E’ in rete la seconda puntata del “Prudenzano News”
“Non un rito ma il culto della memoria
Tributo a Elisa Springer”