martedì 26 novembre 2024


19/10/2016 16:04:45 - Manduria - Calcio

Un turno di squalifica e 700 euro di multa al Carovigno. Squalificati Garrapa e Setreanu dell’Uggiano, prossimo avversario del Manduria. Respinto il ricorso del Manduria teso ad ottenere la riduzione della squalifica di Sanna

 
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 16/10/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:
CAROVIGNO CALCIO N GARE 1
Durante il corso del secondo tempo propri sostenitori intonavano cori razzisti all'indirizzo di un giocatore della squadra avversaria. Un assistente dell'Arbitro veniva ripetutamente colpito da pietroline lanciate da propri sostenitori - che procuravano momentaneo dolore. Inoltre i citati tifosi lanciavano in campo due bottigliette piene d'acqua, sfiorando il collaboratore de quo. I medesimi sostenitori colpivano a più riprese lo stesso assistente con sputi. A fine gara numerosi soggetti estranei sostavano negli spogliatoi (SANZIONE DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON EFFETTO IMMEDIATO).
AMMENDA
Euro 1.000,00 CITTA DI MASSAFRA
Dopo la fine del primo tempo e dopo il termine della gara propri tifosi lanciavano oggetti di plastica, bottigliette di plastica vuote, getti d'acqua ed una pietra all'indirizzo dell'Arbitro senza conseguenze. Durante tutto il secondo tempo i medesimi sostenitori lanciavano oggetti solidi e liquidi verso un assistente dell'Arbitro senza conseguenze. A fine gara un soggetto estraneo presente nell'area degli spogliatoi tentava di aggredire i componenti della terna arbitrale, non riuscendovi per l'intervento dei dirigenti della società. Dopo qualche minuto il medesimo soggetto tentava di avvicinarsi all'autovettura della terna arbitrale con intenzioni aggressive e proferiva frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo degli occupanti. (CON DIFFIDA DI PIU' GRAVI SANZIONI AL RIPETERSI DI TALI EPISODI).

Euro 700,00 CAROVIGNO CALCIO
Vedi delibera.

Euro 600,00 UGGIANO CALCIO
Durante l'intervallo un soggetto estraneo penetrava negli spogliatoi e proferiva a più riprese espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo di un assistente dell'Arbitro. A fine gara - mentre la terna era nello spogliatoio - reiterava tale comportamento e colpiva la porta di accesso al medesimo con calci e pugni.

Euro 200,00 CANOSA
Propri tifosi - dopo la segnatura di una rete - si sedevano sulle recinzioni del terreno di gioco e lanciavano in campo una lattina vuota senza conseguenze.

Euro 200,00 OSTUNI 1945
Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'Arbitro.
 
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/11/2016

TARQUINIO GIUSEPPE
(CASTELLANETA)
 
LORUSSO BERARDINO
(FORTIS ALTAMURA)

 
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/11/2016

TOTARO RAFFAELE
(MONTE SANT ANGELO CALCIO)

 
 
 
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 3/11/2016

IACOBELLIS GIOVANNI
(CITTA DI MASSAFRA)

 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE ROSA TEODORO
(MONTE SANT ANGELO CALCIO)
 

 
 
 
 
Colpiva con un calcio a gioco fermo un calciatore della squadra avversaria che era infortunato per terra, colpendolo sulla schiena.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DE CESARE LUIGI
(SAN MARCO)
 
PIZZUTO GABRIELE
(VIRTUS BITRITTO)

 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI SANTANTONIO FABIO
(CAROVIGNO CALCIO)
 
PRODI PIERFEDELE
(CAROVIGNO CALCIO)
CAFFE FRANCESCO
(CASTELLANETA)
 
IACOBELLIS FILIPPO
(CITTA DI MASSAFRA)
NOVELLINO GIUSEPPE
(CITTA DI MASSAFRA)
 
DIPIERRO MARCO
(RINASCITA RUTIGLIANESE)
IACOBONE FELICE
(SPORTING ORDONA)
 
COLAGIORGIO ANGELO
(UGGIANO CALCIO)
GARRAPA GIOACCHINO
(UGGIANO CALCIO)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE

SETREANU CATALIN DANIEL
(UGGIANO CALCIO)

 
 
A fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GENTILE ROCCO
(RINASCITA RUTIGLIANESE)

 
 
 
 
GARA: A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.G. MANDURIA SPORT del 2/10/2016 (Reclamo della U.G. MANDURIA SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SANNA Pierluca, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 6/10/2016 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
ritenuto che la condotta violenta addebitata al calciatore SANNA Pierluca da parte del Giudice Sportivo si appalesa adeguata ai fatti occorsi e non meritevole di alcuna modifica ma solo di conferma.
P.Q.M.
DELIBERA
Respingersi il reclamo proposto dalla società U.G. MANDURIA SPORT e per l’effetto incamerarsi la tassa reclamo di € 130.00 versata.
 











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