venerd́ 22 novembre 2024


14/02/2024 16:07:07 - Manduria - Calcio

Il Mesagne vince a tavolino per trasferta contro il San Pietro Vernotico

 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 21/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 21/ 1/2024 CALCIO S.PIETRO VERNOTICO - MESAGNE CALCIO 2020


Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD MESAGNE CALCIO 2020, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD SAN PIETRO VERNOTICO, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo l'utilizzo da parte della resistente del calciatore LOGBO KOFFI JOEL (31.3.2000) e SENE MOR (15.06.1989) durante la gara del 10.1.2.23 sospesa al 13º minuto del primo tempo, sebbene entrambi fossero in proposta di svincolo;

inoltre, durante la prosecuzione della gara, la resistente avrebbe fatto entrare al 1º minuto del secondo tempo il calciatore PETRACCA MICHAEL (03.06.2004) non in regola con il tesseramento.

L'istante ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente ha trasmesso proprie deduzioni, nelle quali ha attribuito la causa di quanto evidenziato dall'istante ai "disservizi del portale LND", e quindi, di essere in buona fede circa l'utilizzo dei tesserati LOGBO KOFFI JOEL e SENE MOR in virtù della comunicazionedei tesseramenti mediante "PEC inviata il 9/12/2023 alle ore 21:08".

A corredo delle proprie deduzioni la resistente ha prodotto una stampadella comunicazione del disservizio dei sistemi LND del 9.12.23 e la comunicazione della LND Puglia circa le "modalità operative di trasmissione delle pratiche" da osservare per il fine settimana delle gare a disputarsi tra il 9 ed il 10.1.12.23.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD MESAGNE CALCIO 2020 sia fondato e vada accolto per le seguenti ragioni.

Ai fini del corretto inquadramento normativo della vicenda, è opportuno precisare che la gara in oggetto disputata in data 10.12.23 è stata sospesa e proseguita in data 21.1.24.

Per tali motivi, relativamente alla partecipazione dei tesserati alla gara, va richiamato quanto disposto dal 4º comma lett b) dell'art. 33 del Regolamento LND: "4 b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le dueSocietà Associate al momento della interruzione, indipendentemente dalfatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione".

Dagli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R.PUGLIA è emerso che alla data della gara tutti i calciatori indicati dall'istante, LOGBO KOFFI JOEL (31.3.2000), SENE MOR (15.06.1989) e PETRACCA MICHAEL (03.06.2004) risultavano inseriti nelle "liste di svincolo suplettive", trattandosi di calciatori svincolati rispettivamente dalle società TRICASE, OSTUNI e MATINO.

Per tali categorie di calciatori, il C.R. PUGLIA ha pubblicato sul C.U. n.ro 9 del 13.7.23 le modalità di richiesta ed i termini di tesseramento dettate dal C.U. FIGC n.ro 233º del 28.6.2023, che prevede il deposito delle cd "Liste di svincolo suppletive: - da venerdì 1º dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023 (ore 19,00)".

Il predetto Comunicato aggiunge che "Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 dicembre 2023".

Ciò posto, il disservizio del portale LND, richiamato dalla resistentea sostegno della propria condotta, non ha attinenza con il tesseramento dei predetti calciatori, che potevano essere tesserati dopo il 15.12.23 e di tanto la resistente era edotta giusta il Comunicato Ufficiale risalente al luglio 2023.

Èquindi evidente che la partecipazione dei suddetti calciatori alla gara del 10.12.23 ed al prosieguo era comunque irregolare.

Per tali motivi, il GST, visti ed applicati gli artt. 33 comma 4 lett.B del Regolamento LND e 10 commi 1 e 6 lettera a) del C.G.S.

DELIBERA

  • di dichiarare i calciatori LOGBO KOFFI JOEL (31.3.2000), SENE MOR (15.06.1989) e PETRACCA MICHAEL (03.06.2024) in posizione irregolare con riferimento alla gara in oggetto;
  • di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD MESAGNE CALCIO 2020; per l'effetto
  • di comminare a carico della ASD SAN PIETRO VERNOTICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 in favore della ASD MESAGNE CALCIO 2020;
  • di non addebitare la tassa ricorso stante l'accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CALCIO S.PIETRO VERNOTICO
Vedi delibera.

GARE DEL 10/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALVADORE ANDREA

(MANDURIA SPORT)

 

 

 

AMMONIZIONE (II INFR)

LUPERTO CLAUDIO

(VIRTUS MATINO)

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TAMBORRINO FRANCESCO

(MESAGNE CALCIO 2020)

 

 

 

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASTRO CID ADRIAN

(MANDURIA SPORT)

 

CERRATO GONZALO EZEQUIE

(MESAGNE CALCIO 2020)

 

 

GARE DEL 11/ 2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 11/ 2/2024 CITTA DI OTRANTO - OSTUNI 1945
 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

preso atto che, giusta PEC del 9.2.24, la società Ostuni 1945 comunicava il ritiro dal Campionato di Eccellenza S.S. 2023/2024;

Per tali motivi, Visto ed applicato l'art. 53 comma 8 delle NOIF

Delibera

di comminare a carico della società Ostuni 1945 l'ammenda di euro 2000,00.

Manda al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 2.000,00 OSTUNI 1945

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 4/2024

CASSATELLA MICHELANGELO

(CANOSA CALCIO 1948)

 

 

 

Al termine del primo tempo proferiva nei confronti dell'arbitro frasi irriguardose (art 36 comma 2 lettera a CGS)

SQUALIFICA. FINO AL 22/ 2/2024

AUCELLO LUCIANO

(SAN MARCO)

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PISTILLO MATTEO

(SAN SEVERO CALCIO 1922)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCATTARELLI GIUSEPPE

(ARBORIS BELLI 1979)

 

   

LOSETO GIANLUCA

(FOGGIA INCEDIT)

 

   

FIORENTINO DANIELE

(POLIMNIA CALCIO)

 

CARUSO GABRIELE

(CANOSA CALCIO 1948)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DINIELLI LUIGI

(NUOVA SPINAZZOLA)

 

SAANI MOHAMMED

(UNIONE CALCIO)

 











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