Ecco il dispositivo contenente tutti i divieti e tutti gli obblighi
A far data dal 13 marzo e sino al 06 aprile 2021
• A tutti i cittadini presenti sul territorio comunale, di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal dal D.P.C.M. del 2/3/2021, ed in particolare:
- “è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Fermo restando che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- fino al 27 marzo 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”;
• A tutti i cittadini presenti sul territorio comunale, di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 10 marzo 2021 n.74 del Registro, ed in particolare:
- “fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo famigliare o conviventi, se
non per usufruire di servizi essenziali”;
• Tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale devono rimanere chiusi dalle ore 18,00 fino alle ore 05,00 del giorno seguente, fatta eccezione per i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie, in uffici, caserme e strutture sanitarie;
• Il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico o aperto al pubblico a decorrere dalle ore 18,00 sino alle ore 05,00 del giorno seguente;
• Per tutti gli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) il divieto assoluto di asporto di bevande alcoliche dalle ore 18,00 sino alle ore 05,00 del giorno seguente;
• La sospensione di tutte le attività mercatali, ad esclusione del settore alimentare;
• La sospensione del mercato primavera e di ogni altro mercatino, attività ambulante in forma itinerante ed a posto fisso in San Pietro in Bevagna, compreso il settore alimentare;
DISPONE
• Il divieto di stazionamento, dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del giorno seguente, di tutti i giorni, nei seguenti luoghi: Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II°, Centro Storico (Via Mercanti, Piazza Commestibili, Vico Commestibili, Largo Campanile, Via Marchese Imperiali, Via Nettuno, Via Ferdinando Donno, Via Coccioli, Via Marco Gatti, Via Senatore Lacaita, Via del Fossato, Via Castorio Sorano, Via Omodei, Vico Omodei) e Piazza delle Perdonanze in San Pietro in Bevagna;
• Resta consentito, sempre e comunque, la possibilità di transito per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali per il servizio di asporto, ai luoghi di culto ed alle abitazioni private.