Ronchi sottolinea che il decreto “accelera le procedure chiarendo che le coperture enormi dei parchi che si devono realizzare, sono volumi tecnici e quindi non devono attendere modifiche urbanistiche e dei piani regolatori per essere realizzate”
“Spero che i suoi critici, ora che è pubblicato, leggano attentamente questo decreto che rende disponibili, in modo legittimo e logico quindi anche costituzionale, risorse finanziarie necessarie al risanamento ambientale dell’ILVA”.
Lo ha dichiarato il sub-commissario Ilva Edo Ronchi, in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.
Ronchi sottolinea anche che il decreto “accelera le procedure chiarendo che le coperture enormi dei parchi che si devono realizzare, sono volumi tecnici e quindi non devono attendere modifiche urbanistiche e dei piani regolatori per essere realizzate, che, inoltre, accelera le procedure per l’utilizzo delle aree interne non contaminate e che accelera i tempi per le valutazioni di assoggettabilità e di VIA, senza minimamente toccare le tutele ambientali” . Per quanto riguarda il transitorio, fino all’approvazione del piano ambientale, il decreto chiarisce cosa deve fare il commissario, spiega Ronchi, e quali risultati deve garantire (almeno l’avvio del 70% delle misure AIA e assicurando che, per quanto dovuto all’ILVA, i parametri che misurano la qualità dell’aria esterna siano a norma). “Per le sanzioni del Prefetto, il decreto chiarisce –sottolinea Ronchi- che per le violazioni compiute prima del Commissariamento, paga il titolare o l’azionista di maggioranza, dopo paga l’ILVA commissariata nei casi delle violazioni previste”. Per quanto riguarda il rinvio di circa 60 giorni del piano ambientale, conclude Ronchi “esso è reso necessario anche per includervi tutte le misure necessarie per completare l’AIA , producendo così un’accelerazione complessiva (prima si doveva attendere un’altra AIA per acque, rifiuti, rischi d’incidente e energia) , fermo restando il termine finale di 36 mesi fissato dal precedente decreto che non cambia”.