martedì 26 novembre 2024


12/10/2020 10:52:25 - Manduria - Cultura

Mentre per Manduria la nomina dei sei canonici onorari, chiamati a reintegrare il capitolo, fu annullata, per Francavilla invece fu mantenuta

 

  Leggiamo spesso sui giornali che ad un articolo di legge, di un dato ordinamento giuridico, che fino a un certo punto ha avuto una determinata lettura, è stato attribuito un diverso significato per effetto di una nuova interpretazione dei giudici.

  In ambito giuridico, si usa il termine “revirement” (inversione) per descrivere questo fenomeno, ossia per riferirsi, tecnicamente, al fatto che la giurisprudenza abbia mutato il suo orientamento nell’interpretazione e nell’applicazione di una certa norma giuridica (o di un complesso di norme).

   Un concreto esempio di come all’improvviso possa verificarsi un cambiamento di opinione nella prassi dei tribunali ci è dato proprio dalle due sentenze canoniche che ora mi accingo a descrivere.

  Prima però, per agevolare il lettore nella comprensione del loro contenuto, sarà necessario descrivere il quadro storico in cui le decisioni, riguardanti rispettivamente Manduria e la vicina Francavilla Fontana, sono state adottate.  

  Le leggi eversive del periodo post-unitario minarono non poco le istituzioni ecclesiastiche locali del tempo, compromettendone perfino il funzionamento.

  La curia diocesana cercò di porre rimedio con vari interventi, occupando gli spazi, lasciati vuoti dopo le soppressioni degli ordini religiosi e la chiusura dei conventi, con l’affidamento delle chiese alla custodia delle confraternite laicali, che in qualche caso furono istituite ad hoc, oppure, se esistenti, furono chiamate a trasferirisi negli edifici di culto che monaci e frati avevano dovuto abbandonare.

  Un esempio del primo caso è per Manduria quello delle confraternite del Rosario e dell’Addolorata (istituite la prima nella chiesa omonima, abbandonata dai padri domenicani e la seconda in quella di S.Michele Arcangelo, già appartenuta ai servi di Maria), mentre si può citare il trasferimento di sede delle congreghe del Carmine e della S.Croce (che occuparono, rispettivamente, la chiesa degli scolopi e quella di S.Maria di Costantinopoli, prima officiata dagli agostiniani) come esempio del secondo.

  In tal modo si volle assicurare la conservazione delle chiese al culto dei fedeli, ponendo un freno al processo di scristianizzazione e di secolarizzazione della popolazione allora in atto.

  In altri casi ancora, quando ciò fu possibile, si favorì l’insediamento di nuovi ordini religiosi con la fondazione di nuove chiese e conventi, oppure ci si prodigò per il rientro dei frati nelle strutture da loro abbandonate.

  Un caso di nuovo insediamento, sempre per la nostra città, fu quello dei padri passionisti giunti a Manduria nella seconda metà dell’ottocento e a cui si deve la fondazione della casa religiosa e della chiesa di S.Paolo della Croce, mentre come esempio di  ritorno può essere indicato quello dei frati minori nel convento di S.Francesco d’Assisi.

  Tra questi interventi dei vescovi rientrò pure l’azione volta a fronteggiare la riduzione numerica del clero secolare, aggregato nei capitoli delle chiese collegiate della diocesi. 1

  Per porre rimedio a questa grave situazione, si pensò di reintegrare numericamente i capitoli delle chiese con la nomina di canonici onorari effettuata dall’Ordinario diocesano.

  Ma, come adesso vedremo, tale iniziativa era destinata a scontrarsi con l’ostilità dei membri effettivi dei vari capitoli (dignità, canonici e preti partecipanti), che dalla massa capitolare, ossia dall’insieme delle rendite prodotte dai beni in dotazione all’istituzione ecclesiastica di appartenenza (masserie, terreni, fabbricati, censi, ecc.), traevano redditi variamente denominati: la congrua parrocchiale spettante al parroco (che di solito era l’arciprete o prima dignità del capitolo), le prebende canonicali dei canonici, le porzioni capitolari, ecc.  Era evidente che, aumentando il numero dei componenti, la consistenza economica delle singole rendite sarebbe diminuita. 

