lunedì 25 novembre 2024


09/01/2019 14:35:56 - Manduria - Calcio

Il Sava vince a tavolino la trasferta di Crispiano. Stangata all’Atletico Veglie

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 


GARA DEL 16/12/2018 RAGAZZI SPRINT CRISPIANO - SAVA

 

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo telegramma seguito da tempestivo reclamo - ritualmente inviato alla controparte - l'ASD SAVA ha chiesto l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con ilrisultato di 0 - 3 in danno dell'ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, lamentando la posizione irregolare del tesserato NASOLE FRANCESCO (19/11/1998), il quale non avrebbe scontato la squalifica di una giornata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 19/04/2018.

Rimarca la reclamante che, dopo la gara del 14/04/2018, la squadra dell'ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO partecipante al campionato Regionale Juniores - era stata eliminata e, pertanto, non aveva più disputato ulteriori gare nella stagione sportiva 2017/2018.

Eccepiva poi che il NASOLE (classe 1998) non poteva scontare la squalifica nella stagione sportiva 2018/2019 nell'ambito del campionato Regionale Juniores, avendo superato i limiti di età (in tale campionato i "fuori quota" devono essere nati almeno nel 1999).

Ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva la sanzione doveva essere obbligatoriamente scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra, nel caso di specie quella che disputa il campionato di Prima Categoria.

Rileva infine la reclamante che il calciatore NASOLE è sempre stato inserito in distinta in tutte le gare del campionato di Prima Categoria 2018/2019, disputate dall'ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO e, più precisamente, in quelle disputate il 23/09/2018, 30/09/2018, 07/10/2018, 14/10/2018, 21/10/2018, 28/10/2018, 04/11/2018, 11/11/2018,18/11/2018, 02/12/2018, 09/12/2018, 13/12/2018.

Rileva questo Giudice Sportivo che tutte le doglianze articolate dalla reclamante risultano documentalmente fondate in quanto, dopo la squalifica pubblicata nell'aprile 2018, il tesserato NASOLE FRANCESCO non ha disputato alcun ulteriore incontro nell'annata sportiva 2017/2018, stante l'eliminazione dell'ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO dal campionato Regionale Juniores.

Nell'ambito della stagione sportiva 2018/2019 il soggetto in questione è stato inserito nella distinta dei giocatori della squadra dell'ASD RAGAZZI SPRINT CRIPIANO - partecipante al campionato di Prima Categoria - in tutte le gare suindicate, precedenti a quella del 16/12/2018 oggetto di reclamo.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva "la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara ".

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dall'ASD SAVA e, per l'effetto, di comminare ex art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva all'ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3.

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA'

perdita della gara

CANOSA
Vedi delibera.

 

RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
Vedi delibera.

 

GARE DEL 6/ 1/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 6/ 1/2019 SPORT LUCERA - GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL
 

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

 

GARA DEL 6/ 1/2019 ATLETICO VEGLIE - CITTA DI RACALE
 

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 39º minuto del II^ tempo la Società ATLETICO VEGLIE che aveva iniziato la gara con numero 11 tesserati rimaneva in campo con numero 6 giocatori per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro;

visti ed applicati gli artt. 17 C.G.S. e 73 comma 2 delle N.O.I.F.

D E L I B E R A

di comminare alla Società ATL. VEGLIE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della Società CITTA DI RACALE.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO VEGLIE
vedi delibera

AMMENDA

Euro 500,00 ATLETICO VEGLIE

Nel corso della gara,un proprio dirigente permetteva l'ingresso di n. 4 tifosi all'interno del terreno di gioco, aprendo la porta di comunicazione con la tribuna. Al termine della gara una decina di persone estranee entravano sul terreno di gioco avvicinandosi al direttore di gara con fare minaccioso ed intimidatorio. Solo la presenza dei carabinieri impediva loro di entrare in contatto con l'arbitro. Gli stessi sostenitori entravano nello spazio antistante gli spogliatoi e colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale. All'uscita dall'impianto di gioco, inoltre, un tifoso colpiva il finestrino dell'autovettura dell'arbitro, minacciandolo.


Euro 300,00 CITTA DI MASSAFRA
Propri sostenitori accendevano fumogeni sugli spalti senza conseguenze e inneggiavano cori ingiuriosi nei confronti dell'arbitro e dei commissari di campo


Euro 200,00 ARS ET LABOR GROTTAGLIE
Propri sostenitori facevano esplodere un petardo e accendevano 5 fumogeni senza conseguenze


Euro 100,00 VIRTUS LOCOROTONDO 1948
Propri sostenitori accendevano fumogeni nel corso della gara(1^ RECIDIVA)

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 2/2019

PALMISANO NICOLA

(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

 

 

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 1/2019

LILLO VITO

(ATLETICO VEGLIE)

 

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 1/2019

PALADINI RICCARDO

(ATLETICO VEGLIE)

 

CIMINO ANTONIO

(DON BOSCO MANDURIA)

CAPUZZIMATI CATALDO

(SAN MARZANO)

 

 

 

 

 

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 1/2019

TODARO FRANCESCO

(SAN MARZANO)

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOLLARDI FABRIZIO

(ATLETICO VEGLIE)

 

GATTO GIANMARIA

(ATLETICO VEGLIE)

LUPO ANTONIO

(ATLETICO VEGLIE)

 

PENDINELLI GIOVANNI

(ATLETICO VEGLIE)

TAURISANO DANIELE

(ATLETICO VEGLIE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALEANDRO LUIGI

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

 

SCHITO LUIGI

(CALCIO SOLETO)

CAMARA SEKOU

(CITTA DI MASSAFRA)

 

GRECO DANIELE

(CITTA DI MASSAFRA)

NAGLIERI MATTEO

(IDEALE BARI)

 

PAPARELLA VINCENZO

(REAL SANNICANDRO)

 

 

 

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANDOLFI NICOLA

(CANOSA)

 

INGUSCIO STEFANO

(CITTA DI RACALE)

CAGGIANO SIMONE

(FOGGIA INCEDIT)

 

LAROSSA EMILIO

(NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)

URSO ANTONIO

(POGGIARDO)

 

COSTANTINO LORENZO

(POLIMNIA CALCIO)

PATTI DANIELE

(POLIMNIA CALCIO)

 

TALO AGOSTINO

(SAN MARZANO)

LONGO EMMANUEL

(VIRTUS LECCE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











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