martedì 24 settembre 2024


13/01/2022 10:48:00 - Manduria - Attualità

Si tratta della “Augusto Izzo” srl di Mercato San Severino e della “Man Solution” di Pulsano

La documentazione di entrambe le aziende che hanno partecipato alla gara per l’aggiudicazione della Fiera Pessima 2022 è incompleta. L’Amministrazione, allora, avvia il “soccorso istruttorio”: le ammette entrambe con riserva, in attesa che producano la documentazione mancante.

Si tratta di un’azienda della provincia di Salerno (la “Augusto Izzo” srl di Mercato San Severino) e un’altra della provincia di Taranto (la “Man Solution” di Pulsano).

Ecco quanto si legge nel verbale della commissione.

«Il Soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per entrambe le partecipanti nei termini di cui innanzi in applicazione del filone giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; 27 giugno 2018, n. 3950; T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, sez. I, 7 marzo 2020 n. 100), originato dall’affermazione da parte della Corte di giustizia europea, che “il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice" (CGUE, 2 giugno 2016, C27/15).

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, il Seggio di Gara presieduto dal RUP stabilisce che:

1. poiché risultano incomplete le documentazioni e le dichiarazioni di entrambe le Ditte partecipanti, per le ragioni sopra esposte da mandato al RUP di avviare la procedura di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, , e quindi entrambe le Ditte sono ammesse con riserva».











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