Giusta l’assegnazione dei seggi alla Lista Schittulli: respinto il ricorso di Ciro Argese, che puntava ad ottenere il seggio di Morgante
Il TAR Bari ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal candidato al Consiglio Regionale della Lista Schittulli della Provincia di Brindisi risultato non eletto Ciro Argese, che aveva denunciato che la competizione elettorale del maggio scorso si sarebbe svolta sulla base di una legge regionale elettorale diversa da quella effettivamente voluta ed approvata dal Consiglio Regionale.
Il ricorso aveva destato discussioni e polemiche poiché si sosteneva addirittura che il Consiglio Regionale avrebbe approvato un emendamento per riequilibrare la ripartizione territoriale dei seggi e che tale “fantomatico” emendamento non sarebbe stato poi riportato nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Il ricorrente affermava che, se si fosse fatta applicazione delle regole realmente varate dal Consiglio, il ricalcolo dei risultati avrebbe comportato la eliminazione del seggio assegnato alla lista Schittulli della Provincia di Taranto e l’attribuzione dello stesso seggio alla lista Schittulli della Provincia di Brindisi. A farne le spese sarebbe stato il neo consigliere Luigi Morgante di Manduria.
Quest’ultimo si è, quindi, costituito in giudizio con i propri legali avv.ti Pietro e Antonio Quinto.
Nelle memorie e nella discussione innanzi al TAR, gli avv.ti Quinto hanno dimostrato che il testo della legge su cui si è svolta la competizione elettorale è esattamente quello approvato dal Consiglio Regionale: a riprova di ciò sono state fornite le copie del resoconto stenografico della seduta e la trascrizione del supporto video della seduta consiliare.
I Giudici baresi hanno condiviso le argomentazioni dei difensori del consigliere Morgante e hanno respinto il ricorso, pubblicando una motivata sentenza, senza limitarsi al dispositivo, dando atto espressamente della piena legittimità del testo della legge elettorale e della conseguente regolarità delle operazioni di voto.
“La decisione del TAR è di particolare importanza – ha affermato l’Avv. Quinto – perché, attraverso una puntuale motivazione che risolve anche altri contenziosi, mette un punto fermo sull’esito della competizione elettorale. La questione dei reali contenuti della legge elettorale aveva avuto una larga eco nei mezzi di informazione. Ed è stata chiarita una volta per tutte documentando il procedimento attraverso cui si è pervenuti all’attuale formulazione della legge elettorale. Ma nella sostanza era stato posto in essere un tentativo di rimettere in discussione le regole del gioco a competizione elettorale ormai svolta. Il che appare in stridente contrasto con i principi democratici di espressione del voto. Anche per questo il ricorso è stato rigettato”.