domenica 24 novembre 2024


02/08/2020 12:14:54 - Salento - Attualità

Ritornano le celebrazioni per la Prima Comunione, ma per gruppi di 15 ragazzi

 

Ecco il decreto del vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Entra in vigore da oggi.

 

VISTI:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in  materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Protocollo tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, siglato in data 7      maggio 2020;

TENUTO CONTO

- del proprio Decreto del 30 aprile 2020, prot. n. CD 48-2020, contenente le modalità di celebrazione dei funerali nella Diocesi di Oria dal 4 maggio 2020;

- del proprio Decreto dell’8 maggio 2020, prot. n. CD 50-2020, contenente le modalità per la graduale ripresa di tutte le celebrazioni con il popolo nella         Diocesi di Oria dal 18 maggio 2020;

- del parere unanimemente favorevole del Consiglio Presbiterale espresso in data 31 luglio 2020;

CONSIDERATO

- che le modalità indicate dal Governo Italiano, nel rispetto della normativa sanitaria, per la graduale ripresa delle celebrazioni con il popolo, pur limitando il diritto costituzionale dell’esercizio della libertà di culto, hanno come priorità il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il presente

DECRETO

dispone le modalità per la graduale ripresa di tutte le celebrazioni con il popolo e le attività pastorali nella Diocesi di Oria a partire dal 2 agosto p.v.:

Art. 1. È abrogato il Decreto dell’8 maggio 2020, prot. n. CD 50-2020, le cui disposizioni sono aggiornate e integrate nel presente Decreto.

Art. 2. I fedeli che lo desiderano, possono recarsi nelle Chiese, in orari differenti da quelli delle celebrazioni, per pregare individualmente, avendo cura di non creare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza (un metro), utilizzando la mascherina che copra il naso e la bocca e igienizzando le proprie mani.

Art. 3. L’accesso individuale ai luoghi mdi culto, in occasione delle celebrazioni, si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’aula liturgica sia nei luoghi annessi, quali sacrestia e sagrato.

Art. 4. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico individui la capienza massima dell’edificio di culto. La distanza minima di sicurezza deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.

Art. 5. L’accesso alla Chiesa per la partecipazione alla S. Messa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, è concesso l’incremento del numero delle celebrazioni liturgiche nelle domeniche e nei giorni festivi. Oltre alla chiesa parrocchiale, eventualmente si privilegino le chiese più ampie.

Art. 6. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari ad un metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi. Qualora la struttura dell’edificio sacro lo permetta, si distinguano gli accessi di entrata da quelli di uscita. Per evitare di far toccare le porte e le maniglie dell’edificio sacro e per favorire un flusso più sicuro dei fedeli, prima dell’inizio della celebrazione e al termine della stessa le porte rimangano aperte.

Art. 7. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti ad indossare la mascherina che copra naso e bocca e a igienizzare le proprie mani.

Art. 8. Tutti i fedeli siano informati che non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali e/o difficoltà respiratorie o in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,4°C. Parimenti, non sono ammessi alla celebrazione coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-Cov-2 nei giorni precedenti o provengano da zone a rischio.

Art. 9. Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

Art. 11. I luoghi di culto, comprese le sacrestie, siano igienizzati regolarmente al termine delle celebrazioni, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Al termine di ogni celebrazione si dovrà favorire il ricambio dell’aria.

Art. 12. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e gli altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.

Art. 13. Le acquasantiere della chiesa siano mantenute vuote e vengano tolti dalla disponibilità dei fedeli i sussidi per i canti e ogni altro sussidio.

Art. 14. I concelebranti sono tenuti al rispetto della distanza sanitaria prevista, mentre i ministri sono tenuti, oltre alla distanza prevista, ad indossare anche la mascherina     che copra naso e bocca. Il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico individui la capienza massima del presbiterio nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone. A lui compete   l’obbligo di non far accedere sul presbiterio concelebranti e ministri in numero superiore a quello definito e consentito.

Art. 15. Le celebrazioni devono essere dignitose, sobrie e contenute nel tempo.

Art. 16. È data facoltà di ammettere alle celebrazioni un organista, ma non il coro.

Art. 17. Per  tutto il tempo della durata dell’emergenza sanitaria è abolito lo scambio della pace.

Art. 18. Coloro che preparano i vasi sacri e le offerte (ostie e vino) abbiano cura di igienizzare preventivamente le proprie mani utilizzando una soluzione alcolica o indossando guanti monouso.

Art. 19. Dal momento dell’offertorio e sino alla distribuzione eucaristica il calice e le pissidi rimangano coperti.

Art. 20. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle proprie mani utilizzando una soluzione alcolico o indossando guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina che copra naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l’Ostia porgendola sulle mani dei fedeli, senza venire a contatto fisico con esse. Al termine della distribuzione eucaristica è necessario che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario purifichino le proprie mani o i guanti monouso con acqua, che dovrà essere versata nella terra.

Art. 21. I fedeli, nell’accostarsi a ricevere la Comunione, assicurino il rispetto della distanza sanitaria di un metro.

Art. 22. Al fine di evitare spostamenti, le eventuali offerte possono essere raccolte in appositi contenitori collocati all’ingresso della chiesa, in modo che i fedeli, passandovi vicino, possano deporre la propria offerta; oppure, utilizzando appositi raccoglitori che abbiano un braccio di almeno un metro.

Art. 23. I parroci provvedano a predisporre, in un luogo ben visibile e lontano dall’area delle celebrazioni, una cassetta e dei contenitori per la raccolta di offerte in denaro e di beni di prima necessità per i “nuovi poveri” (coloro che hanno perso il lavoro a causa della pandemia da SARS-CoV-2).

