domenica 24 novembre 2024


26/10/2022 07:57:02 - Manduria - Calcio

Al Manduria 200 euro di multa. Un turno di stop a Cavaliere

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto,

assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Antonio Lopez (Delegato del CRA Puglia), nella riunione

del 25/10/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA

GARE DEL 20/10/2022

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 20/10/2022 SOCCER MASSAFRA 1963 - MANDURIA SPORT

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.G. MANDURIA SPORT ai sensi dell'art.67 del

C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari

assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Comunicato Ufficiale n. 48 – pag. 4 di 9

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/10/2022 SOCCER MASSAFRA 1963 - MANDURIA SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali;

rilevato

- che la società ASD UG MANDURIA SPORT, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente

inviato alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD

SOCCER MASSAFRA 1963 la posizione irregolare del calciatore CARUSO GABRIELE, impiegato durante

l'incontro sebbene squalificato per una gara (recidività in ammonizione) giusta C.U. 43 pubblicato dal C.R.

PUGLIA in data 13.10.22;

- che l'istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera A del

CGS;

- che la resistente non ha inviato proprie deduzioni;

Tanto premesso, questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD UG MANDURIA SPORT sia

fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni.

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore CARUSO GABRIELE, tesserato per la società

ASD SOCCER MASSAFRA 1963, alla data della gara in oggetto dovesse scontare la squalifica di 1 giornata

per recidività in ammonizione, comminatagli in occasione della gara di andata del torneo di Coppa Italia di

Eccellenza del 6.10.22, giusta C.U. n.ro 43 del 13.10.22.

Ciò posto, dall'esame del referto della gara in epigrafe, risulta inequivocabilmente che la società ASD

SOCCER MASSAFRA 1963 abbia schierato tra i titolari con il numero 8 il calciatore CARUSO GABRIELE

(nato il 22.02.01), il quale è rimasto in campo sino al 36º minuto del 2º tempo, allorquando è stato sostituito

dal calciatore n.ro 19 GALEONE MICHELE.

Da ciò consegue che il calciatore CARUSO GABRIELE nella gara in oggetto era in posizione irregolare e tanto

implica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 comma 6 lettera a) del codice di giustizia sportiva,

come richiesto dalla ricorrente.

Per altro verso, nella fattispecie il tesserato CARUSO GABRIELE risulta passibile di una ulteriore sanzione

disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in

occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco

e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra

quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a), 21 comma 3 del C.G.S. e l'art.11 del

Regolamento di Coppa

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società MANDURIA;

- di dichiarare il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01) della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 in

posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto;

e per l'effetto

- di comminare a carico della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la punizione sportiva della perdita della gara

con il risultato di 0-3 in favore della società ASD UG MANDURIA SPORT ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 67 lett

a) del CGS;

- di squalificare il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01) della ASD SOCCER MASSAFRA 1963

per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS.

- di non addebitarsi la tassa ricorso stante l'accoglimento del medesimo.

Manda al CRP per quanto di sua competenza in ordine all'esclusione della ASD SOCCER MASSAFRA 1963

dal proseguo della manifestazione ai sensi dell'art 11 del regolamento della Coppa Italia Eccellenza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 SOCCER MASSAFRA 1963

Per assenza dell'autoambulanza e del medico sociale; a più riprese l'arbitro richiamava il capitano della

società stante la presenza di persone estranee nel tunnel adiacente il terreno di gioco, presenti anche a fine

gara.

Euro 200,00 MANDURIA SPORT

Propri sostenitori lanciavano contro uno degli assistenti di parte bottigliette di acqua che lo sfioravano

bagnandogli una parte della divisa.











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