giovedì 28 novembre 2024


15/11/2014 12:54:42 - Manduria - Attualità

Il tavolo tecnico sul recapito finale del depuratore consortile di Manduria e Sava ha confermato che la soluzione a questa contesa è decisamente lontana

E’ un “muro contro muro”, in cui nessuno arretra di un millimetro.
Il tavolo tecnico sul recapito finale del depuratore consortile di Manduria e Sava ha confermato che la soluzione a questa contesa è decisamente lontana.
L’Acquedotto Pugliese ha respinto entrambe le soluzioni alternative avanzate dai consulenti tecnici di Manduria e di Avetrana. Questa volta lo ha fatto con una lunghissima relazione tecnica, in cui viene ritenuta poco affidabile la proposta del Comune di Manduria (trincea drenante e impianti naturalistico-sportivi), e invece non conforme alla legge quella avanzata dal Comune di Avetrana (pozzi sperdenti).
Non convince, francamente, il rifiuto opposto alla soluzione proposta dal docente universitario, Mario Del Prete, che indica i pozzi sperdenti come recapito dei reflui in eccesso rispetto all’uso irriguo, anche per arginare la contaminazione salina delle falde in atto.
L’ingegnere incaricato dall’Acquedotto Pugliese, Giancarlo Chiaia, fa riferimento ai contenuti dell’articolo 103 del decreto legislativo 152, che vieta lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Chiaia riporta correttamente anche l’eccezione ammessa dalla legge: «Per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali, per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limiti di emissione fissati a tal fine dalle Regioni».
Benchè, a tutti, sia evidente come scaricare in pozzi sperdenti sia economicamente più vantaggioso che realizzare una condotta sottomarina di oltre un chilometro e mezzo, e di come questa soluzione possa preservare un bene fondamentale per l’economia della zona, come il mare, il tecnico dell’Acquedotto Pugliese giunge ad una conclusione opposta.
«Non si ritiene che, nel caso in esame, la deroga al divieto espressa dall’art. 103 sia applicabile, in quanto la possibilità tecnica di un recapito alternativo è assolutamente palese, atteso che esiste un progetto regolarmente approvato, che prevede lo scarico in mare».
La legge, però, prende in considerazione sia l’impossibilità tecnica (e per questo ha ragione l’Aqp), sia l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili. Come si fa a sostenere che realizzare i pozzi sperdenti sia più oneroso che costruire la condotta sottomarina? Peraltro, questa è una soluzione contemplata anche dall’Ufficio Acque nell’ambito delle indicazioni sulla gestione idrica integrata.











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