venerdì 29 novembre 2024


15/01/2013 11:10:14 - Manduria - Attualità

Una delegazione di commercialisti chiederà di incontrare il commissario straordinario e la Censum. Ecco il documento

 
«Gli avvisi di accertamento emessi dalla CENSUM ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili presentano alcune anomalie sulle quali abbiamo concentrato la nostra attenzione.
1 – avviso notificato al contribuente dopo la scadenza del 31.12.2012: in realtà
giurisprudenza consolidata ha chiarito che per data di notifica deve intendersi quella di spedizione da parte dell’ente accertante, ossia, nel nostro caso, la data rossa stampata sulla raccomandata, che in genere corrisponde al 28.12.2012. Quindi in tal senso non può essere eccepita la prescrizione.
2 – indicazione della Commissione Tributaria di Bari: in questo caso abbiamo esaminato il capitolato d’appalto, e nello stesso la CENSUM è obbliga ad “eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di Manduria”…, (art. 3 lett. m), questo è sicuramente ai fini del contenzioso con il contribuente, per cui è errata l’indicazione della Commissione Tributaria di Bari, ciò non influenza la validità dell’accertamento.
3 – mancata indicazione dei versamenti effettuati: in questo caso non c’è stato nulla su cui discutere, essendo lo stesso un punto incontrovertibile.
4 – indicazione nello stesso accertamento di immobili non più posseduti o di particelle soppresse o di immobili al doppio per via del cambio della denominazione topografica: anche in questo caso abbiamo avuto ben poco da discutere, essendo anche questo un punto molto chiaro.
Sembrerebbe infatti, anche dalle discussioni che sono comparse sui quotidiani locali di questi giorni, che la CENSUM abbia fatto riferimento per gli avvisi di accertamento ad archivi non aggiornati forniti dall’Ufficio Tributi. E’ oramai nota a tutti infatti la polemica in atto tra Ufficio Tributi e Censum relativamente alla responsabilità per tale errore.
5 – applicazione della sanzione per omessa denuncia e mancato riconoscimento
dell’aliquota come abitazione principale e della specifica detrazione: i due punti sono
stati discussi contemporaneamente in quanto ritenuti tra loro collegati. E’ emersa infatti dalla riunione che l’applicazione della sanzione per omessa denuncia da parte della CENSUM non sia riferibile a modifiche intervenute nell’anno 2007, ma bensì da modifiche relative ad anni precedenti non dichiarate a tempo debito dal contribuente. Infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 932 del 16.01.2009, modificando il proprio precedente orientamento ha chiarito che la mancata presentazione della denuncia ICI per un determinato anno comporta l’applicazione della sanzione non solo nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa, ma anche negli anni successivi, fino alla presentazione della denuncia stessa.
Il principio appare alquanto discutibile a livello morale, ma evidentemente la CENSUM ha ritenuto applicabile la sentenza sopra richiamata, in particolar modo nei confronti di coloro che, utilizzando l’immobile come abitazione principale, non lo hanno mai dichiarato al Comune o lo hanno fatto e magari non hanno prova dell’avvenuta comunicazione. La stessa logica la Censum avrebbe applicato in caso di vendita o acquisto di immobile.
Su questo aspetto si è aperto un sereno e fattivo dibattito che ha portato alle seguenti conclusioni:
a) già prima della quasi totale abolizione della denuncia ICI (avvenuta nel 2008 per il 2007) molti comuni, compreso quelli di Manduria, avevano optato per una denuncia non necessariamente su modello ministeriale, accettando anche una semplice comunicazione.
Occorre rilevare che in questo senso il contribuente che da un determinato momento ha versato l’imposta con l’applicazione dell’agevolazione per abitazione principale ha di fatto, con il suo atteggiamento concludente, comunicato al comune la sua esplicita volontà/diritto. Lo stesso ufficio Tributi, che ha gestito gli accertamenti fino al 2006, ha riconosciuto esplicitamente tale diritto non procedendo ad alcun avviso di accertamento per lo stesso anno e per quelli precedenti, oppure ha proceduto all’annullamento di quelli emessi, senza mai richiedere la sanzione per omessa denuncia.
b) È necessario comunque evidenziare che la comunicazione del diritto a godere dell’agevolazione come prima casa è stato abolito nel 2008 per l’anno 2007. Infatti le istruzioni ministeriali allegate alla dichiarazione ICI per l’anno 2007 chiariscono che ”Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.” (cfr. istruzioni ufficiali pag. 3). Il comune (o chi per esso) è perfettamente in grado di conoscere l’esatta residenza del contribuente e quindi il relativo utilizzo dell’immobile di sua proprietà per la semplice contemporanea tenuta dell’anagrafe cittadina, cui l’ufficio tributi è anche collegato telematicamente, per cui sicuramente le informazioni necessarie per l’applicazione dell’agevolazione sono in possesso del comune. E’ evidente quindi che la denuncia ICI per segnalare il diritto all’agevolazione per l’abitazione principale è stata abrogata nel
2008 per l’anno 2007.
A questo si aggiunga che la nota del ministero delle Finanze n. 16506/2010 del 16.07.2010 ha definitivamente chiarito che per i casi in cui sia venuto meno l'obbligo dichiarativo, non è più possibile irrogare le sanzioni, in virtù del principio di legalità stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/97. Per questo la sanzione per omessa denuncia applicata dalla CENSUM è del tutto NON DOVUTA per tutti i casi sopra richiamati, non solo per i casi di mancata comunicazione del diritto all’agevolazioni come abitazione principale, ma anche per le variazioni per acquisto o vendita intervenute negli anni precedenti l’abolizione dell’obbligo della denuncia.
Alla luce di quanto sopra riportato, i partecipanti alla riunione hanno indicato la delegazione, composta da Gregorio Pecoraro, Francesco Forleo, Maria Gabriella Dimonopoli e Giuseppe Biasco, per incontrare nei prossimi giorni il Commissario Prefettizio di Manduria e i dirigenti della CENSUM per esporre le proprie motivazioni e concordare una comune linea di azione, in particolar modo relativamente alle problematiche di cui ai punti 2 e 5 del presente comunicato.
E’ inoltre si chiederà alla CENSUM una corsia preferenziale per gli iscritti all’albo, affinché agli stessi venga garantito l’accesso presso lo sportello, previo appuntamento concordato, per discutere degli accertamenti ricevuti dai clienti dello studio».










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