Art. 24. Terminata la celebrazione, coloro che vi hanno preso parte devono lasciare il luogo della stessa nel più breve tempo possibile e rispettando il distanziamento tra le persone.

Art. 25. Il pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Confermazione, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.

Art. 26. Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Unzione degli infermi, il ministro indossa la mascherina e, possibilmente, guanti monouso.

Art. 27. Il sacramento della Riconciliazione sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano il pieno rispetto delle misure di distanziamento (un metro) e la riservatezza richiesta dallo stesso sacramento. Confessore e penitente indossino sempre la mascherina che copra naso e bocca.

Art. 28. § 1. Le celebrazioni del sacramento della Confermazione e della Messa di Prima Comunione possono riprendere dal prossimo mese di settembre secondo le modalità più sotto specificate.

§ 2. Per entrambe le tipologie di celebrazione si predispongano solo piccoli gruppi (massimo 15 ragazzi) e si garantiscano posti a sedere solo per i membri della famiglia. Tutti gli altri parenti potranno entrare in chiesa sino all’esaurimento dei posti previsti per la stessa, secondo le misure di distanziamento sociale.

§ 3. La celebrazione della Confermazione avverrà solo durante la liturgia della Parola presieduta dal Vescovo. Si potranno, pertanto, programmare più turni nella stessa mattinata o nello stesso pomeriggio, garantendo il ricambio dell’aria della chiesa e il distanziamento sociale.

§ 4. I parroci abbiano cura di informare i genitori dei cresimandi che, in conformità a quanto dispone il can. 892 del CJC, possono ritenersi liberi di indicare il padrino o la madrina.

Art. 29. All’ingresso di ogni chiesa sia affisso un manifesto con le seguenti disposizioni: a. numero massimo di partecipanti consentito per ogni celebrazione e relativo alla capienza dell’aula liturgica; b. divieto di ingresso in chiesa per chi: • presenta sintomi influenzali e/o difficoltà respiratorie; • abbia temperatura corporea superiore ai 37,4°C; • sia stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; • provenga da zone a rischio; c. l’obbligo di rispettare sempre, nell’accesso in chiesa, • il mantenimento della distanza di sicurezza (un metro), • l’osservanza di regole di igiene delle mani, • l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca, • le indicazioni fornite dal personale del Servizio d’Ordine.

Art. 30. § 1. Ove siano presenti spazi idonei, contigui alla chiesa, si può celebrare all’aperto, curando la dignità della celebrazione e assicurando sempre il rispetto  delle distanze di sicurezza e delle altre disposizioni sanitarie più sopra indicate.

§ 2. I membri della stessa famiglia sono dispensati dal distanziamento sociale di un metro e possono occupare la stessa panca, sempre, però, nel rispetto di tutte le altre norme sanitarie e del distanziamento sociale dagli altri fedeli.

Art. 31. Sono dispensati dalla partecipazione alla celebrazione eucaristica in chiesa coloro che sono in età avanzata o hanno motivi di salute. I parroci abbiano cura, personalmente e/o tramite i ministri straordinari dell’Eucarestia, di visitare gli anziani e gli ammalati, portando loro il conforto della Comunione e della Confessione nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e di distanziamento sociale sopra riportate.

Art. 32. Anche le comunità religiose, dove abitualmente viene celebrata la S. Messa, sono tenute all’osservanza delle predette norme. In particolare, qualora non sia     possibile osservare scrupolosamente la norma del distanziamento sociale (un          metro frontale e laterale) perché la Cappella non è sufficientemente ampia, possono partecipare alla celebrazione, previo utilizzo della mascherina che copra naso e bocca e l’igienizzazione delle proprie mani, solo coloro che vivono stabilmente nella casa religiosa, restando, pertanto, esclusi tutti gli altri fedeli.

Art. 33. § 1.  Ogni comunità parrocchiale, qualora non lo abbia già fatto, può attivarsi per trasmettere le celebrazioni in modalità streaming per permettere la partecipazione a coloro che non hanno possibilità di prendervi parte di persona. Tali trasmissioni restano una valida alternativa specialmente per gli anziani e per le persone più esposte al contagio. § 2. Il celebrante abbia cura di ricordare, a chi segue la celebrazione tramite i mezzi di comunicazione, la possibilità della contrizione perfetta per i propri  peccati, anche gravi, con l’impegno a confessarsi sacramentalmente appena possibile, e la partecipazione alla Comunione spirituale. 

Art. 34. Il rito funebre può essere celebrato con o senza Messa.

Art. 35. Nella celebrazione delle Esequie è assolutamente vietato ogni corteo, sia verso la chiesa che verso il cimitero. Tutta la celebrazione deve compiersi in un unico luogo, compresa l’Ultima Raccomandazione.

Art. 36. § 1. Nella ripresa dell’attività catechetica, si coinvolgano a pieno titolo le famiglie, invitandole alla partecipazione alla S. Messa domenicale, quale incontro comunitario settimanale, e si esortino a vivere nella stessa domenica o in altro giorno della settimana un tempo dedicato (almeno mezz’ora) alla catechesi di tutta famiglia. Sarà cura dei parroci, eventualmente coadiuvati dagli Uffici pastorali diocesani, predisporre e distribuire alle famiglie schede settimanali che favoriscano la comprensione del testo biblico e il dialogo tra i membri della famiglia su un argomento di vita cristiana. Si  faccia riferimento ai nn. 16-21 del Progetto Pastorale Diocesano.











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