martedì 24 settembre 2024


26/05/2022 10:31:17 - Manduria - Attualità

Ecco la missiva che Domenico Sammarco, Gregorio Perrucci, Lorenzo Bullo, Cosimo Breccia e Dario Duggento hanno inviato al Prefetto, chiedendo un intervento urgente

«Come si farà ad iniziare la seconda seduta, convocata per le 12,30 di sabato, se la prima, convocata per le 8,30 sempre di sabato, non sarà ancora terminata?».

E’ la domanda che si sono posti un po’ tutti dopo aver appreso che, per la prima volta nella storia di Manduria, sono state convocate due sedute di Consiglio comunale in una stessa mezza giornata: la prima alle 8,30 e la seconda alle 12,30.

«Posto che un Consiglio comunale ha fine solo con la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, non essendo a priori prevedibile un tempo di conclusione dei lavori, mi pare quanto meno anomalo che si possano sinanche prevedere degli orari di inizio e fine degli stessi» afferma Domenico Sammarco, capogruppo Progressista. «Per di più sommessamente ritengo che ciò produrrebbe anche una lesione del munus di consigliere, cioè di quell’esercizio consapevole della funzione che lo stesso deve poter fare e di certo si può prevedere una lesione di questo jus ad officium la convocazione a distanza di ore di due Consigli su argomenti peraltro complessi».

Ben cinque capigruppo della minoranza hanno poi segnalato l’accaduto al Prefetto, inviando la seguente missiva.

«I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza, Domenico Sammarco, Lorenzo Bullo, Dario Duggento, Breccia Cosimo, Gregorio Perrucci, quali capigruppo dei rispettivi gruppi consiliari di appartenenza, nell’ambito del proprio incarico elettivo svolto presso il Comune di Manduria, intendono sottoporre alle valutazioni di competenza l’inosservanza delle norme disposte dal testo unico degli enti locali e del regolamento comunale in merito alla convocazione di due Consigli comunali, con ordine del giorno distinti e separati, nella medesima giornata ed a brevissima distanza temporale.

Premesso che:

- in data 23 maggio 2022 perveniva, a tutti i consiglieri comunali componenti della conferenza dei capigruppo, notifica di convocazione della relativa adunanza, al fine di stabilire le date di due consigli comunali, aventi differenti e separati atti al’ordine del giorno, dei quali si allega bozza di convocazione.

- lo stesso avviso di convocazione della seduta di conferenza di Capigruppo veniva notificata ai sottoscritti, mediante pec, alle ore 10:15 e relativo svolgimento previsto alle ore 16 della medesima giornata, con margine temporale evidentemente ristretto e potenzialmente lesivo del diritto di partecipazione del consigliere;

- nella seduta, la maggioranza approvava la proposta del presidente del Consiglio di svolgere due distinte sessioni (entrambe in prima convocazione) di Consiglio comunale nella medesima data, 28 maggio p.v., a distanza di poche ore rispettivamente alle ore 9 e alle ore 12.

- nonostante le numerose rimostranze della minoranza, in ordine alla legittimità di tale scelta, il presidente del Consiglio ha segnalato ai presenti l’assenza di motivi di rigetto di tale decisione, sostenendo anche di aver interessato il segretario comunale, dr.ssa Maria Eugenia Mandurino, in ordine alla sussistenza di vizi di legittimità di siffatta

scelta, la quale esprime parere negativo, avvallando la scelta del presidente del Consiglio e della maggioranza.

- Di tale parere si provvedeva a richiederne copia, in forma scritta, al medesimo segretario comunale.

- I Consigli comunali venivano convocati, entrambi in sessione urgente via pec in data del 24/05/2022 ore 11:53 il primo e ore 17:22 il secondo.

Considerato che:

- il regolamento comunale, nel disciplinare le modalità di svolgimento della seduta di Consiglio comunale, all’art. 41 comma 4 stabilisce che “all’ora indicata nell’avviso di convocazione, il presidente fa procedere il segretario generale

all’appello nominale. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario, per la validità dell’adunanza, il presidente dispone che si proceda ad un secondo appello a distanza di 30 (trenta) minuti” e al successivo comma 5 “in nessun caso l’inizio dell’adunanza può essere protratta di oltre mezz’ora, da quella indicata dall’avviso di convocazione”;

- dal tenore della norma si evince, expressis verbis, come l’orario stabilito nell’avviso di convocazione del consiglio comunale rappresenti un termine a carattere perentorio che, ove non rispettato, comporta la decadenza della sessione in prima convocazione, in caso di mancanza del quorum o del mancato svolgimento dell’appello, in favore di quella in seconda convocazione ovvero dell’intera seduta.

- a tal fine, dunque, nelle more del primo dei due consigli convocati per il 28.05 p.v., ove il medesimo dovesse protrarsi oltre le ore 12, termine stabilito per la seduta in prima convocazione del secondo consiglio comunale, è legittimo ritenere che il dibattito o qualunque operazione connessa alla seduta consiliare dovrà essere sospesa, al fine di procedere alle operazioni descritte dall’art. 41 del regolamento del consiglio comunale, non potendo in alcun modo derogare al termine orario di inizio stabilito.

