Ma quanti manduriani la rispetteranno?
La Commissione straordinaria ha pubblicato l’ordinanza con la quale si vieta l’uso di botti o petardi nella notte di Capodanno. Richiesta da un po’ tutti, è arrivata. Ordinanza che, però, sarà inutile se la gente non acquisisce una sensibilità in tal senso.
Ecco il testo dell’ordinanza.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che con l’approssimarsi del fine anno, vi è consuetudine festeggiare l’arrivo del Capodanno con lancio di petardi, botti e fuochi pirotecnici;
Considerato che spesso tali artifizi esplosivi vengono utilizzati senza un minimo di precauzioni di sicurezza per la propria ed altrui incolumità, anche da soggetti minori;
Tenuto conto delle continue lamentele che gli uffici di polizia registrano da parte di molti cittadini, per l’utilizzo incontrollato e molesto di petardi e botti, specialmente nelle ore serali e notturne;
Visto anche le conseguenze negative che si vengono a creare nei confronti degli animali da affezione, di allevamento e selvatici;
Rilevata, altresì, la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell’ambito del territorio urbano, in tutte le vie e piazze in cui si trovino persone ed in particolar modo in prossimità di luoghi di culto e cura, rifugi per animali, come anche disposto dall’art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);
Considerata l’urgenza di procedere, al fine di evitare l’utilizzo di petardi, botti e fuochi pirotecnici non autorizzati in occasione dei festeggiamenti dell’imminente Capodanno;
Viste le circolari del 06/12/2017 e del 14/12/2017 del Ministero dell’Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità, in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati, ex art. 57 del T.U.LL.P.S.;
Vista la legge n. 125/2008 e la legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;
Visti gli articoli 650 e 703 del C.P.;
Visto l’articolo 57 del T.U. LL. P.S.;
Vista la legge 689/1981;
Visto l’art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
ORDINA
- per quanto in premessa narrato, nel periodo compreso tra il 30/12/2019 ed il 06/01/2020, il divieto di far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo e denominazione, su tutto il territorio comunale, al di fuori di quelli utilizzati in spettacoli pirotecnici autorizzati;
- salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza di quanto disposto nella presente ordinanza, comporterà, ex art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ex art. 13, legge 689/81 e la successiva confisca;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
DISPONE
- che il presente atto venga:
1. reso noto mediante avviso sul sito istituzionale internet del Comune di Manduria;
2. notificato, attraverso pec, alla Prefettura di Taranto, al Comando di Polizia Locale, al locale Commissariato di P.S., alla Stazione e Compagnia Carabinieri, alla Tenenza GdF, al Corpo Carabinieri-Forestali.