lunedì 25 novembre 2024


02/10/2017 13:28:22 - Provincia di Taranto - Attualità

Il sunto delle varie relazioni

Molto partecipato l’incontro organizzato dalla CISL SCUOLA Taranto Brindisi con la relazione del segretario generale regionale CISL SCUOLA Puglia Roberto Calienno, alla presenza di tutti i componenti la segreteria provinciale Mimma Vozza, Fabio MANCINO e Cosima Gismondi.

Durante l’incontro Calienno ha illustrato il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento),il D.Lgs. 59/2017 art. 5 comma 1 che attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso nei   ruoli   dei   docenti,   compresi   quelli   degli   insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti  comuni  e  per quelli di sostegno, la LEGGE 107/2015 articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) , l’Allegato 3 al D.M. n. 635 del 08.08.2016 (Programmazione dell’offerta formativa universitaria per il triennio 2016-2018), il D.M. 616 / 2017 che segna il passaggio dal  TFA alla Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT) – 24 CFU

Il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 contiene disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso dei docenti di scuola secondaria, mentre rimanda a successivi decreti l’organizzazione di percorsi abilitanti denominati FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), della durata di 3 anni, a numero chiuso e retribuiti, che vanno a sostituire definitivamente il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e i concorsi per l’abilitazione all’insegnamento.

L’accesso all’insegnamento risulterà così molto più definito e limitato. Infatti la norma dovrebbe consentire a tutti coloro che portano a termine tale percorso di diventare docenti di ruolo, evitando un’inaccettabile ed eccessiva condizione di precariato.

Il Ministero prevede di poter far partire tali concorsi già nel 2018, ma in questa fase iniziale i posti verosimilmente saranno limitati, poiché sarà necessario tenere in considerazione che nel 2020-21, a conclusione del triennio del primo FIT, ci saranno ancora da assorbire molti docenti presenti nelle graduatorie a esaurimento, i vincitori del concorso del 2016, e tutti quei docenti per i quali, nel corso del tempo, non sono stati previsti percorsi abilitanti.

La necessità di regolamentare l’accesso alle nuove procedure concorsuali, previste nel 2018, di tutti coloro i quali sono in possesso di un titolo di studio valido, ha reso indispensabile l’emanazione del D.M. 10 agosto 2017 n. 616, che ha come presupposto l’urgenza di dover individuare come possono essere acquisiti i 24 crediti che costituiscono requisito di accesso ai concorsi.

I requisiti per accedere al nuovo concorso (FIT)

Il recente decreto attuativo della Buona Scuola (D.Lgs. 59/2017, art. 5 comma 1) su "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 107/2015, ha richiesto come requisiti per il concorso 2018 per l’accesso al ruolo docente il possesso di due certificazioni:

  • laurea magistrale o a ciclo unico, diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equiparato;
  • 24 Cfu/Cfa in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.

I contenuti del D.M. 616/2017 costituiscono una prima attuazione del percorso verticale unitario di formazione dei docenti, limitato alla scuola secondaria di primo e secondo ciclo.

Cosa prevede il Decreto sui crediti (D.M. 616/2017)

Il Decreto Ministeriale n. 616 del 10.08.2017, ai fini della partecipazione dei laureati e dei laureandi non abilitati e degli insegnanti tecnico-pratici ai prossimi concorsi a cattedra per la scuola secondaria, che dovrebbero essere banditi nel 2018, definisce:

  1. i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici;
  2. gli obiettivi formativi;
  3. le modalità organizzative;
  4. gli eventuali costi a carico degli interessati.

Dei 24 crediti, 18 vanno acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei sopra riportati ambiti disciplinari. Gli obiettivi formativi relativi ai 24 CFU/CFA sono declinati distintamente per i 4 ambiti disciplinari nell’allegato A; i relativi contenuti, così come le attività formative, vengono dettagliati, per ciascuna classe di concorso, nell’allegato B e nell’allegato C (area degli insegnamenti artistici, musicali e coreutici).

Come possono essere conseguiti i crediti formativi universitari e accademici

Il D.M. 616/2017 definisce chiaramente le modalità organizzative per il conseguimento dei CFU/CFA. In particolare i crediti possono essere alternativamente conseguiti in:

  • forma curricolare: crediti corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
  • forma aggiuntiva: crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
  • forma extra curricolare: crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi.

I percorsi formativi, finalizzati all’acquisizione dei suddetti crediti, sono organizzati da Università e Accademie anche in convenzione tra loro, e possono essere organizzati anche in maniera distinta per classi di concorso o gruppi delle stesse.

I crediti in forma aggiuntiva o extra curricolare non possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema universitario o Afam, anche se in convezione con essi. È da evidenziare, inoltre, che dei 24 CFU soltanto 12 possono essere acquisiti in modalità telematica, e che sono riconosciuti tutti i crediti già acquisiti nel normale percorso accademico, con esami aggiuntivi, attraverso Master di I e II livello e durante il Dottorato di ricerca o le scuole di specializzazione afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel Decreto (e negli allegati A, B e C).

Infine il D.M. 616/2017 chiarisce che il conseguimento dei crediti in forma extra curricolare, presso Università e Accademie Statali, può avere un costo massimo di 500 euro, riducibili in proporzione in base al reddito ed al numero di crediti da acquisire.

La fase transitoria

Il Decreto precisa che, in fase transitoria, i docenti appartenenti alle seguenti categorie, se vorranno partecipare alle procedure concorsuali, non saranno interessati all’acquisizione dei 24 CFU/CFA:

  • docenti abilitati che, previa valutazione di una prova orale non selettiva, saranno inclusi in una graduatoria di merito regionale ad esaurimento, finalizzata alle assunzioni in ruolo (dopo l’esaurimento di GAE e GM del concorso 2016);
  • docenti, anche non abilitati, con almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni), che potranno partecipare ad una sessione riservata del concorso (con una prova scritta in meno e una riserva di posti) per le classi di concorso nelle quali hanno maturato almeno un anno scolastico di servizio;
  • docenti che accedono alle classi di concorso degli ITP (tabella B), fino al 2024/2025.

In questo modo viene di fatto riconosciuta l’eventuale esperienza già maturata.











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