lunedì 25 novembre 2024


19/01/2021 17:26:22 - Manduria - Attualità

Per il Covid-19 era stata concessa una proroga di 85 giorni dei termini di decadenza per l’accertamento per l’anno d’imposta 2015. La stessa misura è valida per gli accertamenti relativi alla Tari

Il Decreto Legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.

Più specificamente, in tema di disposizioni inerenti l’attività degli uffici dell’amministrazione finanziaria, l’articolo 67 del suddetto DL n. 18/2020, ha disposto per l’Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi.

Inoltre, con l’ultimo comma dell’art. 67 cit., è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs 159/15.

Ebbene, proprio su quest’ultimo aspetto, l’Agenzia dell’Entrate con la Circolare 11/E del 6 maggio 2020, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi, disponendo che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opera anche per gli accertamenti riferiti all’anno 2015.











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