L’unica azienda in gara per la progettazione, l’allestimento e la gestione della Fiera Pessima 2019 è stata esclusa dalla gara, che, dunque, viene ora considerata “deserta”
Fiera Pessima 2019 a rischio
L’unica azienda in gara per la progettazione, l’allestimento e la gestione della Fiera Pessima 2019 è stata esclusa dalla gara, che, dunque, viene ora considerata “deserta”.
A poco più di due mesi dal taglio inaugurale del nastro, inizia a profilarsi il rischio che la secolare rassegna fieristica mandurina non si svolga per il secondo anno consecutivo. Le ragioni dell’esclusione dell’azienda “R.R.T. Service”, che ha organizzato la fiera nelle ultime edizioni, sono indicate in una determina dirigenziale.
Dopo aver constatato la presenza di un’unica offerta allo spirare del termine ultimo indicato nel bando e dopo aver aperto i plichi nella seduta pubblica del 16 novembre scorso, la commissione ha inizialmente verificato l’assenza del versamento contributivo di 35 euro a favore di ANAC. E’ stato però attivato il “soccorso istruttorio” finalizzato a sanare la carenza. Opportunità che l’azienda ha colto. Successivamente, si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese dalla società “R.R.T. Service”, da cui è emerso che l’azienda risultava imputata in un procedimento penale in cui la stazione appaltante si è costituita parte civile.
«Circostanza non evidenziata dall’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del Codice» è riportato nella determina. «Pertanto, a seguito di un’attenta disamina della questione, il RUP Antonio Orlando determinava l’esclusione di “R.R.T. Service”, subordinando l’adozione dell’atto definitivo di esclusione all’acquisizione di eventuali osservazioni, da depositarsi improrogabilmente entro cinque giorni. Con nota del 3 dicembre scorso, la società “R.R.T. Service” faceva pervenire le osservazioni richieste, unitamente ad una consulenza tecnica di parte, nonché copia della memoria difensiva depositata dai propri legali preso la Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Taranto avverso le contestazioni mossegli nel procedimento in cui la stazione appaltante era costituita parte civile».
Il RUP, però, «dopo un attento esame della documentazione, ha ritenuto che le osservazioni prodotte non sono sufficienti a determinare l’assenza di conflitto di interessi con la stazione appaltante, così come stabilito dall’art. 6-bis della legge 241/1990, ai sensi del quale “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”».