mercoledì 30 ottobre 2024


13/03/2009 06:20:53 - Manduria - Attualità

Il TAR Puglia, sezione di Lecce, nella Camera di Consiglio dell'11/03/20009, ha accolto - in via cautelare - il ricorso proposto dall'avv. Gianluigi De Donno per conto dell'Associazione Euro 2000 sospendendo l'efficacia della delibera regionale impugnata.

La vicenda aveva preso le mosse dal sequestro penale della struttura di proprietà comunale a causa del sovraffollamento della stessa.
La Commissione Regionale per il randagismo, appreso dalla stampa dell'intervenuto sequestro, aveva riesaminato la posizione dell'Associazione rilevando una asserita carenza delle finalità statutarie rispetto alla previsione della legge regionale di settore n.12/95 e proponendo la cancellazione dall'Albo.
La Giunta regionale, preso atto del parere della Commissione, aveva stabilito la cancellazione con la delibera poi oggetto di ricorso.
Con il ricorso la Euro 2000 ha denunciato una serie di illegittimità della delibera regionale, sia per quanto riguarda il procedimento di cancellazione nonchè, soprattutto, per la motivazione del provvedimento di cancellazione in quanto la Regione, che pure aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nell'Albo, le previsioni dello Statuto presentato al momento della richiesta di iscrizione, aveva poi cambiato avviso ritenendolo carente; il tutto senza considerare l'affidamento ingenerato nell'Associazione sulla legittimità della sua iscrizione, nonchè le modifiche statutarie intervenute e la disposta revoca del sequestro del canile da parte del P.M.. 
La Regione Puglia si è costituita nel giudizio invocando il rigetto del ricorso e ha sostenuto, oltre alle già rilevate ipotetiche carenze dello statuto, una pluralità di altre presunte carenze della posizione giuridica dell'Associazione alla quale ha addebitato, tra l'altro, una scarsa cura degli animali resa evidente, asseritamente, dal numero di cani deceduti lo scorso anno.
Il difensore della Euro 2000 ha dimostrato, nel corso della discussione, che il numero degli animali deceduti erano poco meno della metà di quello indicato dalla regione, che i cani erano morti per cause naturali e che la struttura, già prima che l'Associazione ricorrente prendesse in gestione il canile, era sottoposta a sequestro da parte della ASL a causa del sovraffollamento.
Il Tribunale ha concesso la sospensiva sia accogliendo le argomentazioni contenute nel ricorso, sia evidenziando che se Regione avrebbe dovuto tenere presente il fatto che il canile era sottoposto a sequestro per sovraffollamento sin dal 2004, quando la struttura era gestita da altra associazione che, tra l'altro, era proprio quella che aveva impugnato la delibera comunale di aggiudicazione della gara per l'appalto del servizio di gestione del canile, vedendosi respingere il ricorso.










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