«Nella gara relativa all’individuazione del soggetto privato che dovrà fornire il supporto all’Ufficio Tributi, potrebbero essere ravvisabili gravi profili di illiceità. Se il Comune dovesse sottoscrivere il relativo contratto, la vicenda verrà portata a conoscenza delle autorità preposte, con la chiamata in causa degli eventuali responsabili»
Il movimento “Manduria Noscia” esprime delle perplessità sulla gara per l’aggiudicazione del servizio in questione.
Ecco il comunicato integrale.
Nell'anno 2010 il Comune di Manduria stabiliva di affidare a soggetto esterno i servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali nonché la riscossione delle sanzioni per violazioni al codice della strada per un periodo di sette anni (v.si deliberazioni della G.C. n. 129 del 29.10.2010 e n.147 del 15.11.2010).
Veniva quindi indetta procedura di gara all'esito della quale i servizi oggetto di appalto venivano aggiudicati alla ditta CENSUM Srl la quale sottoscriveva, in data 28.6.2012, il contratto rep. n. 265.
Senonché sopravveniva la nuova normativa in materia di TARI (id est lart. 1, comma 691, L. n.147/2013) che induceva il Comune di Manduria ad espungere dai servizi affidati alla CENSUM l'accertamento e la riscossione di tale tributo (TARI appunto) per espletarlo con personale interno (v.si deliberazione di G.C. n. 106 del 10.6.2014).
Questa (sostanziale) riduzione dell'affidamento portava la CENSUM a recedere unilateralmente dal contratto sottoscritto con il Comune di Manduria il quale, dal canto suo, prendeva atto della volontà espressa dalla società affidataria dei servizi di cui trattasi (v.si delibera G.C. n. 157 del 14.8.2015).
Premesso ciò va ora evidenziato che - per garantire comunque l'espletamento di tali servizi e sul presupposto della carenza di personale interno all’Ufficio Tributi che potesse attendervi - il Comune di Manduria si è determinato ad avvalersi di un soggetto privato cui affidare il servizio di supporto all'Ufficio Tributi per la gestione di front office e back office dei tributi: TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche affissioni (v.si delibere del C.C. n.114 dell11.8.2016, G.C. n.197 del 14.10.2016 e G.C. n.250 del 21.12.2016).
E’ stato disposto quindi di indire la relativa gara per l'aggiudicazione del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il quale - come noto - implica che le offerte siano valutate sia sotto l'aspetto economico (in termini di minor costo) sia (e soprattutto) sotto l'aspetto tecnico-qualitativo.
Ed è da qui che cominciano le stranezze!
Il servizio posto in gara, sebbene formalmente nominato appalto, è tale da integrare - a nostro avviso - una somministrazione (irregolare) di mano d'opera.
Difatti ai concorrenti è stato chiesto soltanto di fornire DUE COMPUTER E SETTE UNITÀ DI PERSONALE restando invece a carico del Comune di Manduria i locali, le apparecchiature, gli strumenti e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio.
Quindi, stando a come è stato concepito l'appalto, il presunto appaltatore del servizio altro non dovrà fare che assumere le unità di personale le quali dovranno poi prestare la propria attività lavorativa presso gli Uffici Comunali e sotto le direttive dei Funzionari addetti a tali Uffici.
Ma non solo!
Negli atti di indizione della gara è stato specificamente previsto che l'appaltatore dovrà fornire sette unità di personale che sono state tutte espressamente individuate dalla Stazione Appaltante in soggetti che erano già dipendenti della suddetta società CENSUM.
Si badi! Prima di esternalizzare i servizi la Censum aveva in Manduria soltanto quattro dipendenti!!! Pertanto è legittimo chiedersi: chi sono queste sette persone?
Oltretutto non ci risulta che il contratto nazionale di categoria contenga la c. d. clausola sociale la quale, come noto, impone che l'appaltatore subentrante nel servizio assuma alle proprie dipendenze il personale addetto al servizio dall'appaltatore uscente. Del resto e non solo nella specie non vi è stato alcun avvicendamento nel servizio tra appaltatori essendo anche diverse le attività oggetto di affidamento (La Censum era un Concessionario iscritto all'albo previsto dall'art. 53 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446. Questa società invece sembra che non operi proprio nel settore dei Tributi e comunque non è iscritta in detto albo).
Se non bastassero questi dubbi, è utile aggiungere che anche le modalità di costituzione della Commissione che ha valutato le offerte sono state anomale.
