«Il TAR di Lecce, accogliendo le tesi del Comune di Avetrana, ha respinto il ricorso senza procedere ad alcuna verifica sulle presunte schede erroneamente scrutinate, ritenendo del tutto infondati a monte i motivi di impugnazione»
Sentenza del Tar di Lecce, ecco il comunicato dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani, avvocato nominato dal Comune.
«Con sentenza n. 1826/2021 del 16 dicembre 2021 il TAR di Lecce (presieduto dal dr. Antonio Pasca, Giudice relatore dr. Ettore Manca) ha respinto il ricorso proposto dal candidato sindaco Luigi Conte e da alcuni candidati consiglieri della lista “Rilanciamo Avetrana” per ottenere l’annullamento delle operazioni per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Avetrana svoltesi lo scorso ottobre e la correzione dell’esito del voto a proprio favore.
Le consultazioni elettorali si erano infatti concluse con l’elezione del candidato Sindaco dr. Antonio Iazzi e con la vittoria della lista “R-Innoviamo Avetrana” dal medesimo capeggiata, con uno scarto di 60 voti rispetto alla lista del candidato sindaco Luigi Conte il quale, non accettando l’esito delle urne, ha proposto ricorso dinanzi al TAR di Lecce lamentando, per un verso, talune presunte irregolarità in sede di identificazione degli elettori e, per altro verso, la presunta erronea attribuzione in favore del candidato avversario Iazzi di alcuni voti che avrebbero dovuto invece essere annullati, così da ottenere, in primo luogo, l’esame e il riconteggio delle schede effettivamente valide e dei voti assegnabili al dr. Antonio Iazzi e, quindi, la correzione dello scrutinio e la proclamazione del ricorrente quale nuovo sindaco di Avetrana.
Il TAR di Lecce, tuttavia, accogliendo le tesi del Comune di Avetrana, difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, ha respinto il ricorso senza procedere ad alcuna verifica sulle presunte schede erroneamente scrutinate, ritenendo del tutto infondati a monte i motivi di impugnazione.
Dalle motivazioni della decisione emerge infatti che i Giudici Amministrativi hanno ritenuto superfluo disporre la verificazione delle schede, in quanto, conformemente alla prospettazione difensiva del Comune di Avetrana, i presunti vizi o le presunte irregolari modalità di espressione di voto descritti nel ricorso sono stati ritenuti inesistenti».