Il Castellaneta ha inoltrato il reclamo in ritardo
CORTE SPORTIVA DI APPELLO
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Christian Ciro RUTIGLIANO (Componenti), e del Sig. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 14 Novembre 2016, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARA: U.G. MANDURIA SPORT – A.C.D. CASTELLANETA del 18/09/2016 (Reclamo della U.G. MANDURIA SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 3/11/2016 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- ritiene la Corte Sportiva di Appello Territoriale che il reclamo proposto dalla società U.G. MANDURIA SPORT sia fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi:
- a seguito di approfondimento della data di effettiva e tempestiva proposizione del reclamo al Giudice Sportivo da parte della società A.C.D. CASTELLANETA è risultato che il reclamo suddetto proposto al Primo Giudice e alla controparte (U.G. MANDURIA SPORT) è stato spedito in data 27/9/2016 cioè oltre il termine previsto dalle norme vigenti (7 giorni dallo svolgimento della gara che nella specie è del 18/9/2016);
- ritenuto pertanto che ai sensi dell’art. 36 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva la decisione impugnata va annullata senza rinvio per cui va revocato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3/11/2016 e va quindi ripristinato il risultato conseguito sul campo.
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliersi il reclamo proposto dalla società U.G. MANDURIA SPORT e per l’effetto ripristinarsi il risultato di 1 – 1 conseguito sul campo.
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.