«Lo feci presente già all'epoca in Consiglio e in diversi miei interventi sulla stampa, che 𝐥’A𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢𝐚, 𝐚𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐮𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐡𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐩𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨»
Riceviamo, e pubblichiamo, un intervento del consigliere comunale Agostino Capogrosso (gruppo GEA), il quale commenta la recente sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali.
«𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀𝐋𝐈: 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐞𝐫𝐚𝐯𝐚𝐦𝐨 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬𝐭𝐢?
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in questi giorni contro la proroga concessa fino al 2033 da parte del Comune di Manduria: 𝐈𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚𝐥𝐢!
𝐍𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐦𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐨, 𝐚𝐧𝐳𝐢, 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐚𝐧n𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨, anche attraverso una votazione in Consiglio comunale, non condivisa dal resto della maggioranza, di cui facevamo parte.
Con sentenza del 1 marzo 2023, infatti, il CdS interviene nuovamente sulle concessioni demaniali, questa volta contro la proroga fino al 31/12/2024 decisa dal Governo e dando seguito al ricorso presentato dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), proprio contro il Comune di Manduria, dove, vorrei ricordare, con delibera del novembre 2020, la Giunta Pecoraro, in contrasto con il diritto europeo, aveva stabilito di prorogare le concessioni balneari fino al 2033.
Lo feci presente già all'epoca in Consiglio e in diversi miei interventi sulla stampa, che 𝐥’A𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢a, 𝐚𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐮𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐡𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐩𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬p𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨.
Non solo. 𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐡𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐓𝐚𝐫 𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞, 𝐚 𝐜𝐮𝐢 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐢 𝐞𝐫𝐚 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨, evidenziando come "la questione controversa è stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia Ue e gli argomenti invocati e i principi espressi sono stati recepiti da tutta la giurisprudenza amministrativa nazionale sia di primo che di secondo grado, con l’unica isolata eccezione del Tar Lecce".
Nello specifico del nostro litorale, il CdS ha fatto presente che dal momento che "l’arenile concedibile per finalità turistico ricreative è di appena tre chilometri, di cui 500 metri già assegnati in concessione, deve ritenersi che nel detto Comune sia dimostrata la scarsità del bene di che trattasi".
Sentenze storiche, che non solo rendono giustizia, ma che evidenziano un principio sacrosanto che è quello della concorrenza, fondamentale per garantire un'adeguata gestione del patrimonio costiero e un’offerta di servizi pubblici di qualità ed efficiente, di cui abbiamo tanto bisogno!
Tutti devono poter avere il diritto di concorrere in maniera trasparente per la valorizzazione di questo patrimonio, poiché 𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢, 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐚 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈 𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢!
Questi sono i fatti. Ci auguriamo soltanto che ciò non porti ad innescare problemi ancor più seri, poiché il diritto amministrativo non evita l'accertamento del penale!».
Agostino Capogrosso
Gruppo consiliare GEA