Nuova sentenza del Tribunale Federale Territoriali sui presunti illeciti relativi alla gara Manduria-Avetrana di cinque anni fa. All’ex presidente Spadavecchia un anno di squalifica e 30mila euro di ammenda
Nuova tegola sul Manduria.
Nonostante la prescrizione decretata nel luglio scorso di tutti gli atti relativi alla partita fra Manduria e Avetrana di qualche anno fa (illecito sportivo a vincere per favorire la promozione del Galatina in Eccellenza), si è pronunciato nuovamente il Tribunale Federale Territoriale di Puglia.
Pesantissima la sentenza, che vi proponiamo testualmente.
«Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall’Avv. Giuseppe Conte (relatore) e dall’Avv. Antonio Contaldi, con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, decidendo sul deferimento proposto dalla Procura Federale della Figc nel procedimento disciplinare 7123/102 pfi 19-20 a carico del Sig. Giuseppe Spadavecchia: Soc. U.G. Manduria Sport: Soc. ASD Pro Italia Galatina
DICHIARA
a) Il sig. Giuseppe Spadavecchia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rapp.te pro tempore della U.G. Manduria Sport responsabile della violazione a lui ascritta nell’atto di deferimento al capo 1) di incolpazione, violazione dell’art.7 comma 7 del previgente CGS (oggi art.30, comma 7, del nuovo CGS) applicando allo stesso la sanzione dell’inibizione per anni 1e la sanzione di euro 30.000,00 di ammenda;
b) La Società U.G. Manduria Sport, responsabile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 previgente CGS (oggi art.6 comma 1 del nuovo CGS) per la violazione addebitata al predetto Sig. Spadavecchia , come a lui contestata al capo 1) di incolpazione dell’atto di deferimento, applicando alla stessa la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato in corso;
c) La Società A.S.D. Pro Italia Galatina, responsabile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, previgente CGS (oggi art.6, comma 2, del nuovo CGS) per le azioni e comportamenti posti in essere dal Sig. Antonio Obiettivo in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del previgente CGS (oggi art.4, comma 1, del nuovo CGS), così come contestati al capo 3) di incolpazione dell’atto di deferimento, applicando ad essa la sanzione dell’ammenda di euro
500,00 da scontarsi nel caso in cui la società dovesse iscriversi ad un campionato FIGC. Motivazione nei termini di cui all’art. 82, comma 4, nuovo C.G.S.».
La società biancoverde è orientata ad impugnare tale sentenza.