  Vi furono così ricorsi, presentati dai canonici titolari alle autorità ecclesiastiche centrali, che tuttavia -come ora vedremo nelle due decisioni della Sacra Congregazione del Concilio da me trovate- ebbero per la nostra diocesi esiti anche completamente diversi. 2

  Proprio in questo risiede la curiosità del fatto, che cercherò di spiegare in seguito, dopo aver riportato il contenuto delle due diverse sentenze.

  Il primo ricorso, in ordine di tempo, fu quello presentato da alcuni canonici titolari di Manduria alla Congregazione romana, dopo che il Vescovo di Oria aveva proceduto motu proprio, senza consultare il capitolo della Chiesa Collegiata, alla nomina di sei canonici onorari. 3

 L’intenzione del Vescovo era, probabilmente, buona, in quanto aveva lo scopo di reintegrare lo sparuto numero dei canonici rimasti, ma venne a scontrarsi  -come ora vedremo- con l’ostilità dei componenti effettivi del capitolo, gelosi dell’autonomia del collegio di appartenenza e, più probabilmente, anche preoccupati per le conseguenze economiche che, in termini di ripartizione delle rendite della massa capitolare,  sarebbero potute derivare da questa decisione calata dall’alto.

  Riporto il testo del provvedimento della Congregazione nella forma sintetica comparsa sul Monitore Ecclesiastico: 4

 

Sacra Congregazione del Concilio

Circa la elezione dei canonici onorari.

Oritana. Electionis, seu nominationis.

- 18 Apr. 1885 -

    Nella Città di Manduria, in Diocesi di Oria, é un’antica Chiesa Collegiata. Ridottosi quivi il numero de’ canonici da 20 (comprese quattro dignità) a soli quattro, a causa delle infauste leggi eversive, il Vescovo pensò di elevare sei partecipanti alla dignità di canonici onorarii. Contro questa nomina due canonici e sette partecipanti protestarono: ma il Vescovo senz’altro volle dare il possesso ai novelli canonici, con grande solennità, con l’intervento pure di  buona parte del Capitolo.

  Mal soddisfatti, coloro che avevano protestato fecero ricorso alla S.Sede, chiedendo che fosse dichiarata nulla la elezione. E la S.C., dopo aver prese accurate informazioni dal Vescovo titolare e dal Suffraganeo, il dì 18 Aprile tolse a discutere i due seguenti dubbii:

I An constet de nullitate electionis in casu.

II An sit consulendum SS.mo pro sanatione in casu.

  E decise: Ad I  Affirmative et amplius. - Ad II Negative et amplius.

  Ed eccone le precipue ragioni:

  1. E’ nulla la elezione dei canonici onorarii fatta dal solo Vescovo, senza il consenso del Capitolo, e viceversa, richiedendosi il consenso dell’uno e dell’altro. (seguono citazioni di autori e commentatori di diritto canonico, n.d.a.)
  2. I canonici onorarii possono crearsi in numero limitato e in proporzione a quello dei titolari: «Si sint quadraginata praebendae, dice Giovanni Andrea, duo vel tres; si quinque vel quatuor, unus tantum»  (seguono citazioni). 5
  3. Nel caso il Vescovo avea nominato i canonici onorarii senza il consenso del Capitolo; e benchè questo in gran parte intervenne al loro possesso, non però si può dire che avesse ratificata la nomina, si perché avea già prima emessa protesta in contrario, si perché intervenne solo per timore riverenziale.
  4. Né la S.C. ha creduto di sanare la elezione, giacchè i nominati erano in numero maggiore di quello ammesso dai Canonisti, e ne sarebbe scapitato il servizio dei ministri nelle sacre funzioni, il quale si sarebbe ristretto a pochi inabili partecipanti e soprannumerarii.

 

 

  Sulla scia del successo ottenuto dall’impugnazione dei canonici messapici, a distanza di quasi un anno, si  pose anche il clero della vicina Francavilla che ricorse alla Congregazione del Concilio per censurare un analogo provvedimento del Vescovo, riguardante appunto il capitolo di quella città: stavolta, però, la decisione fu diametralmente opposta. 

  Ne trascrivo il contenuto: 6

 

Sacra Congregazione del Concilio

Norme circa la elezione dei canonici onorari.

