venerdì 22 novembre 2024


29/03/2019 18:57:04 - Maruggio - Attualità

L’Amministrazione decide di condonare la TARI a tutti coloro che adotteranno un cane di proprietà comunale attualmente ricoverato presso il canile consortile “San Francesco” di Lizzano o dal canile “Solazzo” di Maruggio

 

Il sindaco Alfredo Longo, nella sua pagina facebook “Diario di bordo di un Sindaco 2.0”, ha comunicato ai cittadini maruggesi l’approvazione della delibera che coinvolge gli amici animali e la tassa sui rifiuti, la Tari.

Attraverso quest’anno deliberativo, l’Amministrazione di Maruggio ha deciso di rimborsare l’intera tassa per la raccolta dei rifiuti a coloro che adotteranno un cane di proprietà comunale dal canile consortile “San Francesco” di Lizzano o dal canile “Solazzo” di Maruggio.

Oltre al rimborso della Tari, il Comune si impegna a garantire le vaccinazioni e una visita veterinaria gratuita annuale presso un veterinario convenzionato con l’Ente.

Ovviamente, nel preaffido, saranno valutate le condizioni di adattabilità della famiglia ospitante da parte dei volontari comunali del benessere animale ed effettuati controlli sullo stato di salute del cane prima dell’erogazione del contributo a rimborso.

Nei canili convenzionati con il Comune di Maruggio ci sono 63 cani in cerca di una famiglia che possano donar loro solo un po’ d’amore e tante attenzioni.

La delibera indica una serie di regole vigenti in materia (leggi, regolamenti comunali, ordinanze sindacali), che andranno rispettate. Qualora dovessero essere violate, al soggetto adottante saranno revocate tutte le agevolazioni previste.

Eccole nello specifico.

REGOLE DI DETENZIONE DEL CANE E DIVIETI

- è vietato abbandonare l’animale e/o non custodirlo con la dovuta attenzione, mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo, tenere l’animale in spazi inidonei, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro  salute, tenere il cane in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del  loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici o all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo;

- è vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non  compatibili con il loro benessere psico-fisico;

- è vietato tenere permanentemente animali da compagnia in gabbia;

- è vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica;

- è vietato l’addestramento intenso a esaltare l’aggressività del cane, l’utilizzazione di animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;

- è vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo;

- è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria aerazione;condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;

- è vietato tenere gli animali legati a catena, a corda e similari. E’ consentito l’uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l’animale. E’ vietato l’uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì, vietato l’uso di museruole (stringi bocca), salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità.

- è vietato detenere i cani in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare insofferenza agli stessi o da esaltare la loro aggressività.

- è vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.

- è vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:

- è vietato il taglio delle orecchie;

- è vietato il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell’animale; è vietata la recisione delle corde vocali.

DIVIETO DI AFFIDO

L’Affido non sarà consentito a:

- chi è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale;

- chiunque abbia riportato condanne, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni.

- chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli  art.727, 544-ter 544-quater - 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20.7.04,n. 189.

- ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

Adottate un cane dal canile, farà bene al portafoglio de Maruggesi e soprattutto al cuore.

Viviana Baldari











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