5 turni di squalifica a Ribezzi (Massafra) e 1 a D’Arcante (Manduria)
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 18/12/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 18/12/2022 SAN SEVERO CALCIO 1922 - UNIONE SPORTIVA MOLA
Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali;
RITENUTO IN FATTO
La società ASD UNIONE SPORTIVA MOLA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD SAN SEVERO CALCIO 1922, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale imputando alla società ASD SAN SEVERO CALCIO 1922 la posizione irregolare dei calciatori JOOF SAIKOU OMAR (21.11.97) e NDIAYE ALESSANDRO (9.3.2001), che a detta dell'istante sono stati impiegati dalla resistente durante l'incontro in oggetto sebbene svincolati o inogni caso non tesserati alla data della gara.
La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore o in subordine la ripetizione della gara.
La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE SPORTIVA MOLA sia fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
La ricorrente afferma di aver rilevato l'irregolare posizione dei calciatori JOOF SAIKOU OMAR e NDIAYE ALESSANDRO impiegati dall'ASD SANSEVERO durante la gara in oggetto, in quanto i predetti calciatori sarebbero svincolati o non tesserati dalla resistente.
Orbene, dagli accertamenti compiuti da questo Giudice Sportivo Territoriale presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Puglia è emerso che i due calciatori risultano tesserati in date e precisamente: NDIAYE ALESSANDRO nato il 9.3.2001 è stato tesserato in data 17.12.22, mentreJOOF SAIKOU OMAR nato il 21.11.97 è stato tesserato in data 19.12.22.
Pertanto, il primo era in posizione regolare mentre il secondo risultava in posizione irregolare.
Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale visto ed applicato l'art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del C.G.S.
DELIBERA
- di dichiarare il calciatore JOOF SAIKOU OMAR nato il 21.11.97 in posizione irregolare con riferimento alla gara in oggetto;
- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE SPORTIVA MOLA;
per l'effetto
- di comminare a carico dell'ASD SAN SEVERO CALCIO 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell'ASD UNIONE SPORTIVA MOLA;
- di non addebitare la tassa ricorso stante l'accoglimento del gravame.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
SAN SEVERO CALCIO 1922
Vedi delibera.
GARE DEL 8/ 1/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
GARA DEL 8/ 1/2023 SOCCER MASSAFRA 1963 - MANDURIA SPORT
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.G. MANDURIA SPORT ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
GARA DEL 8/ 1/2023 FOGGIA INCEDIT - MANFREDONIA CALCIO 1932
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'Arbitro, in seguito ad un infortunio subito, al 29º minuto del primo tempo sospendeva definitivamente la gara
DEMANDA
al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara a far tempo dal 30º minuto del primo tempo sino al termine della gara.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 UNIONE SPORTIVA MOLA
Propri sostenitori prima dell'inizio della gara accendevano 3 fumogeni e fuochi pirotecnici senza provocare conseguenze.
Euro 100,00 UGENTO
Propri sostenitori durante la gara accendevano 4 fumogeni senza conseguenze (1^ RECIDIVA).
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
DE NITTO GIOVANNI |
(OSTUNI 1945) |
|
|
|
MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
LASERRA JULIAN |
(AVETRANA CALCIO) |
|
|
|
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI DOMENICO SALVATORE FAB |
(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.) |
|
MUSERRA MIRKO |
(POLIMNIA CALCIO) |
AMMONIZIONE (II INFR)
CASTELLETTI VITO |
(UNIONE SPORTIVA MOLA) |
|
|
|
AMMONIZIONE (I INFR)
PASSIATORE FRANCESCO |
(BISCEGLIE S.R.L.) |
|
|
|
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
RIBEZZI LUCA |
(SOCCER MASSAFRA 1963) |
|
|
|
A seguito del provvedimento di espulsione, uscendo dal terreno di gioco, colpiva la schiena di uno degli assistenti dell'Arbitro con 3 pacche senza arrecargli dolore e proferiva frase irriguardosa nei confronti della terna arbitrale.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SALLUSTIO BRUNO |
(BORGOROSSO MOLFETTA) |
|
ZITO SEBASTIANO |
(OSTUNI 1945) |
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FREZZOTTI ALEJANDRO JAVIE |
(BISCEGLIE S.R.L.) |
|
CANNITO SALVATORE |
(BORGOROSSO MOLFETTA) |
CORMIO FRANCESCO |
(ORTA NOVA) |
|
TIRERA SERIGNE SALIOU |
(UNIONE SPORTIVA MOLA) |
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRISCO ANDREA |
(CITTA DI OTRANTO) |
|
D ARCANTE SALVATORE |
(MANDURIA SPORT) |
CAPONE ALESSANDRO |
(NOVOLI) |
|
AVANTAGGIATI JACOPO |
(POLIMNIA CALCIO) |
MARASCIULO ANTONIO MODES |
(POLIMNIA CALCIO) |
|
ZACCARIA SIMONE |
(POLIMNIA CALCIO) |
DE VERA HERNANDEZ ALBERT |
(REAL SITI) |
|
|
|