martedì 26 novembre 2024


26/07/2019 09:23:04 - Manduria - Attualità

Nel giugno scorso il Tribunale Civile di Taranto, sezione Esecuzioni Immobiliari, ha sospeso la procedura esecutiva e di conseguenza tutti gli atti pregressi e consequenziali

 

E' pendente dinanzi al Tribunale Civile sezione Esecuzioni immobiliari una procedura esecutiva dal 1995. La procedura, riguarda un immobile sito in Manduria in zona agricola a circa 2 km dal centro abitato. Si tratta di una costruzione realizzata negli anni 80 usufruendo della legge regionale 56/80 che permetteva ad un coltivatore/imprenditore agricolo di costruire in zona agricola dei manufatti al servizio della propria azienda, la stessa legge permetteva anche l'accorpamento e relativo asservimento  di terreni non confinanti in favore di imprenditori agricoli o coltivatori diretti per raggiungere il lotto minimo previsto dai piani regolatori dei Comuni. All'epoca il piano regolatore generale del Comune di Manduria prevedeva per le zone agricole "E" un lotto minimo di 4.400 mq. poichè la particella su cui doveva sorgere l'immobile aveva una estensione di mq 2.000 circa al fine di effettuare il soddisfacimento del lotto minimo richiesto gli esecutati provvidero a soddisfare tale requisito accorpando ed asservendo alcuni terreni di loro proprietà estesi per circa 19.627 mq  ricadenti nella stessa zona e distanti circa 400 mt. In virtù di tale atto la superficie diventò così di 21.627 mq. Di fatto ed in diritto le particelle diventeranno un corpo unico.

Accadeva però che, per vari motivi familiari, gli esecutati nel 1995  sospesero il pagamento delle rate di mutuo. L'istituto di credito di Credito che aveva concesso il mutuo per la costruzione del manufatto immediatamente attivò una procedura esecutiva effettuando il pignoramento del manufatto/villa. Non  aveva mai pignorato i terreni, in quanto non aveva  titolo esecutivo  per farlo, perchè gli stessi terreni non erano stati inseriti dal notaio  nell'atto di concessione del mutuo. In presenza di questo pignoramento un altro Istituto di Credito attivò una seconda procedura esecutiva riguardante sempre il manufatto/villa questa volta includendo anche i terreni accorpati ed asserviti. Trattandosi dello stesso immobile e degli stessi esecutati, il Tribunale provvide a riunire le due procedure, di conseguenza, il pignoramento del manufatto/villa e dei   terreni effettuato nella seconda procedura consentiva all'Istituto di credito che aveva erogato il mutuo  di poterne usufruire nella stessa procedura,

In occasione della CTU redatta da un noto ingegnere di Taranto nell'anno 2006, il professionista incaricato considerava i terreni accorpati ed asserviti , parte integrante del manufatto/villa ed attribuiva agli stessi un congruo valore che egli andava a sommare al valore del manufatto/ villa  formando un unico  lotto di vendita composto da entrambi i beni.

Accadde però:

In una relazione redatta dal professionista  al G.E datata 21 gennaio 2009 e depositata ad una udienza del 24 10 2016 dinanzi al G.E. si evince che egli ebbe ad escludere dal corpo del manufatto/villa i terreni oggetto di accorpamento ed asservimento giustificando al G.E. tale scorporo con il fatto che i terreni non risultavano pignorati dall'Istituto che aveva concesso il mutuo ignorando che gli stessi  erano stati pignorati dalla seconda procedura riunita in virtù di questo il manufatto/villa e terreni dovevano essere posti in vendita nella loro interezza. Si è trattato di uno scorporo arbitrario ed illegittimo operato dal professionista delegato che ha indotto il G.E a errare nella ordinanza di vendita e relativa aggiudicazione del bene, tale situazione ha arbitrariamente ed illegittimamente sottratto il valore dei terreni all'intera procedura esecutiva.

Detta relazione è priva del timbro del deposito in cancelleria, così come è priva della autorizzazione del G.E che autorizzava tale scorporo del lotto. La Suprema Corte di Cassazione, con Giurisprudenza univoca e costante, con le sentenze n. 26242/14 26243/14 ha statuito che il Giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento deve rilevare e conseguentemente sancire la nullità degli attie contratti e negozi giuridici, ed è noto che, secondo autorevole dottrina il G.E deve controllare la legittimità del procedimento svoltosi davanti al P.D. la correttezza e l'operato di quest'ultimo, rispetto della normativa, che quella della fase dell'esecuzione e deve esercitare un tale controllo anche d'ufficio. Nel caso di specie tutto questo non è avvenuto.

In data 22 giugno 2016, dopo numerose aste andate deserte, il bene manufatto/villa è stato aggiudicato, aggiudicazione  priva dei terreni agricoli e del loro relativo valore.

Non appena gli esecutati son venuti a conoscenza della vendita, hanno impugnato nei termini di legge tramite il loro difensore di fiducia avv. Cosimo Parco del Foro di Taranto il decreto di trasferimento dell’immobile adducendo ben 8 motivi di opposizione. Il Tribunale Civile di Taranto sezione Esecuzioni Immobiliari in data 24 giugno 2019 ha sospeso la procedura esecutiva e di conseguenza tutti gli atti pregressi e consequenziali sino a Sentenza Irrevocabile del giudizio di opposizione al Decreto di Trasferimento.

 











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