Invero, Presidente della Commissione è stato nominato il Segretario Comunale del Comune di Manduria al quale tale compito è stato assegnato prima con determina dirigenziale (la n.105 del 9.8.2017) e solo in un secondo momento con provvedimento del Sindaco (il decreto n.13 del 30.8.2017) come prevede la legge (v.si art. 97, comma IV D. Lgs. 267/2000).
Anche con riferimento alla nomina degli altri due componenti della Commissione di gara vi è qualcosa di non chiaro.
Gli stessi sono stati infatti genericamente qualificati come tecnici esperti ma non si è dato conto di quali sarebbero le loro specifiche competenze in materia (v.si la citata determina dirigenziale n.105 del 9.8.2017). Oltretutto nella stessa determina è detto che il Dott. Franzoso (ossia uno dei due tecnici esperti componenti la Commissione) sarebbe il responsabile del Settore Servizi Finanziari quando invece tale ruolo è rivestito dal Dott. Marino.
Ma al di là di queste sbavature, che pure hanno una loro pregnante rilevanza, assai significativa appare la circostanza che il soggetto affidatario del servizio non può assolutamente essere considerato appaltatore in quanto:
tutto ciò che occorrerà per l'espletamento dei servizi (dai locali, agli arredi, attrezzature e sino alle matite) sarà fornito - come detto - dall'Amministrazione Comunale;
non assumerà alcuna alea contrattuale e/o rischio d’impresa, da che dovrà soltanto prestare e fornire al Comune di Manduria la manodopera la quale (così è previsto) dovrà essere reclutata nella platea degli ex dipendenti della CENSUM e svolgerà l'attività lavorativa sotto i comandi e le strette direttive dei Funzionari Comunali.
Sembra quindi che siamo in presenza di un vero e proprio contratto di fornitura di manodopera (ex art. 1655 cod. civ.) che è assolutamente vietato in ambito pubblico!
Nella fattispecie le norme imperative sul reclutamento del personale da parte della Pubbliche Amministrazione dicono ben altro!
Non è di poco conto rimarcare che il presunto appaltatore non si è esposto ai vari rischi derivanti da questa spregiudicata operazione senza guadagnarci nulla: difatti nel quadro economico dell'offerta è indicato un utile d’impresa di circa 21.000 euro annui oltre IVA e del pagamento delle retribuzioni dovute al personale adibito al servizio comunale. Infatti il Capitolato d'appalto è il seguente:
-costi ammortamento investimento (n.2 pc)...
€ 700,00
-costo personale .......................... € 127.973,19
-stampa ed imbustamento ........... 50.000,00 (a rendiconto e quindi a carico del Comune)
-consulenza legale..... € 14.000,00 (per cosa?)
totale € 192.673,19
-spese generali 10% ..................€ 19.267,32
totale € 211.940,51
UTILE IMPRESA ........................€ 21.194,05
totale € 233.134,56
iva € 51.289,60
totale € 284.424,16 annui
E' chiaro e lampante che l'impresa deve mettere a disposizione solo e soltanto due computer che vengono ammortizzati al costo di euro 700,00 l'anno e quindi 3.500,00 euro in cinque anni (ma quanto costano questi computer?). Il resto è solo manodopera.
Come annotazione finale preciso che all'esito della procedura di gara, alla quale hanno partecipato otto ditte concorrenti, il servizio (o più esattamente il contratto di fornitura di manodopera) è stato aggiudicato all' Associazione Temporanea d'Imprese costituito dalle ditte SINCON Srl, corrente in Taranto alla via Venezia Giulia n.70 in qualità di mandatario e SERFIN Srl, corrente in Castellaneta (TA) alla via Cheran n.60, in qualità di mandante (v.si determina dirigenziale n. 181 dell8.3.2018).
La SINCON si dedica allo sviluppo di software e la SERFIN alla archiviazione di documenti. Cosa ha a che fare tutto ciò con i tributi? Che tipo di consulenza potranno fornire?
A nostro avviso nei fatti sin qui esposti potrebbero essere ravvisabili gravi profili di illiceità e pertanto ne rimetto la valutazione alla S.V. Ill.ma.
Tutto ciò che abbiamo rappresentato alla S.V. Ill.ma, con l’ausilio di più consulenze legali e tributarie, verrà portato a conoscenza delle Autorità preposte nel momento in cui si procederà da parte dell'Amministrazione alla sottoscrizione del relativo contratto con la chiamata in causa degli eventuali responsabili».
Breccia Cosimo