venerdì 22 novembre 2024


14/02/2023 19:02:17 - Avetrana - Attualità

A due giorni dal Consiglio comunale di Manduria, da Avetrana si ribadisce, all'unanimità, la contrarietà ad una scelta che «determinerebbe il divieto di balneazione per la spiaggia di Torre Colimena, nonché la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura»

Il massimo consesso elettivo di Avetrana ha approvato, questa sera, all'unanimità una delibera attraverso la quale esprime la propria netta contrarietà all’atto che il Consiglio comunale di Manduria dovrebbe approvare dopo domani.

Ecco il testo della delibera.

«Il Consiglio Comunale di Manduria si accinge a discutere ed eventualmente adottare la “Variante urbanistica parco dell’acqua” con cui dovrebbe rendere fattibile lo scarico complementare del realizzando Depuratore Consortile  Manduria – Sava nel bacino di Torre Colimena, giusti atti della conferenza di servizi “ID_VIA 412 – D. Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11 del 2001 e smi. Procedimento ex art. 27 – bis del TUA: P1514 – “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (Ta) e relativi scarichi complementari”.

L’attuale Consiglio Comunale di Avetrana ribadisce intanto il gravissimo errore delle Amministrazioni Comunali di Manduria che hanno indicato prima ed accettato poi che il Depuratore Consortile potesse essere localizzato, nella zona in cui di fatto è stato realizzato, a qualche metro dalla zona residenziale Urmo e dalle marine della stessa Manduria.

Mai scelta peggiore poteva essere manifestata da un territorio che vede nel turismo una delle rarissime potenzialità di sostentamento e crescita economica. 

Il Consiglio Comunale di Avetrana con forza sostiene la propria contrarietà alla scelta che ha il sapore dell’assurdo, ovverosia consentire lo scarico complementare delle acque depurate non assorbite dalle trincee drenanti nel bacino di Torre Colimena, un’importante area naturalistica, inserita nella Zona speciale di conservazione unitamente all’area protetta Salina Monaci e Palude del Conte, oggetto di diverse progettualità nel tempo finalizzate alla salvaguardia dell’area e della sua biodiversità e alla valorizzazione sostenibile della stessa.

L’Amministrazione Comunale di Avetrana ha evidenziato la discrasia del calcolo della fascia di rispetto prevista dall’art. 9 del Regolamento Regionale n. 13 del 22 maggio 2017 con quanto riportato negli atti della Conferenza di servizi. In particolare, il comma 1, lett. c), prevede che: “Per gli scarichi delle acque reflue urbane nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui alla lettera b), è prevista una fascia di rispetto di 500 (cinquecento) metri attorno al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura”.

È ovvio come il sistema di canali artificiali interessati dallo scarico sono un tutt’uno con lo specchio acqueo che costituisce il Bacino di Torre Colimena e che le acque scaricate saranno a diretto contatto con le spiagge di questa località balneare.

Orbene, l’art. 8 del predetto regolamento regionale (n. 13 del 2017) sancisce col comma 3) che” La scelta del sito dove allocare lo scarico di un impianto di depurazione, deve essere effettuata sulla base di dettagliate indagini che privilegino le possibilità offerte dal corpo idrico ricettore di diluire ulteriormente l’inquinamento organico e disperdere la carica batterica residua”.

Alla luce di tale disposizione, è stato effettuato un lavoro preparatorio rispetto alla potenzialità di individuazione del

bacino di Torre Colimena quale recapito complementare delle acque depurate del costruendo depuratore consortile “Sava – Manduria”.

Tale lavoro preparatorio appare non essere considerato nel momento in cui si valuta l’applicazione della “fascia di rispetto” di cui all’art. 9, c. 1, lett. c), che a parere dei progettisti occorre considerarsi a partire dal punto in cui la progettata condotta delle acque depurate sfocia in un canale, a sua volta affluente del predetto bacino (vedasi elaborato B2.4, allegato da ultimo al verbale dei lavori della cds del 30 novembre 2022, pag. 27).

Risulta quindi evidente la contraddizione in termini: il “corpo idrico superficiale” al quale si è progettato di far affluire le acque reflue del depuratore in esame è rappresentato dal canale incui sfocia la condotta con posa tramite TOC (cfr. punto di immissione individuato da AQP nell’elaborato B2.4, allegato da ultimo al verbale dei lavori della cds del 30 novembre 2022, pag. 27) o dal bacino di Torre Colimena?».

Stante la predetta considerazione, il documento presentato agli atti della conferenza di servizi del 13 dicembre scorso ha posto due domande ai partecipanti alla Conferenza di servizi:  

  1. Perché si studia la capacità del bacino di Torre Colimena di ospitare le acque del depuratore e poi si calcola la fascia di rispetto considerando il canale che fa da tramite tra la condotta in progettazione e il predetto bacino, che come evidenziato in premessa è un unicum con i canali affluenti ed effluenti da tale bacino, tale da considerarsi la stessa cosa?
  2. Il canale in cui sfocia la condotta del depuratore, così come identificato nella scheda B4, possiede il requisito della significatività previsto per i corpi idrici superficiali, così come definiti dall’art. 74, c. 2, lettera h) del D. Lgs 152 del 2006? Ricordiamo che tale assunto normativo così recita: “corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere”;

E’ difficile considerare “corpo ricettore finale” il canale secondario su cui si immette il tratto terminale di condotta con posa tramite TOC (cfr. punto di immissione individuato da AQP nell’elaborato B2.4, allegato da ultimo al verbale dei lavori della cds del 30 novembre 2022, pag. 27) affluente del bacino di Torre Colimena che appare non possedere quei requisiti di “significatività” previsti per i corpi idrici superficiali dall’art. 74, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006 dovendosi al contrario ritenere che il sistema di canalizzazione che porta le acque reflue dal depuratore al bacino di Torre Colimena non ha soluzione di continuità e costituisce il sistema di collettamento rinvenibile nella definizione giurisprudenziale.

La valutazione è di estrema importanza; infatti, qualora il corpo idrico superficiale dovesse, come si ritiene debba essere anche alla luce della stessa formale identificazione (si considerino a tal proposito gli studi svolti sulle potenzialità di ricettività dello stesso bacino), il bacino di Torre Colimena, ecco che le fasce di rispetto previste dal citato Regolamento Regionale devono calcolarsi a partire dal punto di scarico nel bacino stesso, determinando il divieto di balneazione per la spiaggia di Torre Colimena, nonché la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura».

 

 











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