Nel girone B un turno di squalifica a Cerrato (Mesagne) e Pirretti (Matino)
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 25/ 2/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 25/ 2/2024 BORGOROSSO MOLFETTA - SAN SEVERO CALCIO 1922
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali, rilevato che al 13' del 1º tempo la società SAN SEVERO CALCIO 1922, che aveva iniziato la gara con n. 7 calciatori iscritti in distinta, a seguito di un infortunio rimaneva in campo con 6 calciatori, per cui l'Arbitro era costertto ad interrompere l'incontro;
visti ed applicati gli artt. 10 C.G.S. e 73 comma 2 delle N.O.I.F.
DELIBERA
di comminare alla società SAN SEVERO CALCIO 1922 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società BORGOROSSO MOLFETTA.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
SAN SEVERO CALCIO 1922
Vedi delibera.
AMMENDA
Euro 500,00 REAL SITI
Al 34' del secondo tempo soggetti estranei non presenti in distinta entravano all'interno del terreno di gioco da un cancelletto lasciato aperto da persona non identificata. Al termine della gara venivano lanciate dai sostenitori della società pietre di piccole dimensioni verso i calciatori avversari e la terna arbitrale, una delle quali sfiorava la testa dell'arbitro, mentre le altre non provocavano conseguenze. Nella circostanza soggetti estranei accedevano all'area riservata ai tesserati, cercando di entrare in contatto con l'Arbitro e con i tesserati avversari, senza riuscirvi grazie all'intervento dei dirigenti locali.
Pena così contenuta in virtù dell'intervento dei dirigenti della società ospitante.
Euro 250,00 MOLFETTA CALCIO
Propri sostenitori durante il secondo tempo accendevano un fumogeno nel proprio settore senza conseguenze (4^ RECIDIVA) - Vedi referto Commissario di campo.
Euro 100,00 CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
Propri sostenitori durante il secondo tempo accendevano nel proprio settore 2 fumogeni senza conseguenze (1^ RECIDIVA).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 4/2024
FILIPPO ROCCO |
(CITTA DI OTRANTO) |
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Teneva condotta irriguardosa nei confronti della terna arbitrale (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).
DIFINO GIUSEPPE |
(SOCCER MASSAFRA 1963) |
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Arrivava nella metà campo avversaria e, dopo essere stato richiamato da uno degli assistenti arbitrali, proferiva all'indirizzo di questi frase irriguardosa (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
LUPERTO CLAUDIO |
(VIRTUS MATINO) |
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AMMONIZIONE (II INFR)
CIURLIA ANTONIO |
(REAL SITI) |
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AMMONIZIONE (I INFR)
ANACLERIO MICHELE |
(POLIMNIA CALCIO) |
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI GIOIA PIETRO |
(REAL SITI) |
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Espulso per fallo su avversario, lo colpiva con un calcio di lieve entità sullo stinco senza provocargli conseguenze.
MELINO ALESSANDRO |
(REAL SITI) |
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Si dirigeva verso la panchina della squadra ospite spingendo per due volte un tesserato avversario che colpiva altresì con una manata di lieve entità sul volto senza conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ANTONACCI VINCENZO |
(VIRTUS MOLA CALCIO) |
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CERRATO GONZALO EZEQUIE |
(MESAGNE CALCIO 2020) |
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TRAVERSA ANTONIO |
(MOLFETTA SPORTIVA 1917) |
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DENTICO CRISTIANO |
(MOLFETTA SPORTIVA 1917) |
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
PIRRETTI ALESSANDRO |
(VIRTUS MATINO) |
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GARE DEL 26/ 2/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
LISO LUCA |
(NUOVA SPINAZZOLA) |
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BUFI VINCENZO |
(UNIONE CALCIO) |
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