Nasce la classificazione dei clienti “deteriorati”: ecco chi sono. Nei confronti di tale tipologia di cliente la banca è costretta ad assumere comportamenti rigidi che potrebbero ripercuotersi negativamente sul futuro dell’azienda e/o quantomeno sulla possibilità di non poter agevolmente finanziare i previsti programmi di crescita
Continua, con rigida fermezza, anche in tempo di pandemia, il processo di armonizzazione della normativa del sistema bancario tra le varie aree geografiche dell’Unione Europea (non uguali per tutti ma articolate secondo compromessi negoziali per singola nazione). A decorrere dal 1° gennaio, infatti, è operativa, per le Banche UE la “nuova normativa sulla definizione di default (c.d. New Definition of Default e/o New D o D).
Questa “novità” nei prossimi mesi vedrà impegnato l’intero Sistema bancario per l’adeguamento nella classificazione delle singole posizioni perché dovranno essere applicate modalità più restrittive previste in materia di posizioni a “default”, infatti l’impatto maggiore della normativa prevede nuove ulteriori restrizioni nella classificazione dei crediti bancari ai fini prudenziali in modo che siano effettuati dalle banche accantonamenti operativi di maggiore entità per consentire, alle banche stesse, di affrontare direttamente le conseguenze del peggioramento della solvibilità della propria clientela.
Per cercare di affrontare in modo semplice ed efficace l’impatto di questa innovazione sarà bene procedere per gradi e spiegare che, le aziende bancarie, nel sistema economico rivestono un ruolo di assoluta importanza per il buon funzionamento dello stesso.
Le banche, infatti, nel mettere in contatto gli operatori che offrono denaro (risparmiatori) con il mondo produttivo, consentono il soddisfacimento di due opposte necessità, ovvero quella dell’appoggio finanziario alle aziende per la realizzazione dei processi produttivi e quella della remunerazione e tutela del risparmio a loro affidato.
In un sistema economico che, come il nostro, è caratterizzato dalla massiccia presenza di operatori di modesta entità (piccole e medie aziende), oltre la banca, non esiste altro soggetto capace di sostenere finanziariamente il processo produttivo che, invece, per le grosse aziende trova maggiori opportunità tra svariati altri soggetti dei quali la “Borsa Valori” è la più conosciuta. Stante queste premesse, pertanto, si può semplicisticamente affermare che, alla stragrande maggioranza di aziende italiane, è offerto il solo sostegno bancario per il reperimento di fondi necessari per la produzione.
Le banche, per svolgere questo importante ruolo, svolgono un minuzioso lavoro di raccolta di denaro presso i risparmiatori ai quali, oltre che la remunerazione del denaro devono assicurare anche la certezza della restituzione dello stesso che, solitamente, trova anche il concorso dello Stato che regola la tutela del risparmio ed il controllo dell’esercizio del credito; per l’Italia, è previsto dall’articolo 47 della Costituzione (“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.”)
La Costituzione, potrete notare, garantisce il controllo dell’esercizio del credito perché avere una banca “febbricitante” comporterebbe, a livello economico, danni maggiori di quelli prodotti dall’attuale momento di pandemia.
Il controllo delle Banche, prima affidato ad ogni singola Banca Centrale” (ndr Banca d’Italia), ora è stato avocato dalla BCE che è molto attenta perché se dovesse andare in default (in italiano il termine è “fallire” che rende chiaro ed immediato il concetto) una banca sarebbe la stessa BCE a dover intervenire per evitare l’effetto domino sull’economia che vedrebbe, in primis, risparmiatori defraudati dei propri risparmi ed aziende prive di finanziatori.
Il salvataggio delle Banche, oggetto di accesi dibattiti televisivi, per cui non avviene per avvantaggiare queste tanto discusse attività ma, invece, avviene perché lasciando nelle mani delle ferree regole di mercato (fallimento) queste attività il danno maggiore sarebbe per l’economia in generale.
Per contenere al minimo questi costosi eventi di “salvataggio” alle banche è imposto il rispetto di determinate stringenti regole che crescono d’intensità con il crescere del peggioramento della clientela prenditrice di denaro che, pertanto, è rigidamente catalogata secondo oggettive regole che impongono particolari accantonamenti alle banche, accantonamenti che crescono in maniera esponenziale con il crescere della rischiosità della propria clientela.
I clienti che non presentano particolari problematiche e per i quali sono previsti accantonamenti contenuti sono i clienti in “bonis”, ai quali fanno seguito i clienti deteriorati che sono l’oggetto principale dell’intervento della nuova normativa.
Sperando di aver reso comprensibile la sottostante necessità di una rigida ed oggettiva classificazione dei clienti, a questo punto, è bene approfondire chi sono i “deteriorati” secondo la nuova classificazione e ciò non per mera curiosità, ma per cercare di non rientrare in tale categoria giacchè nei confronti di tale tipologia di cliente la banca è costretta ad assumere comportamenti rigidi che potrebbero ripercuotersi negativamente sul futuro dell’azienda e/o quantomeno sulla possibilità di non poter agevolmente finanziare i previsti programmi di crescita.
La nuova definizione di default prevede che la clientela sia opportunamente evidenziata quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio (persone fisiche e piccole e medie aziende) e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
ii) l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, per far fronte al pagamento scaduto.
La nuova definizione di default non interviene a modifica dei criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi (*), ma potrebbe avere riflessi sulle relazioni creditizie fra le Banche e la clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.
Nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha invitato tutte le banche ad informare i clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.
Allo stesso modo queste sintetiche note, per sensibilizzare le aziende sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti per quanto difficili da realizzare nell’attuale contesto pandemico; viene rimandato ogni eventuale approfondimento presso il personale delle singole banche che hanno identico interesse per evitare le penalizzazioni previste sui Bilanci a seguito dei maggiori accantonamenti disposti.
(*) ai fini della classificazione di un cliente a “sofferenza”; tale classificazione continua ad essere legata ad una situazione di grave difficoltà, non temporanea, a restituire il debito e presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento
Giorgio Marti
Promotore finanziario