Respinto il reclamo del Vernole: resta confermato il 2-0 a favore della Rinascita Refugees
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 20/11/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 20/11/2022 RINASCITA REFUGEES - VERNOLE CALCIO 2017
Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali
RITENUTO IN FATTO
La società ASD VERNOLE CALCIO 2017, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato
alla società ASD RINASCITA REFUGEES, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD RINASCITA
REFUGEES la posizione irregolare del calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC
1.079.000), impiegato durante l'incontro del 20.11.2022 sebbene squalificato giusta C.U. 59 pubblicato dal
C.R. PUGLIA in data 17.11.2022.
La società reclamante evidenziava che il calciatore in questione fosse regolarmente indicato nella distinta di
gioco e che avesse partecipato come titolare alla gara.
L'istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 del CGS.
Con memoria difensiva del 23.11.2022, inviata a mezzo PEC, la società ASD RINASCITA REFUGEES
precisava:
- che il suo tesserato, DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000), veniva espulso, per
doppia ammonizione, durante la gara di campionato del 09.11.2022 contro la società ASD RUFFANO
CALCIO;
- che il calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000), nella successiva gara del
13.11.2022 (turno infrasettimanale) tra la società ASD ACCADEMY SAVA e la società ASD RINASCITA
REFUGEES, non era presente in distinta e quindi non prendeva parte alla gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, a norma dell'art. 21 comma 1 del CGS "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici
devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto
previsto dall'art. 137, comma 2" e del combinato disposto con il richiamato art. 137 comma 2 del CGS "Ad
eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso
di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo.
Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni
debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica fa
squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice Sportivo";
- che, alla luce di quanto disposto dai su citati articoli del CGS, il calciatore DIOP MAMADOU (nato il
07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000) non veniva convocato per la gara successiva del 13.11.2022;
- che, dal comunicato ufficiale del CR Puglia n.59 del 17.11.2022, la società resistente ASD RINASCITA
REFUGEES, apprendeva che al calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000)
era stato inflitto un solo turno di squalifica, ovvero "per una gara gara effettiva" e, pertanto, lo stesso calciatore
aveva scontato la sanzione resasi immediatamente esecutiva non prendendo parte alla gara di campionato
del 13.11.2022.
Questo G.S.T.
DELIBERA
- di dichiarare il calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000) della società
ASD RINASCITA REFUGEES in posizione regolare relativamente alla gara in oggetto;
- di respingere il ricorso proposto dalla società ASD VERNOLE CALCIO 2017;
- di confermare il risultato della gara di 2 - 0 come conseguito sul campo, in favore della società ASD
RINASCITA REFUGEES;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della società ASD VERNOLE CALCIO 2017 stante il rigetto del
ricorso.
GARE DEL 4/12/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 ZOLLINO A.S.D.
Propri tifosi durante l'ingresso delle squadre sul terreno di gioco accendevano una bomba carta, e, durante
lo svolgimento della gara accendevano 2 fumogeni. Tutto senza conseguenze. (1a RECIDIVA)
Euro 100,00 ATLETICO PESCHICI CALCIO
Propri sostenitori lanciavano dagli spalti alcune bottiglie d'acqua. Senza conseguenze.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 2/2023
GIOCONDO ELIA (ATLETICO PESCHICI CALCIO)
Entrava sul terreno di giuoco proferendo frasi ingiuriose nonché parole incomprensibili nel proprio dialetto
locale. Dopo la notifica di espulsione, correva in direzione del Direttore di gara con fare minaccioso, ma veniva
prontamente bloccato dal capitano della squadra locale.
Inoltre stazionava sulla porta degli spogliatoi e continuava ad urlare e protestare; dopo il triplice fischio, sempre
con fare minaccioso, correva nuovamente verso l'Arbitro, ma veniva fermato da un giocatore della squadra
locale.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/12/2022
ROTOLO VINCENZO (CALCIO CASTELLANA)
FONTANELLO LUIGI (GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)
IADEVAIO LEONARDO ORESTE (GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PETRELLI ADRIANO (RINASCITA REFUGEES)
AMMONIZIONE (I INFR)
SORINO ANGELO (REAL MOTTOLA CALCIO 2019)
FENINNO LEONARDO (STORNARELLA CALCIO)
FASINI SIMONE (VERNOLE CALCIO 2017)
MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/12/2022
PORTOGHESE MICHELE (NOCI AZZURRI 2006)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZITO MATTEO (GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SALINNO SIMONE (TROIA A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
SPORTELLI DOMENICO (FOOTBALL CLUB SANTERAMO) LAFORTEZZA FRANCESCO (GIOVANI CRYOS)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FRATTAROLO CLAUDIO (AUDACE CAGNANO)
TOUMI YOUSSEF (AUDACE FRAGAGNANO 2020)
ZONNO GIOVANNI (FESCA BARI)
FATONE MATTEO (SPORTING APRICENA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TANTIMONACO EMILIO (ATLETICO PESCHICI CALCIO)
BELLO ALESSANDRO (GIOVANI CRYOS)
COSTANTINI GIANMARCO (VIRTUS LECCE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
JARJUE AHMED LAMIN (RINASCITA REFUGEES)
A fine gara
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BRUNO ALESSANDRO (FABRIZIO MICCOLI)
PALERMO ANTONIO (FESCA BARI)
PALMISANO GIUSEPPE (GIOVANI CRYOS)
LOBERTO LUCA (TOP PLAYER MINERVINO)