La sanzione è relativa ad episodi che si sono verificati al termine dell’incontro di Coppa Italia di Prima Categoria fra Grottaglie e Manduria dello scorso anno
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1198 pfi 17/18 adottato nei confronti della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spadavecchia Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, gli stessi assunto una condotta minacciosa al termine della gara Ars et Labor Grottaglie-U.G. Manduria Sport dell’8.11.2017, disputata presso lo stadio Comunale “D’Amuri” di Grottaglie e valevole per la Coppa Italia di Prima Categoria pugliese per la stagione sportiva 2017/2018; nonché la responsabilità oggettiva della stessa società ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. De Florio Luigi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.G. Manduria Sport, e dal Sig. Pulpito Vincenzo, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società U.G. Manduria Sport, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, gli stessi assunto una condotta minacciosa al termine della gara Ars et Labor Grottaglie - U.G. Manduria Sport dell’8.11.2017, disputata presso lo stadio Comunale “D’Amuri” di Grottaglie e valevole per la Coppa Italia di prima categoria pugliese per la
stagione sportiva 2017/2018;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elio PALMISANO, in qualità legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.