La gara fu sospesa sul risultato di 1-0 per impraticabilità di campo: dovrà proseguire per i residui minuti
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 10/12/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 10/12/2023 CALCIO S.PIETRO VERNOTICO - MESAGNE CALCIO 2020
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
RILEVATO IN FATTO
La società ASD MESAGNE CALCIO, con ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla controparte, adiva questo G.S.T. per "irregolarità di svolgimento della gara (sospesa sul risultato di 1-0) del 10/12/2023", eccependo la posizione irregolare di due calciatori schierati dalla società SAN PIETRO VERNOTICO, i sigg. KOFFI JOEL LOGBO (31.12.2000) e SENE MOR (15.06.1999).
Per tali motivi chiedeva la vittoria in proprio favore.
La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti motivazioni.
Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI all'art. 14 prevede al comma 1 lettera a) che "1. .i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati";
Da tali premesse consegue che il ricorso è proponibile avverso l'omologazione del risultato di una gara definitivamente conclusa e non, come nel caso di specie, avverso una gara che sia stata sospesa per impraticabilità di campo e, quindi, il cui esito non sia ancora definito dovendo la medesima proseguire per i residui minuti a mente del 4º comma dell'art. 33 del Regolamento della LND, come peraltro deciso da questo Giudice con delibera pubblicata sul C.U. n.ro 98 del C.R. PUGLIA in data 14.12.23.
Per tali motivi, il G.S.T.
DELIBERA
- di dichiarare il ricorso proposto dalla società ASD MESAGNE CALCIO 2020 inammissibile e per l'effetto;
- di non avere provvedimenti da assumere in ordine alla gara in oggetto di cui questo G.S.T. ha disposto la prosecuzione, giusta delibera pubblicata sul C.U. n.ro 98 del C.R. PUGLIA in data 14.12.23;
- di addebitare sul conto dell'istante la relativa tassa.