«Approfondire il movente sessuale»
Le sette differenti versione fornite da Michele Misseri in relazione all'omicidio della nipote quindicenne, Sarah Scazzi, sono «tra di loro incompatibili e sovente contrapposte» e ciascuna «porta con sè una totale o parziale, ma sempre significativa, quota di ritrattazione e, con essa, un grave segnale di inattendibilità».
Questo uno dei passaggi delle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali l'altro ieri la Cassazione ha annullato con un rinvio una delle ordinanze di carcerazione di Sabrina Misseri ordinando al Tribunale del Riesame di Taranto di rivalutare tutto il materiale indiziario e di rispondere a tutte le obiezioni della difesa di Sabrina. I Supremi giudici bacchettano i giudici del Riesame che hanno confermato la custodia in carcere di Sabrina, non sostenendo l'estraneità della ragazza all'omicidio di Sarah, ma criticando aspramente la circostanza di aver dato retta al racconto di Michele Misseri senza «alcuna verifica dei comportamenti da lui effettivamente tenuti».
Gelosia. La Cassazione non ritiene che il movente della gelosia per Ivano Russo sia stato l’elemento scatenante dell’omicidio di Sarah. Anzi, per i supremi giudici, quello della gelosia non è neppure «un indizio» a carico di Sabrina.
Il movente sessuale. Allo stesso tempo, secondo la Cassazione è necessario approfondire meglio l’ipotesi del movente sessuale che potrebbe aver spinto Michele Misseri all’omicidio della nipote quindicenne. In proposito i magistrati osservano che questo movente è stato ritenuto falso dal Tribunale del Riesame di Taranto, interpretando alcune dichiarazioni di Sabrina Misseri ad un amico, che però devono essere nuovamente analizzate, e sulla ritrattazione dello stesso Misseri, anch'essa da riverificare in quanto l'indagato è «inattendibile».
La scarcerazione. Questo tuttavia non comporta «la rimessione in libertà della ricorrente (Sabrina)», si legge nell’ultima pagina delle motivazioni. La Cassazione ordina al Tribunale del Riesame di Taranto di procedere «al nuovo esame attenendosi ai principi enunciati in punto di: rivalutazione del materiale indiziario nell'ottica di una ragionevole probabilità di colpevolezza e di condanna; regola di giudizio a favore dell'imputato in caso di dubbio; necessità di adeguata confutazione delle obiezioni difensive che prospettano tesi plausibili».