I contribuenti assistiti dall’avv. Daniele Capogrosso
Confagricoltura continua a dare battaglia al Consorzio Arneo.
Ancora una volta, l’oggetto del contendere sono i tributi che vengono pretesi per la bonifica di alcune aree e che sono riferiti all’anno 2014. Gli associati di Confagricoltura, assistiti dall’avvocato Daniele Capogrosso, hanno vinto, in primo grado, il ricorso. Ma Arneo ha appellato la sentenza.
«La Commissione Tributaria ha ritenuto che incombesse sull’Arneo l’onere di provare l’avvenuta realizzazione delle opere di bonifica, poichè il Consorzio non si era dotato di un Piano Generale di Bonifica, come previsto dalla legge regionale» spiega il legale. «Ma il Consorzio ha appellato tali sentenze, sostenendo che l’onere della prova dovesse essere traslato in capo al contribuente e che lo stesso Consorzio disponesse di Piano di Classifica, sufficiente a radicare la presunzione di avvenuta realizzazione delle opere di bonifica».
Confagricoltura, rappresentata a Manduria da Leonardo Moccia, e l’avv. Capogrosso hanno però deciso di resistere in giudizio.
«In primo luogo, l’Arneo è stato soppresso con la Legge Regionale n. 1 del 2017. Tutti i consorzi sono stati assorbiti da un nuovo e unico ente: il “Consorzio di bonifica centro-Sud Puglia”. Pertanto, ho preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione processuale in capo all’Arneo» spiega Capogrosso. «Invero, ci sono dei dubbi sulla possibilità che l’Arneo fosse legittimato a proporre il gravame in nome proprio, piuttosto che a nome del nuovo ente.
In secondo luogo, ho contestato categoricamente la fondatezza giuridica delle loro asserzioni circa l’abrogazione della precedente normativa e quindi del Piano Generale di Bonifica.
In realtà, nell’intento di riordinare i consorzi di bonifica, il legislatore regionale lascia intatto il precedente impianto normativo. Invero, all’art. 3 della L. R. 4/2012, è ribadita l’importanza del Piano Generale di bonifica, del quale l’Arneo non si era dotato. Di questo inadempimento, l’Arneo ne era consapevole: nella delibera n. 188/2015, dava atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 857 del 3/05/2013 imponeva ai Consorzi di dotarsi di un piano generale di bonifica.
Infine, ho contestato la legittimità delle cartelle notificate da parte di Soget ai contribuenti. Esse non riportavano alcuna motivazione, ma solo il codice del tributo (630) e l’anno di riferimento (2014). ciò in violazione della legge».