- Né la indicazione di SESSIONE URGENTE nella convocazione dei Consigli comunali in pari data può sanare alcunché per due ordini di motivi: o dal punto di vista formale vi è una violazione dell’art. 36 comma 4 del regolamento comunale, poiché non sono motivate le ragioni dell’urgenza dell’avviso di convocazione. Per far ricorso alle convocazioni d'urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano (in tal senso, cfr. T.A.R. Toscana, 16.11.1979, n. 1277); o dal punto di vista sostanziale, per quanto concerne i motivi dell’urgenza, almeno per il secondo Consiglio convocato su richiesta dei consiglieri di minoranza, l’istanza è stata protocollata all’Ente in data 10/05/2022, pertanto il presidente del Consiglio ha avuto tutto il tempo disponibile per convocare la seduta consiliare ma, negligentemente, non lo ha fatto.

Visto, infine, che:

- durante lo svolgimento del Consiglio, dopo la relazione sulla proposta di delibera si apre il dibattito da parte dei consiglieri comunali, dibattito disciplinato dal presidente sulla base delle regole contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. In tal senso, l’art. 43 del d.lgs. 267/2000 (di seguito TUEL) garantisce a tutti

i consiglieri che compongono l’assise garantire ad ogni singolo eletto il diritto di esprimere la propria personale posizione nell’ambito del consiglio, diritto non surrogabile da manifestazioni di volontà collettive del capogruppo dell’eventuale relativo gruppo consigliare. Come chiarito inoltre dal Ministero interno, con parere del 19.02.2016 tale impostazione trova riscontro, anche, nell’art. 78 TUEL che “limitando il diritto a prendere parte alla discussione solo nel caso di delibere che riguardino interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado, conferma implicitamente la funzione relativa alla personale partecipazione del singolo consigliere alla discussione delle proposte”.

- Allo stesso modo il Tar Campania Napoli – sez. I, con sent. n. 847 del 25.03.1999, ha, altresì, rilevato l’illegittimità di un regolamento comunale in cui consente al Consiglio, a maggioranza, “di troncare la discussione quando ritenga che l'argomento sia sufficientemente dibattuto e che le ulteriori richieste di intervento abbiano carattere pretestuoso”, a sostegno dunque della più ampia garanzia di dibattimento nella seduta consigliare.

- tale impostazione oraria risulterebbe, dunque, potenzialmente lesiva del diritto di parola ed intervento del singolo componente partecipante alla massima assise locale, a fronte del limitato spazio temporale fra lo svolgimento dei due Consigli comunali che, come si evince dagli avvisi allegati, trattano argomenti di estrema rilevanza per la comunità e per la gestione della vita cittadina. Tale limitazione del diritto di parola dei membri componenti il consiglio comunale appare in aperto contrasto ai principi fondanti il succitato Testo Unico degli Enti Locali, il quale, come esposto, riconosce e garantisce il diritto di iniziativa dei consiglieri su qualunque questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, sancendo fermamente l’imprescindibile diritto di intervento del singolo consigliere eletto, anche su eventuali atti di natura meramente illustrativa;

- non sarebbe possibile, ancora, accogliere giustificazioni di carattere organizzativo e gestionale in quanto, l'esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali (diritto di accesso, e diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interventi ed ogni altra ulteriore istanza di sindacato ispettivo) non potrebbe subire limitazioni a causa di difficoltà organizzative. Infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) con sentenza n. 77 del 16/01/2014, ha osservato che 'il limite di natura organizzativa non può essere eccepito dall'Amministrazione proprio perché la

'difficoltà organizzativa' rientra tra quegli adempimenti a carico di ogni Amministrazione pubblica e quindi, ogni singola struttura dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari all'assolvimento dei loro compiti (come affermato anche da Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 2716/2004). Al contrario, nel caso di specie, si è favorita da parte del presidente del Consiglio la “difficoltà organizzativa” avendo deciso di fissare i predetti consigli comunali nella giornata di SABATO, giorno pre-festivo e di chiusura degli uffici pubblici, con ogni conseguenza in ordine all’eventuale reperimento di

documentazione da parte degli uffici durante lo svolgimento del Consiglio comunale, nonché con aggravio di costi – inutili – a carico dell’Ente (per la cui questione si riserva di segnalare la Corte dei Conti competente).

A fronte di quanto premesso visto e considerato

- richiamati i poteri sostitutivi affidati ai Prefetti, si invita la S.V. ad intervenire e ripristinare il corretto esercizio delle norme e dei poteri affidati al presidente del Consiglio comunale e tutelare i diritti dei consiglieri comunali, a garanzia del buon andamento dell’Amministrazione, così come richiesto dal Testo Unico degli Enti Locali e dalle norme, da esso derivanti, presenti nel Regolamento del Consiglio comunale».

 











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