«Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario di ogni quartiere - e dunque da organizzare pervasivamente in ogni zona abitata - esso, quindi, non richiede una specifica destinazione urbanistica»
Ecocentro di San Pietro in Bevagna, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar, accogliendo il ricorso del Comune.
Come si ricorderà, «il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, disattendendo le eccezioni preliminari di irricevibilità del ricorso per tardività formulate dal Comune e dalla Edilia Restauri s.r.l., ditta appaltatrice dei lavori progettati, ed affermando la sussistenza della legittimazione delle ricorrenti e dell’interesse all’impugnazione, con la sentenza n. 211 del 7 febbraio 2022 ha accolto il ricorso per “la carenza di idonea variante allo strumento urbanistico generale per contro necessaria ai fini dell’insediamento del centro raccolta rifiuti differenziati in questione in area classificata agricola dal vigente PRG del Comune di Manduria”, annullando le deliberazioni assunte al riguardo dal Comune e compensando le spese».
Nel ricorso al Consiglio di Stato, il Comune di Manduria «ha, in particolare, evidenziato che “le isole ecologiche (ecopiazzole, centri di raccolta, ecostazioni, ecocentri…) non sono equiparabili ad una discarica … né ad aree destinate allo smaltimento o al definitivo stoccaggio dei rifiuti”, rappresentando “un servizio generalizzato e necessario in ogni quartiere”, le cui strutture devono poter essere ubicate ovunque, se richiesto per il miglior funzionamento della raccolta differenziata, a prescindere dalla destinazione urbanistica delle singole aree.
Quanto alla pretesa mancata valutazione della compatibilità del centro di raccolta con il progetto di sentieristica del G.A.L. “Terre del Primitivo”, il Comune ha sottolineato che sia la Regione in sede di concessione del finanziamento, sia l’ente di gestione del Parco non avevano rilevato alcuna incompatibilità dell’intervento progettato con l’ambiente e con le iniziative turistiche e di valorizzazione del territorio già intraprese (valutazione espressa, tra l’altro, dall’ente di gestione del Parco con un parere ricompreso tra i documenti ritenuti tardivi dal T.a.r. e come tali ritenuti inammissibili al processo, ma, in realtà, solo successivamente acquisiti nella disponibilità del Comune stesso).
A prescindere dall’esame delle riproposte eccezioni di difetto di legittimazione attiva delle originarie ricorrenti e di irricevibilità/inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività o per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento presupposto di approvazione del progetto definitivo, le censure svolte dal Comune appellante sono fondate e meritevoli di accoglimento in rapporto al principale profilo di merito della presente controversia, relativo alla affermazione da parte del T.a.r. dell’incompatibilità del progetto di ecocentro approvato dall’amministrazione con la destinazione agricola del fondo in questione e della N. 01924/2022 REG.RIC. necessità di una variante urbanistica ai fini della sua legittima realizzazione nell’area prescelta.
Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario di ogni quartiere - e dunque da organizzare pervasivamente in ogni zona abitata - esso, quindi, non richiede una specifica destinazione urbanistica “a servizi” delle aree in cui sorgono le strutture che ne fanno parte, analogamente a quanto avviene per gli impianti del servizio elettrico, idrico o del gas, che devono operare in tutto il territorio comunale per servire capillarmente la comunità di riferimento e le cui strutture operative - strumentali al loro corretto funzionamento. Tali strutture vengono, dunque, generalmente ubicate ovunque ciò sia necessario, utile o comunque conveniente, senza che sia richiesta una specifica destinazione urbanistica delle zone interessate».