mercoledì 23 ottobre 2024


23/10/2024 13:48:07 - Manduria - Calcio

Squalificati anche un dirigente del Don Bosco Manduria e l’allenatore della Nuova Avetrana

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

 

GARE DEL 6/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 6/10/2024 POLISPORTIVA NOCI - CALCIO CEGLIE
 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD POLISPORTIVA NOCI, con tempestivo ricorso preannunciatovia PEC e ritualmente inviato alla società ASD CALCIO CEGLIE, adiva questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo laposizione irregolare del calciatore BOJANG KEMO (14/11/1999), che a detta dell'istante era stato impiegato dalla resistente durante la gara de quo, sebbene non avesse scontato la squalifica per una giornata, giusta C.U. 118 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 16/04/2024.

La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a del CGS.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso proposto dalla società ASD POLISPORTIVA NOCI è fondato e vaaccolto per le seguenti motivazioni.

 

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore BOJANG KEMO (14/11/1999) nella passata stagione sportiva è incorso nella squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione (V infrazione), sanzione comminatagli in occasione dell'ultima gara del campionato di Promozione gir. B della stagione sportiva 2023/2024 (cfr. C.U. 118 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 16/04/2024), disputata allorché il menzionato calciatore militava nelle fila della stessa società ASD CALCIO CEGLIE.

Da ciò consegue che il calciatore BOJANG KEMO (14/11/1999) nella gara in oggetto era in posizione irregolare e, quindi, tanto implica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del codice di giustizia sportiva.

Per altro verso, nella fattispecie il tesserato BOJANG KEMO (14/11/1999) risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare,avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a), 21 comma 3 del C.G.S.

D E L I B E R A

  • di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD POLISPORTIVA NOCI e di non addebitare la relativa tassa in considerazione dell'accoglimento del ricorso;
  • di dichiarare il calciatore BOJANG KEMO (14/11/1999) della società ASD CALCIO CEGLIE in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; per l'effetto
  • di comminare a carico della società ASD CALCIO CEGLIE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società ASD POLISPORTIVA NOCI;
  • di squalificare il calciatore BOJANG KEMO (14/11/1999) della societàASD CALCIO CEGLIE per una giornata.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CALCIO CEGLIE
Vedi delibera.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOJANG KEMO

(CALCIO CEGLIE)

 

 

 

GARE DEL 19/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

OLIMPIA BITONTO
Assenza FPS

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSTO GIUSEPPE

(GIOVENTU CALCIO SANSEVERO)

 

PIERRO FILIPPO

(OLIMPIA BITONTO)

GARE DEL 20/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 RUFFANO CALCIO
Propri sostenitori, riconducibili dai colori sociali indossati, esplodevano alcuni petardi nel proprio settore, nonché all'interno del recinto di giuoco. Senza conseguenze.

AMMONIZIONE

MELPIGNANO
Assenza FPS


REAL MOTTOLA CALCIO 2019
Assenza FPS


SOCCER TEAM FASANO
Assenza FPS

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITà FINO AL 24/11/2024

CIMINO ANTONIO

(DON BOSCO MANDURIA 2012)

 

DE PASCALIS CLAUDIO

(SQUINZANO CALCIO 1913)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITà FINO AL 31/10/2024

ROTOLO VINCENZO

(CALCIO CASTELLANA)

 

 

 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2024

DI BISCEGLIE MATTEO

(IDEALE BARI)

 

 

 

A seguito di una decisione arbitrale, calciava con forza una bottiglietta d'acqua in segno di dissenso rispetto a tale decisione.

Urlava frasi irriguardose nei confronti del Direttore di gara, successivamente al provvedimento disciplinare di espulsione, reiterava tale atteggiamento calciando bottiglie di plastica e frasi irriguardose.

SQUALIFICA FINO AL 24/11/2024

PAPADIA ADRIANO

(GIALLOROSSI ARADEO)

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 31/10/2024

FRASCELLA LUCIANO

(NUOVA AVETRANA)

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCO ALBERTO

(CALCIO CEGLIE)

 

PREVITERO MIRKO

(FOOTBALL TAVIANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FILONI STEFANO

(MELPIGNANO)

 

 

 

A giuoco fermo colpiva con una manata un giocatore avversario facendolo arretrare di circa un metro; a seguito di notifica del provvedimento disciplinare, lo stesso, proferiva in dialetto frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro. (Art. 36 comma 1 lett. A)

 

PETRUCCELLI MARCO

(REAL SAN GIOVANNI)

 

 

 

A fine primo tempo, si avvicinava con fare minaccioso al Direttore di gara urlandole frasi ingiuriose e irriguardose. (Art 36 comma 1 lett. A)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MENTO DIEGO

(MELPIGNANO)

 

 

 

A seguito di notifica del provvedimento disciplinare, proferiva in dialetto frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro. (Art. 36 comma 1 lett. A)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEANGELIS DIEGO

(CALCIO CEGLIE)

 

NOCITA GIANLUCA

(CURSI CALCIO 2018)

CALAMITA DI TRIA GAETANO

(ETRA BARLETTA 2008)

 

DE PASCALI CLAUDIO

(GIALLOROSSI ARADEO)

SPICOLI TOMMASO

(REAL MOTTOLA CALCIO 2019)

 

PAIANO ANDREA

(RUFFANO CALCIO)

GIGANTE GIACINTO

(VASTE POGGIARDO 91)

 

ROCIOLA FRANCESCO

(VIRTUS SAN FERDINANDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LECCE IVAN

(CALCIO CEGLIE)

 

CHIANURA MARCO

(CEDAS AVIO BRINDISI)

TORINTI PIETRO

(GIOVENTU PALAGIANELLO)

 

ALBANO COSIMO

(POLISPORTIVA GALATONE)

DE LUCA SIMONE

(VIRTUS SAN PANCRAZIO)

 

 

 

 











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