Tariffe approvate fuori termine. Il Ministero: «Non vanno applicate»
Lo scorso anno aveva fatto emergere che molti Comuni italiani sbagliano a calcolare la Tari, chiedendo ai cittadini somme non dovute per le pertinenze degli immobili. Ora il deputato barese Giuseppe L’Abbate ne ha scoperta un’altra, sempre a danno dei cittadini: tutte le amministrazioni che hanno approvato il regolamento per la tassa sui rifiuti dopo il 31 marzo potranno applicare le nuove aliquote soltanto dal 1° gennaio del 2019. In Puglia sono 18.
L’Abbate (M5S) ne ha avuto conferma dal Dipartimento delle finanze, cui si è rivolto su suggerimento dell’avvocato tributarista Giuseppe Durante. La risposta del ministero dell’Economia non lascia spazio a interpretazioni: la delibera di Consiglio comunale è valida anche se applicata fuori termine, ma la sua efficacia slitta all’anno successivo. Significa che al cittadino, per il 2018, devono essere applicate le vecchie aliquote.
La questione riguarda Alberobello, Altamura e Polignano, Brindisi e San Pietro Vernotico, Gallipoli, Neviano, Novoli, Spongano e Tuglie, Manduria, Montepanaro e Roccaforzata, Margherita di Savoia, Mattinata, Orta Nova, San Nicandro Garganico e San Paolo di Civitate. Ci sono poi Squinzano e Lecce, che hanno approvato fuori termine i regolamenti (il 30 maggio e il 31 luglio) ma non la delibera, quindi sono comunque a posto.
Bisogna dire però che la questione non è nuova, e che questo problema si è già verificato in passato. Non si può escludere, quindi, che alcuni dei Comuni citati stiano correttamente calcolando la Tari del 2018 con le vecchie aliquote. La differenza è il cambio di orientamento. Negli scorsi anni il Mef diffidava i Comuni interessati ad annullare le delibere in autotutela, e in caso contrario si rivolgeva ai giudici amministrativi. Il Consiglio di Stato, nell’agosto del 2017, ha dato la lettura definitiva: la delibera approvata dopo il 31 marzo non è automaticamente illegittima, ma - in base a ciò che dice la norma (la Finanziaria per il 2007) - non può essere applicata, ma slitta all’anno successivo. Sempre che, naturalmente, il Comune nel frattempo non la modifichi di nuovo.