lunedì 25 novembre 2024


09/01/2019 14:38:35 - Manduria - Calcio

Tre turni a De Florio, tre mesi a Spadavecchia e un mese a Pulpito

 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 

 

composto da:

 

- Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI               - Presidente

- Avv. Gioacchino GHIRO                          - componente

- Avv. Giancarlo DE PEPPO                            - componente

 

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 11/10/2018     (prot. n. 3508/1198/Procura Federale 17 – 18 cs/SDS) nei confronti:

 

  1. di DE FLORIO Luigi per violazione dell’art.1/bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva.

 

  1. di SPADAVECCHIA Giuseppe per violazione dell’art.1/bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva.

 

  1. di PULPITO Vincenzo per violazione dell’art.1/bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva.

 

FATTO

 

Venuta a conoscenza di una condotta minacciosa tenuta al termine della gara GROTTAGLIE – MANDURIA del 9/11/2017, dai tesserati della società Manduria, innanzi menzionati la Procura Federale affidava ad un suo collaboratore le relative indagini a conclusione delle quali veniva data comunicazione al Procuratore Generale dello Sport del C.O.N.I., ai deferiti succitati e alla società Manduria, la quale ultima in termini, raggiungeva con la Procura Federale un accordo ai sensi dell’art. 32 sexies Codice di Giustizia Sportiva (di cui al Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 6/9/2018).

 

Sulla base delle indagini svolte dal collaboratore federale e nella carenza di trasmissione di memorie e/o documenti da parte degli altri incolpati su menzionati, la Procura Federale, con nota del 11/10/2018, deferiva questi ultimi al Tribunale Federale Territoriale affinché rispondessero delle violazioni loro contestate.

 

Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito il Tribunale Federale Territoriale disponeva, con raccomandata A.R. del 25/10/2018 la convocazione dei deferiti per l’udienza del 17/12/2018 alla quale compariva solo l’Avv. Nicola Monaco per la Procura Federale.

 

Nell’assenza dei Sigg.ri DE FLORIO Luigi, SPADAVECCHIA Giuseppe e PULPITO Vincenzo (benché regolarmente convocati) veniva dichiarata chiusa la fase istruttoria e , raccolte le conclusioni dell’Avv. Nicola MONACO il quale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti  ed infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni:

 

- per il sig. DE FLORIO Luigi la squalifica per n. 3 giornate;

 

- per il sig. SPADAVECCHIA Giuseppe la inibizione per mesi 3;

- per il sig. PULPITO Vincenzo la inibizione per mesi 1;

 

Il tribunale si riservava di decidere.

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Dalla documentazione acquisita al processo risulta pacificamente provato che il sig. DE FLORIO Luigi (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Manduria) si è reso responsabile della violazione dell’art. 1Bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver a fine gara, GROTTAGLIE – MANDURIA dell’8/11/2017 nella qualità di capitano della squadra ospitata mentre rientrava negli spogliatoi, mimato segni provocatori e di sfida nei confronti di uno spettatore, provocando la reazione dei tifosi locali, alcuni dei quali tentavano di scavalcare la rete di recinzione.

 

Analoga responsabilità va affermata per il sig. SPADAVECCHIA Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società MANDURIA) e per il sig. PULPITO Vincenzo per aver il primo manifestato espressioni gravemente minacciose nei confronti di dirigenti della squadra del GROTTAGLIE e il secondo per aver pronunciato più volte, nei confronti di un tesserato della società GROTTAGLIE, le seguenti testuali espressioni “nemmeno le partite aggiustate sapete fare”.

 

I deferiti su menzionati vanno pertanto puniti come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, nell’affermare la responsabilità dei deferiti innanzi più volte menzionati, infligge agli stessi le seguenti sanzioni:

 

- al calciatore DE FLORIO Luigi la squalifica per n. 3 giornate;

 

- al sig. SPADAVCHIA Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società MANDURIA) la inibizione per la durata di mesi 3;

 

- al sig. PULPITO Vincenzo (all’epoca dei fatti attivista della società MANDURIA)

la inibizione per la durata di mesi 1;

 

 

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del Tribunale Territoriale Puglia del 17/12/2018.

 

 











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