Oritana. Electionis, seu nominationis.

- 27 Febbr. 1886 -

   Il Capitolo della Collegiata di Francavilla Fontana in Dioc. di Oria è formatop di 20 tra canonici e dignità, e 25 mansionarii. I canonici dì presente sono ridotti a cinque, tra cui una sola dignità, l’Arciprete. Essendo anche alcuni di costoro per vecchiezza e per infermità inabili alla officiatura, quel Vescovo titolare pensò di aggiungere ad essi altre tre dignità ed altri sette canonici onorarii di sola sua nomina, di cui fe’ dare il possesso, presenti l’Arciprete, i canonici e tutti i partecipanti.

  Dopo tre mesi, alcuni dei partecipanti mossero querela alla S.Sede contro di queste nomine, perché fatte senza il consenso del capitolo. E poiché ancor pendeva una simile lite nella stessa Diocesi col Capitolo di Manduria (V. Mon. Eccl. Vol.IV, Par.I, Pag.49), la S.C. rescrisse: Expetetur responsum super alio simili negotio Ecclesiae vulgo Manduriae.

  Questo fu dato il 18 aprile 1885 e sonava così: «Iuxta exposita, electionem et nominationem canonicorum honorariorum, de quibus in precis, non sustineri ».

  Di chè fu chiesto alla S.C. un simile rescritto per Francavilla Fontana; e la S.C. con data de’ 13 maggio 1885 rispose: << Ad tramitem resolutionis S.C. diei 18 Aprilis p. e. in Oritana electioni seu nominationis, constare pariter de nullitate electionis in casu: idque noficetur Episcopo Auxiliari >>.

  Le dignità intanto ed i canonici onorarii fecero vive premure perché venisse legittimato il loro pacifico possesso, dicendo ben diversa da quella di Manduria la loro nomina, e la S.C. rescrisse: « Episcopo coadiutori pro informatione et voto, auditis singulis capitularis in scriptis». Alcuni dei mansionari protestarono contro il modo, com’essi dicevano, non canonico e non capitolare, con cui si udirono gli addetti al coro. Ma i primi ripeterono le istanze, chiedendo almeno per grazia ciò ch’essi credevano pretendere per giustizia. Il Vescovo appoggiò e commendò le loro istanze.

  La causa fu trattata con calore dall’una e dall’altra parte; ed ai dubbii:

  I An constet de nullitate electionis in casu. Et quatenus affirmative.

  II An sit consulendum SS.mo pro sanatione in casu.

  Fu risposto: Ad I  Affirmative. - Ad II Affirmative et ad mentem: mens ut Ordinarius procedat ad novam electionem servatis servandis, et habita ratione ad qualitates eligendorum et Ecclesiae servitium.

        Corollari:

   E’ cosa certa in dritto che i canonici onorarii delle Chiese Cattedrali e Collegiate non possano nominarsi dal solo Vescovo, richiedendosi il consenso altresì del rispettivo Capitolo (seguono citazioni)

   Per aversi poi tal consenso di capitolari non basta interrogarli singolarmente, dovendosi ottenere in pieno Capitolo, convocato nelle forme legittime (seguono citazioni di canonisti).

  Il numero dei canonici onorarii da eleggere dev’essere proporzionato a quello de’ titolari, e sempre minore di questi (cit. Giovanni Andrea ad cap. dilectus de Praeb. N.12 assegna questa regola: «Si sint quadraginata praebendae potuerunt recipi  duo vel tres; si quinque vel quatuor, unus tantum »)

  Ciò però ha luogo dove il Capitolo è pieno; non in caso di ingiusta soppressione, quando per lo stremato numero di canonici, l’officiatura non si possa bene eseguire. In tal caso può crearsi un numero di onorarii maggiore assai di quelllo che non si possa in tempi normali.

  In ogni caso voglione eleggersi a canonici onorarii quei soggetti che si per scienza, come per costumi, ne siano più meritevoli.

 

  Questa volta, quindi, il responso fu favorevole alla Curia oritana, e ciò, forse,  anche grazie al ruolo più attivo che, considerato l’insuccesso nella precedente, essa aveva assunto nella causa che era stata “trattata con calore dall’una e dall’altra parte”, così come attesta la stessa sentenza.

  In tal modo, mentre per Manduria la nomina dei sei canonici onorari, chiamati a reintegrare il capitolo, fu annullata, per Francavilla invece fu mantenuta.

  La motivazione del provvedimento spiega pure la ragione del “revirement” che caratterizza questa diversa decisione: essa è fondata sul carattere eccezionale della situazione venutasi a creare per effetto delle leggi eversive che, come già detto, avevano drasticamente ridotto il numero dei componenti dei capitoli.

  Ed é quanto viene spiegato nel seguente passaggio della seconda sentenza: “Ciò però ha luogo dove il Capitolo è pieno; non in caso di ingiusta soppressione, quando per lo stremato numero di canonici, l’officiatura non si possa bene eseguire. In tal caso può crearsi un numero di onorarii maggiore assai di quelllo che non si possa in tempi normali”.

  Detto in altri termini quindi, secondo i giudici ecclesiastici: il rispetto delle regole ordinarie sulla proporzione numerica tra canonici onorari da nominare e titolari, e sulla necessità della partecipazione del capitolo alla nomina fatta dal Vescovo, valeva in tempi normali, ma di fronte a situazioni straordinarie era lecito adottare provvedimenti di analoga natura, da emettersi in deroga.

  Si sarà trattato di un mero mutamento di opinione dei giudici (scaturito da più attenta riflessione) rispetto al giudizio espresso prima o, più semplicemente, di una decisione ispirata da maggiore pragmatismo?

  La risposta non è facile, ma è forte il sospetto che la difficoltà dei tempi possa aver influito non poco sull’inversione dell’indirizzo giurisprudenziale.

 

                                                                         Giuseppe Pio Capogrosso

 

  Note:

 

1. La Congregazione del Concilio, oggi denominata Congregazione per il Clero, è una delle congregazioni della Curia romana. È il dicastero che si occupa della promozione e del governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero del clero secolare diocesano e di quello regolare (comunità monastiche e ordini religiosi).

2.  Il Capitolo (o Collegio dei canonici) di una Chiesa Collegiata è un’assemblea di cui fanno parte tutti i presbiteri (preti) appartenenti alla chiesa. A Manduria il rev.do Capitolo della Collegiata Insiegne (Chiesa Matrice) era retto dalle quattro Dignità di nomina elettiva (Arciprete, Cantore, Succantore e Tesoriere) e si componeva di un dato numero di Canonici e partecipanti, fissato dal proprio statuto approvato dalla S.Sede.

E’ soggetto giuridico dotato di personalità giuridica e autonomia nelle decisioni che riguardano i suoi membri, e per questo motivo solo chi ne fa parte può intervenire nelle votazioni e nei dibattiti. I canonici, fin dal giorno del loro insediamento, hanno diritto a insegne e a privilegi propri. Le insegne sono stabilite dal documento di istituzione del capitolo o da privilegi speciali. 

3. L’autore di entrambi i provvedimenti di nomina impugnati dovrebbe esser mons. Luigi Margarita, vescovo dell’epoca, che resse la Diocesi di Oria dal 17 febbraio 1851 al 15 aprile 1888, data della sua morte.

4.  V. Monitore Ecclesiastico,  Vol.IV, Par.I, Pag.49.

5.  Giovanni d’Andrea, commentatore canonista, é una figura vissuta nel  XIV secolo, che nel suo ambito giuridico è assimilabile per autorevolezza e importanza a Bartolo da Sassoferrato.

Egli insegnò nella scuola giuridica bolognese come canonista (cioè studioso di diritto canonico) di primo livello e lasciò una serie di studi di diritto canonico davvero considerevole sia per la mole, sia per la qualità tecnica.

6. V. Monitore Ecclesiastico,  Vol.IV, Par.I, Pag.26.

  Nelle immagini: il canonico della Collegiata di Manduria, don Gregorio Sergi, con lo Schiavoni, cofondatore della Gattiana di Manduria, in un ritratto risalente, molto probabilmente, a fine ‘800. Manduria - collezione privata fam. Capogrosso-My, per gentile concessione dell’ing. Giuseppe Capogrosso.  Un numero della pubblicazione mensile “Monitore Ecclesiastico”.











img
Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

Prenota Ora